Fotovoltaico e Spalma incentivi: cosa accade con il D.L. n. 91/2014?
02/07/2014
La pubblicazione del Decreto-Legge 24 giugno 2014, n. 91
recante "Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la
tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia
scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle
imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe
elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti
derivanti dalla normativa europea" (Gazzetta Ufficiale
24/06/2014, n. 144) ha apportato importanti modifiche ai sistemi di
incentivazione previsti per la produzione di energia elettrica da
impianti solari fotovoltaici.
Entrando nel dettaglio, l'art. 26 del D.L. n. 91/2014, che ricordiamo potrebbe comunque non essere confermato in sede di conversione in legge, stabilisce alcune novità che non faranno certamente piacere a chi ha deciso di investire nella tecnologia fotovoltaica. In particolare, i titolari di impianti fotovoltaici di potenza nominale superiore a 200 kW dovranno scegliere entro e non oltre il 30 giugno 2014 e con decorrenza 1 gennaio 2015, tra due possibili opzioni:
La seconda opzione prevede una percentuale di riduzione basata sugli anni che restano all'impianto per esaurire il periodo di 20 anni di incentivazione, ovvero:
Nel caso di tariffe onnicomprensive erogate ai sensi del D.M. 5 luglio 2012 (Gazzetta Ufficiale n. 159 del 10 luglio 2012), le suddette riduzioni si applicano alla sola componente incentivante.
Chi decide di optare per la rimodulazione dell'incentivo in 24 anni avrà la possibilità di accedere a finanziamenti bancari per un importo massimo pari alla differenza tra l'incentivo già spettante al 31 dicembre 2014 e l'incentivo rimodulato. Tali finanziamenti possono beneficiare, cumulativamente o alternativamente, sulla base di apposite convenzioni con il sistema bancario, di provvista dedicata o di garanzia concessa, dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A (Cdp).
Le Regioni e gli enti locali avranno il compito di adeguare, ciascuno per la parte di competenza, alla durata dell'incentivo rimodulata, la validità temporale dei permessi rilasciati, comunque denominati, per la costruzione e l'esercizio degli impianti fotovoltaici ricadenti nel campo di applicazione del presente articolo.
© Riproduzione riservata
Entrando nel dettaglio, l'art. 26 del D.L. n. 91/2014, che ricordiamo potrebbe comunque non essere confermato in sede di conversione in legge, stabilisce alcune novità che non faranno certamente piacere a chi ha deciso di investire nella tecnologia fotovoltaica. In particolare, i titolari di impianti fotovoltaici di potenza nominale superiore a 200 kW dovranno scegliere entro e non oltre il 30 giugno 2014 e con decorrenza 1 gennaio 2015, tra due possibili opzioni:
- una riduzione dell'8% dell'incentivo per la durata residua del periodo di incentivazione;
- una riduzione modulata in funzione del periodo residuo, con estensione del periodo di incentivazione a 24 anni.
La seconda opzione prevede una percentuale di riduzione basata sugli anni che restano all'impianto per esaurire il periodo di 20 anni di incentivazione, ovvero:
Nel caso di tariffe onnicomprensive erogate ai sensi del D.M. 5 luglio 2012 (Gazzetta Ufficiale n. 159 del 10 luglio 2012), le suddette riduzioni si applicano alla sola componente incentivante.
Chi decide di optare per la rimodulazione dell'incentivo in 24 anni avrà la possibilità di accedere a finanziamenti bancari per un importo massimo pari alla differenza tra l'incentivo già spettante al 31 dicembre 2014 e l'incentivo rimodulato. Tali finanziamenti possono beneficiare, cumulativamente o alternativamente, sulla base di apposite convenzioni con il sistema bancario, di provvista dedicata o di garanzia concessa, dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A (Cdp).
Le Regioni e gli enti locali avranno il compito di adeguare, ciascuno per la parte di competenza, alla durata dell'incentivo rimodulata, la validità temporale dei permessi rilasciati, comunque denominati, per la costruzione e l'esercizio degli impianti fotovoltaici ricadenti nel campo di applicazione del presente articolo.
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