Fornitura di calcestruzzo: Chiarimenti sul Piano operativo di sicurezza (POS)
01/03/2016
Il Ministero del Lavoro con la nota del 10 febbraio 2016, prot. 2597 avente ad oggetto: “Redazione del POS per la mera fornitura di calcestruzzo” fornisce alcuni chiarimenti concernenti la redazione del Piano Operativo di Sicurezza (POS) da parte di aziende fornitrici di calcestruzzo nei cantieri temporanei o mobili quali definiti all’articolo 89, comma 1, lettera a).
Nella nota viene precisato che dalla lettura coordinata dei due articoli 26 e 96 del d.lgs. n. 81/2008 si desume che le imprese che effettuano una “mera fornitura di materiali o attrezzature” sono esonerate sia dall’obbligo di redazione del POS, per effetto dell’art. 96, comma 1 bis, sia dall’obbligo di partecipazione alla redazione del DUVRI, per effetto dell’art. 26, comma 3-bis. fermi restando comunque per tali aziende gli obblighi di cooperazione, coordinamento e condivisione delle informazioni relative alla sicurezza delle loro operazioni, con l’azienda appaltatrice ai sensi dell’art. 26, comma 2, del d.lgs. n. 81/2008.
POS per tipologie
di cantiere |
La Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro era, per altro, già intervenuta sull’argomento con la redazione di una procedura per la fornitura in cantiere approvata il 19/01/2011 e diffusa con Lettera Circolare del 10/02/2011, con la quale sono fornite indicazioni operative relativamente alle “informazioni da scambiarsi in materia di sicurezza dei lavoratori coinvolti nelle diverse fasi in cui si articola il rapporto fra fornitore e impresa cliente” ed alle procedure da seguire in tali operazioni a garanzia della “sicurezza dei lavoratori coinvolti a partire dal momento in cui vi sia la richiesta di fornitura di calce struggo da parte dell’impresa edile fino alla consegna del prodotto nel cantiere di destinazione”.
Nella procedura allegata alla citata lettera circolare viene precisato che il lavoratore dell’impresa fornitrice, nel caso di “mera” fornitura, “non deve partecipare in nessun modo alla posa in opera del calcestruzzo e non deve tenere e manovrare la benna o il secchione o il terminale in gomma della pompa” (cfr. 6.3.2 Scarico in benna o secchione e 6.4 Operazioni di pompaggio), cosicché, in caso contrario, si deve ritenere di essere in presenza di una fornitura e posa in opera.
Nell’ipotesi di fornitura di materiali e/o attrezzature, è pertanto necessario che l’ispettore verifichi precisamente se si tratti di una “mera” fornitura oppure di una vera e propria fornitura e posa in opera (in quest’ultima il fornitore partecipa alle lavorazioni che si svolgono in cantiere).
Nel primo caso, come detto, non si potrà esigere il POS o il DUVRI per effetto, rispettivamente, degli artt. 96, comma 1-bis, e 26, comma 3-bis, del d.lgs. n. 81/2008, ma si dovrà verificare che sia stata data attuazione a quanto disciplinato dall’art. 26, comma 2, del medesimo d.lgs.
Nel secondo caso (fornitura e posa in opera), l’ispettore dovrà verificare la presenza del POS, ai sensi dell’art. 96, comma 1, lett. g) del d.lgs. n. 81/2008, e l’analisi dei rischi interferenti nel PSC o nel DUVRI.
A cura di Redazione LavoriPubblici.it
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