Fuga dal Codice dei Contratti: Occorre trovare una exit strategy
06/10/2017
La recente nota del presidente dell’ANAC Raffaele Cantone inviata al Ministero delle Infrastrutture che restringe il campo degli accordi quadro unitamente alla mancata pubblicazione di una quantità innumerevole di provvedimenti attuativi previsti nel Codice dei contratti di cui al d.lgs. n. 50/2016 (vedi tabella allegata) mostrano le difficoltà che gli operatori del settore trovano nell’applicazione del Codice stesso che avrebbe dovuto, invece, garantire semplificazione e trasparenza.
I ritardi accumulati dai Ministeri, dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dall’ANAC, nella predisposizione dei provvedimenti attuativi, in molti casi, superano l’anno e rendono monco il Codice dei contratti che per entrare a regime ha la necessità di oltre 60 provvedimenti attuativi.
Senza una nuova strategia che il Governo avrebbe l’obbligo di individuare continueremo a confrontarci con situazioni che spingono le stazioni appaltanti a trovare soluzioni per non utilizzare il codice stesso. Valga per tutti l’esempio degli Accordi quadro con i quali è possibile fermarsi alla progettazione definitiva invece che esecutiva e che consentono, in taluni casi, la realizzazione di opere compiute scavalcando il problema del progetto esecutivo.
Ma che qualcosa non vada bene è chiaro per il fatto stesso che, in atto, restano aperte tutte le più importanti situazioni che avrebbero dovuto caratterizzare il nuovo codice; ci riferiamo n maniera non del tutto esaustiva:
- alla qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza di cui all’articolo 38 del Codice; ci chiediamo che fine ha fatto il DPCM, previsto al comma 2 del citato art. 38 che entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del codice (entro il 18 luglio 2016) avrebbe dovuto definire i requisiti tecnico organizzativi per l’iscrizione all’elenco delle stazioni appaltanti qualificate, in applicazione dei criteri di qualità, efficienza e professionalizzazione. A distanza di oltre un anno tutto tace;
- ai nuovi livelli di progettazione di cui all’articolo 23 del Codice; per tali nuovi livelli (progetto di fattibilità tecnica ed economica, progetto definitivo e progetto esecutivo) avrebbero dovuto essere definiti i contenuti della progettazione;
- alle commissioni giudicatrici di cui all’articolo 77 del Codice con la precisazione che tali commissioni hanno il compito della valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico nelle procedure di aggiudicazione di contratti di appalti o di concessioni, limitatamente ai casi di aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa; i componenti delle commissioni avrebbero dovuto essere scelti fra gli esperti iscritti all’Albo istituito presso l’ANAC così come previsto all’articolo 78 del Codice;
- alle linee guida che individuano le modalità e, se del caso, la tipologia di atti, attraverso i quali il direttore dei lavori o il direttore dell’esecuzione del contratto di servizi o di forniture effettua l’attività di propria competenza, in maniera da garantirne trasparenza, semplificazione, efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche anche per i controlli di contabilità; tali linee guida predisposte dall’ANAC e previo parere favorevole delle commissioni parlamentari competenti e sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici avrebbero dovuto essere adottate entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del codice (entro il 18 luglio 2016) e con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti. L’ANAC ha predisposto le linee guida ma non si hanno notizie né del parere delle Commissioni parlamentari né, ovviamente, del decreto del Ministero;
- alla razionalizzazione delle attività di progettazione e delle connesse verifiche attraverso il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici quali quelli di modellazione per l’edilizia e le infrastrutture (BIM); con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro il 31 luglio 2016 (anche in questo caso il ritardo accumulato è di oltre un anno) avrebbero dovuto essere definiti le modalità e i tempi di progressiva introduzione dell’obbligatorietà dei suddetti metodi presso le stazioni appaltanti, le amministrazioni concedenti e gli operatori economici con la precisazione che l’utilizzo di tali metodologie costituisce parametro di valutazione dei requisiti premianti di cui all’articolo 38 del codice.
Ma l’elenco precedente è soltanto la punta dell’iceberg perché i problemi tuttora irrisolti sono molteplici e spingono, come abbiamo già detto, a trovare una strategia di uscita da questa situazione che ha del paradossale.
Mentre, imperterrito, continuo a scrivere sulle disfunzioni di questo Codice non si sente nessuna voce ufficiale e si assiste a situazioni che non possono non certificare la fuga dal codice. Che dire, infatti, della Sentenza della Consiglio di Stato n. 4614 del 3 ottobre 2017 con cui i giudici di secondo grado hanno ammesso la possibilità che il compenso per una prestazione professionale diventi simbolico (leggi notizia); come è possibile coniugare la citata sentenza con l’articolo 24, comma 8 in cui è espressamente statuito che per la determinazione dell’importo a base d’sta dei servizi di architettura occorre utilizzare il cosiddetto “decreto parametri” (d.m. 17 giugno 2016)
Che dire poi dell’offerta economicamente più vantaggiosa in cui il pregio tecnico, in certi casi, la fa da padrone lasciando alla discrezionalità dei commissari di gara (in atto scelti dalla stazione appaltate) l’attribuzione di punteggi che, purtroppo, in molti casi, sono soltanto soggettivi.
Queste situazioni unitamente ad altre che sarebbe impossibile evidenziare in poche righe ci spingono a pensare che l’unica soluzione sia quella di pensare ad una seria strategia di uscita che non è compito nostro individuare. Noi continueremo, invece, imperterriti a segnalare come finora abbiamo fatto tutte le discrasie ed i ritardi accumulati che dovrebbero spingere chi di competenza a trovare i necessari rimedi.
A cura di Paolo Oreto
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