Formazione continua: Il CNAPPC invia il Regolamento al Ministero della Giustizia
12/03/2013
Il Consiglio nazionale degli Architetti PPC, il 6 marzo
scorso, in attuazione dell'articolo 7 del D.P.R. 7 agosto 2012,
n. 137 ha inviato al Ministero della Giustizia, per
l'acquisizione del relativo parere, il Regolamento per
l'aggiornamento e sviluppo professionale continuo .
Il CNAPPC, nella ìnota, precisa che "Si è cercato di predisporre norme chiare per disegnare le regole relative a modalità e condizioini per l'assolvimento dell'obbligo di aggiornamento da parte degli iscritti e per la gestione e l'organizzazione dell'attività di aggiornamento, per i requisiti minimi, uniformi su tutto il territorio nazionale, dei corsi di aggiornamento e per individuare il valore del credito formativo professionale quale unità di misura per la formazione continua".
In sintesi si tratta dell'obbligo per ìgli iscritti agli albi degli Architetti di un aggiornamento di 90 ore ogni tre anni con la precisazione che il nuovo Regolamento dovrebbe entrare in vifore l'1 gennaio 2014 e che il primo triennio di valutazione dell'aggiornamento e sviluppo professionale continuo decorre dall'1 gennaio 2014 al 31 dicembre 2016.
Ricordiamo, anche, che costituisce illecito disciplinare la violazione dell'obbligo di aggiornamento triennale.
In riferimento, poi, a quanto disposto dall'articolo 7, commsa 3 del citato D.P.R. n. 137/2012, il Consiglio nazionale ha l'obbligo di disciplinare con Regolamento: a) le modalità e le condizioni per l'assolvimento dell'obbligo di aggiornamento da parte degli iscritti e per la gestione e l'organizzazione dell'attività di aggiornamento a cura degli ordini o collegi territoriali, delle associazioni professionali e dei soggetti autorizzati; b) i requisiti minimi, uniformi su tutto il territorio nazionale, dei corsi di aggiornamento; c) il valore del credito formativo professionale quale unità di misura della formazione continua.
Il Regolamento predisposto dal Consiglio nazionale degli Architetti consta dei seguenti 9 articoli:
All'articolo 3, comma 2 del Regolamento viene precisato che l'Ordine territoriale, tra l'altro e nel rispetto dei criteri stabiliti dal CNAPPC:
© Riproduzione riservata
Il CNAPPC, nella ìnota, precisa che "Si è cercato di predisporre norme chiare per disegnare le regole relative a modalità e condizioini per l'assolvimento dell'obbligo di aggiornamento da parte degli iscritti e per la gestione e l'organizzazione dell'attività di aggiornamento, per i requisiti minimi, uniformi su tutto il territorio nazionale, dei corsi di aggiornamento e per individuare il valore del credito formativo professionale quale unità di misura per la formazione continua".
In sintesi si tratta dell'obbligo per ìgli iscritti agli albi degli Architetti di un aggiornamento di 90 ore ogni tre anni con la precisazione che il nuovo Regolamento dovrebbe entrare in vifore l'1 gennaio 2014 e che il primo triennio di valutazione dell'aggiornamento e sviluppo professionale continuo decorre dall'1 gennaio 2014 al 31 dicembre 2016.
Ricordiamo, anche, che costituisce illecito disciplinare la violazione dell'obbligo di aggiornamento triennale.
In riferimento, poi, a quanto disposto dall'articolo 7, commsa 3 del citato D.P.R. n. 137/2012, il Consiglio nazionale ha l'obbligo di disciplinare con Regolamento: a) le modalità e le condizioni per l'assolvimento dell'obbligo di aggiornamento da parte degli iscritti e per la gestione e l'organizzazione dell'attività di aggiornamento a cura degli ordini o collegi territoriali, delle associazioni professionali e dei soggetti autorizzati; b) i requisiti minimi, uniformi su tutto il territorio nazionale, dei corsi di aggiornamento; c) il valore del credito formativo professionale quale unità di misura della formazione continua.
Il Regolamento predisposto dal Consiglio nazionale degli Architetti consta dei seguenti 9 articoli:
- Art. 1 - Definizione, ambito di applicazione e obiettivi
- Art. 2 - Gestione dell'aggiornamento e sviluppo professionale continuo
- Art. 3 - Esoneri
- Art. 4 - Illecito disciplinare
- Art. 5 - Ambito di applicazione dell'aggiornamento e sviluppo professionale continuo
- Art. 6 - Durata, unità di misura e contenuto dell'obbligo
- Art. 7 - Uniformità del riconoscimento dei Crediti Formativi
- Art. 8 - Procedure di accreditamento
- Art. 9 - Entrata in vigore e disciplina transitoria
All'articolo 3, comma 2 del Regolamento viene precisato che l'Ordine territoriale, tra l'altro e nel rispetto dei criteri stabiliti dal CNAPPC:
- individua, organizza e promuove propri eventi ed iniziative di aggiornamento e sviluppo professionale continuo anche con il supporto di soggetti all'uopo delegati;
- istruisce le richieste di validazione di eventi formativi avanzate da soggetti terzi da inviare al CNAPPC per la procedura di cui all'articolo 7 comma 2 D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137.
- gli Ordini territoriali possono promuovere attività di aggiornamento e sviluppo professionale continuo interdisciplinari di concerto con altri Ordini e Collegi professionali;
- il periodo dell'attività e di valutazione dell'aggiornamento e sviluppo professionale continuo è triennale e coincide con quello solare. L'obbligo formativo decorre dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di prima iscrizione all'ordine;
- l'unità di misura base dell'attività di aggiornamento e sviluppo professionale continuo è il credito formativo professionale pari ad un'ora di formazione, se non diversamente specificato, dalle disposizioni attuative derivate dal Regolamento stesso;
- l'iscritto ha l'obbligo di acquisire nel triennio 90 crediti formativi professionali, con un minimo di 20 crediti annuali di cui almeno 4 crediti formativi professionali per ogni anno derivanti da attività di aggiornamento e sviluppo professionale continuo sui temi della Deontologia e dei Compensi professionali.
- .
A cura di arch. Paolo Oreto
© Riproduzione riservata