Formazione continua Ingegneri: pubblicato il Regolamento per l'aggiornamento della competenza professionale
19/07/2013
Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri, con la circolare n.
255/2013, ha informato che sul Bollettino Ufficiale del Ministero
della Giustizia n. 13 del 15 luglio è stato pubblicato il
Regolamento per l'aggiornamento della competenza professionale
della categoria.
Il Regolamento disciplina la formazione continua dei professionisti iscritti all'Albo degli Ingegneri ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di aggiornamento della competenza professionale, in attuazione delle disposizioni previste dall'art. 7 del D.P.R. 7 agosto 2012 n. 137. L'obbligo di aggiornamento decorre dall'1 gennaio 2014. Agli iscritti all'Albo degli Ingegneri alla data di entrata in vigore dell'obbligo formativo vengono accreditati 60 Crediti Formativi Professionali (CFP).
Il Regolamento prevede azioni disciplinari da parte del Consiglio di disciplina territoriale per il professionista ingegnere che abbia esercitato la professione senza aver assolto all'obbligo di aggiornamento della competenza professionale. Il Regolamento è composto da 13 articoli, 2 allegati e 2 tabelle:
Per quanto concerne, in particolare, l'art. 3 Attività di formazione professionale continua: misura e minimo obbligatorio per l'esercizio della professione, il Regolamento stabilisce che per esercitare la professione l'iscritto deve essere in possesso di un minimo di 30 CFP che si possono conseguire:
A prescindere dall'attività formativa svolta, il numero massimo di CFP cumulabili e 120. Al termine di ogni anno vengono detratti ad ogni iscritto 30 CFP dal totale del posseduto. Al raggiungimento di 0 CFP non vengono attuate ulteriori detrazioni. Al momento dell'iscrizione all'Albo si accreditano:
I crediti conferiti al momento della prima iscrizione all'Albo comprendono 5 CFP sull'etica e deontologia professionale da conseguite obbligatoriamente entro il primo anno solare successivo a quello dell'iscrizione. Agli iscritti all'Albo alla data di entrata in vigore dell'obbligo formativo vengono accreditati 60 CFP.
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Il Regolamento disciplina la formazione continua dei professionisti iscritti all'Albo degli Ingegneri ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di aggiornamento della competenza professionale, in attuazione delle disposizioni previste dall'art. 7 del D.P.R. 7 agosto 2012 n. 137. L'obbligo di aggiornamento decorre dall'1 gennaio 2014. Agli iscritti all'Albo degli Ingegneri alla data di entrata in vigore dell'obbligo formativo vengono accreditati 60 Crediti Formativi Professionali (CFP).
Il Regolamento prevede azioni disciplinari da parte del Consiglio di disciplina territoriale per il professionista ingegnere che abbia esercitato la professione senza aver assolto all'obbligo di aggiornamento della competenza professionale. Il Regolamento è composto da 13 articoli, 2 allegati e 2 tabelle:
- art. 1 - Obbligo di aggiornamento della competenza professionale
- art. 2 - Definizioni
- art. 3 - Attività di formazione professionale continua: misura e minimo obbligatorio per l'esercizio della professione
- art. 4 - Attività di formazione professionale continua per l'apprendimento non formale
- art. 5 - Attività di formazione professionale continua per l'apprendimento informale
- art. 6 - Attività di formazione professionale continua per l'apprendimento formale
- art. 7 - Autorizzazione
- art. 8 - Compiti del Consiglio Nazionale degli Ingegneri
- art. 9 - Compiti degli Ordini territoriali
- art. 10 - Compiti degli iscritti
- art. 11 - Esonero
- art. 12 - Sanzioni
- art. 13 - Entrata in vigore e disciplina transitoria
- Allegato A - Attività di formazione e relativa equivalenza in CFP
- Allegato B - Indirizzi generali di cui all'art. 7, comma 2 del Regolamento per l'aggiornamento della competenza professionale adottato dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri nella seduta del 21/06/2013
- Tabella A - Capacità economiche e giuridiche (requisiti di ammissibilità)
- Tabella B - Capacità infrastrutturale e logistiche (requisiti di ammissibilità)
Per quanto concerne, in particolare, l'art. 3 Attività di formazione professionale continua: misura e minimo obbligatorio per l'esercizio della professione, il Regolamento stabilisce che per esercitare la professione l'iscritto deve essere in possesso di un minimo di 30 CFP che si possono conseguire:
- con un accredito iniziale all'atto dell'iscrizione;
- con le attività di aggiornamento professionale continuo non formale, informale e formale (l'scritto è libero di scegliere quali attività intende svolgere).
A prescindere dall'attività formativa svolta, il numero massimo di CFP cumulabili e 120. Al termine di ogni anno vengono detratti ad ogni iscritto 30 CFP dal totale del posseduto. Al raggiungimento di 0 CFP non vengono attuate ulteriori detrazioni. Al momento dell'iscrizione all'Albo si accreditano:
- in caso di trasferimento: il numero di CFP accreditati presso l'Ordine di provenienza;
- in caso di prima iscrizione all'Albo entro 2 anni dal conseguimento dell'abilitazione: 90 CFP;
- in caso di prima iscrizione all'Albo dopo 2 anni e fino a 5 anni dal conseguimento dell'abilitazione: 60 CFP;
- in caso di prima iscrizione all'Albo dopo 5 anni dal conseguimento dell'abilitazione: 30 CFP.
I crediti conferiti al momento della prima iscrizione all'Albo comprendono 5 CFP sull'etica e deontologia professionale da conseguite obbligatoriamente entro il primo anno solare successivo a quello dell'iscrizione. Agli iscritti all'Albo alla data di entrata in vigore dell'obbligo formativo vengono accreditati 60 CFP.
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