Formazione professionale continua obbligatoria deducibile al 50%

24/09/2012

Le spese sostenute per la partecipazione a convegni, congressi e simili o a corsi di aggiornamento professionale (comprese le spese di viaggio e soggiorno) e le spese sostenute per la partecipazione alla formazione continua obbligatoria degli iscritti in albi professionali sono deducibili dal reddito professionale nella misura del 50% del loro ammontare.

Lo ha affermato, tra le altre cose, l'Agenzia delle Entrate che con la Circolare n. 35/E del 20 settembre 2012 recante "Rilievi interpretativi inerenti quesiti posti nel corso del Modulo di aggiornamento professionale (MAP) del 31 maggio 2012" ha risposto ad alcune domande dei contribuenti riguardanti:
  • il reddito di impresa;
  • i redditi di lavoro;
  • le operazioni con soggetti residenti in paesi black list.

Per quanto concerne il reddito di lavoro e il concetto di formazione continua obbligatoria degli iscritti in albi professionali, recentemente rivisitato dal D.P.R. n. 137/2012 recante "Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148", l'Agenzia delle Entrate ha confermato che quanto stabilito dall'art. 54, comma 5 del D.P.R. n. 917/1986 (TUIR), inerente la deducibilità del 50% dell'ammontare delle spese di partecipazione a convegni, congressi e simili o a corsi di aggiornamento professionale, incluse quelle di viaggio e soggiorno, è valido anche per le spese sostenute per la partecipazione alla formazione continua obbligatoria degli iscritti in albi professionali.

Sempre in riferimento ai redditi da lavoro autonomo, interessante è l'interpretazione fornita dall'Agenzia in merito all'utilizzo promiscuo dell'immobile nel quale risiede. Il caso posto dal contribuente riguardava nello specifico un immobile in cui le stanze dedicate ad attività professionale (studio, sala riunioni e sala d'attesa) occupano uno spazio pari a 75 mq sui 125 mq complessivi, e cioè una percentuale pari al 60 per cento dell'unità immobiliare. Le domande poste sono:
  • se è obbligatorio, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 54, comma 3, del TUIR dedurre una somma pari al 50 per cento della rendita dell'immobile, o sia consentito derogare alla disposizione, dimostrando l'effettivo utilizzo professionale di una quota superiore dell'immobile, portando così in deduzione la rendita anche per una quota percentuale superiore (nel caso specifico il 60 per cento);
  • se è possibile dedurre le spese relative alle singole utenze (acqua, luce, gas) in relazione alla percentuale sopra determinata.

L'Agenzia delle Entrate ha ricordato che l'articolo 54, comma 3, del TUIR stabilisce che per gli immobili utilizzati promiscuamente dal professionista, la rendita catastale è deducibile nella misura del 50% a condizione che il contribuente non disponga nel medesimo comune di altro immobile adibito esclusivamente all'esercizio dell'arte e della professione. Nella stessa misura sono deducibili le spese per i servizi relativi a tali immobili. La disposizione in esame, stabilendo una forfetizzazione, ha la duplice finalità di semplificare il calcolo del reddito e di evitare l'insorgere di contenziosi riguardanti la determinazione della effettiva porzione di immobile destinata allo svolgimento dell'attività professionale.

Nel caso in esame, ai fini della deduzione del 50% della rendita, è irrilevante la porzione dell'unità immobiliare che il professionista decide di utilizzare per lo svolgimento dell'attività professionale, una sola stanza ovvero più della metà dell'immobile come nella fattispecie rappresentata. In altri termini, pur potendo il contribuente dimostrare l'utilizzo effettivo dell'immobile per fini professionali in una misura superiore a quella stabilita forfetariamente dal comma 3 dell'articolo 54 del TUIR, quest'ultima non è derogabile. Le spese per i servizi relativi all'immobile sono anch'esse deducibili nella misura forfetaria del 50 per cento.

A cura di Ilenia Cicirello


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Circolare n. 35/E