Forniture e servizi urgenti: Istruzioni di Cantone per la verifica di congruità dei prezzi

02/03/2017

Il Presidente dell’Anac Raffaele Cantone con un comunicato del 15 Febbraio scorso diffuso ieri 1 marzo interviene sul problema creatosi con l’articolo 163, comma 9 del nuovo Codice dei contratti in cui è previsto con riferimento agli appalti pubblici di forniture e servizi che ove “non siano disponibili elenchi di prezzi definiti mediante l’utilizzo di prezzari ufficiali di riferimento, gli affidatari si impegnano a fornire i servizi e le forniture richiesti ad un prezzo provvisorio stabilito consensualmente tra le parti e ad accettare la determinazione definitiva del prezzo a seguito di apposita valutazione di congruità. A tal fine il responsabile del procedimento comunica il prezzo provvisorio, unitamente ai documenti esplicativi dell’affidamento, all’ANAC che, entro sessanta giorni rende il proprio parere sulla congruità del prezzo. Avverso la decisione dell’ANAC sono esperibili i normali rimedi di legge mediante ricorso ai competenti organi di giustizia amministrativa. Nelle more dell’acquisizione del parere di congruità si procede al paga-mento del 50% del prezzo provvisorio”.

Con il comunicato il Presidente Cantone precisa che intende razionalizzare l’attività degli uffici competenti al fine di garantire il rispetto del termine di 60 giorni indicato dalla legge per l’emisione del parere e ritiene opportuno fornire indicazioni, in merito ai presupposti di ammissibilità delle istanze in oggetto ed alle relative modalità di presentazione.

La procedura di verifica di congruità dei prezzi da parte dell’ANAC potrà essere attivata soltanto se si tratta di forniture e servizi causati da:

  • eventi naturali o connessi con l'attività dell'uomo che possono essere fronteggiati mediante interventi attuabili dai singoli enti e  amministrazioni competenti in via ordinaria;
  • eventi naturali o connessi con l'attività dell'uomo che per loro natura ed estensione comportano l'intervento coordinato di più enti o  amministrazioni competenti in via ordinaria;
  • calamità naturali o connesse con l'attività dell'uomo che,  in ragione della loro intensità ed estensione, debbono, con immediatezza  d'intervento, essere fronteggiate con mezzi e poteri straordinari da impiegare  durante limitati e predefiniti periodi di tempo.

L’istanza di parere di congruità dei prezzi deve  contenere a pena di inammissibilità:

  1. il riferimento alla procedura svolta in applicazione  dell’art. 163 del d.lgs. n. 50/2016 per l’acquisizione di servizi o forniture;
  2. l’indicazione dei motivi o delle cause che hanno  determinato lo stato di urgenza a cui la stazione appaltante ha dovuto far  fronte senza indugio;
  3. l’attestazione della inesistenza per i servizi di interesse di prezziari ufficiali di riferimento, documentando di avere svolto, al riguardo,  le necessarie verifiche.

La richiesta di parere deve, inoltre, contenere tutte le informazioni e gli elementi essenziali  relativi all’acquisto effettuato che permettono di procedere alla valutazione  di congruità del prezzo.
L'Autorità informa le amministrazioni qualora la comunicazione risulti incompleta ed in tal caso, il termine di sessanta giorni  previsto dall'articolo 163, comma 9, del d.lgs. n. 50/2016 decorre dal ricevimento delle informazioni che integrano la comunicazione.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it



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