GARANZIE E CONTRATTO PER IL REVERSE CHARGE
12/03/2007
Al fine di contrastare l’evasione fiscale in edilizia e impedire
che il subappaltatore non versi l’IVA incassata dall’impresa
subappaltante, l'1 gennaio 2007 è partita l'inversione contabile
nei confronti dei subappalti che estende il meccanismo alle
prestazioni di servizi rese dai subappaltatori, rendendo l’impresa
subappaltante debitrice dell’imposta.
Nonostante i diversi dubbi, le tante interpretazioni e i pochi chiarimenti da parte della Amministrazione finanziaria, parecchi restano i punti oscuri di questa procedura. Ciò che è certo è che il meccanismo si applica in caso di rapporti di subappalto o d’opera e che le prestazioni di servizi e di mano d’opera devono essere rese nei confronti di imprese edili che svolgono attività di costruzione o ristrutturazione di immobili e per i quali deve esistere un contratto di subappalto.
Ulteriore presupposto per l’applicazione dell’inversione contabile è l’esistenza di un contratto di subappalto tra l’impresa appaltatrice dell’appalto principale e chi esegue determinate nei suoi confronti prestazioni nell’ambito dell’edilizia. In questo senso sono esclusi dal meccanismo i rapporti associativi e consortili.
Tre sono gli attori che entrano in gioco in questo meccanismo, ovvero:
- committente: è la parte che mette a disposizione il denaro per la realizzazione di un’opera o un servizio, affidando l’incarico ad una seconda parte;
- appaltatore (o impresa appaltatrice): è la parte che si assume l’incarico, nonché la responsabilità, di realizzare l’opera o il servizio a fronte di un pagamento in denaro, mettendo a disposizione i propri mezzi, a sua volta l’appaltatore potrà, con un contratto di subappalto, affidare la realizzazione di una parte del contratto principale ad una terza parte a fronte di una pagamento in denaro;
- subappaltatore: è la terza parte che, a fronte di un contratto di subappalto, potrà mettere a disposizione il proprio capitale intellettuale e materiale per la realizzazione di un’opera o servizio, assumendosi la propria responsabilità nei confronti dell’impresa subappaltante.
Affinché l’inversione contabile si possa applicare è necessaria l’esistenza di due contratti che leghino i tre attori: un primo contratto di appalto tra il committente e l’appaltatore, un secondo contratto di subappalto tra l’appaltatore, divenuto impresa subappaltante, e il subappaltatore. Ma è bene precisare che la catena dei subappalti che possono sussistere tra il subappaltante e il subappaltatore si può spezzare se entra in gioco un contratto di vendita con posa in opera. Si pensi ad esempio ad un appaltatore che per la realizzazione degli infissi di un fabbricato si rivolge ad commerciante realizzando un contratto di vendita con posa in opera: in questo caso il reverse charge non è applicabile, in quanto non esistono i presupposti, ossia il contratto di subappalto. Nel caso in cui il commerciante di rivolge ad una impresa per la realizzazione della posa in opera, in questo caso si avrebbe un contratto di appalto e non di subappalto, per cui anche qui non si applica il riverse charge. Nel caso in cui è l’appaltatore che si rivolge ad una terza impresa per la posa in opera degli infissi, allora si realizzerebbe un contratto di subappalto con la conseguente applicazione dell’inversione contabile.
Resta da chiarire, dunque, la differenza tra contratto di subappalto e contratto di vendita. Le caratteristiche del contratto di subappalto che lo distinguono da quello di vendita sono:
1) nel contratto di subappalto l’appaltatore deve essere un’impresa mentre in quello di vendita può essere un privato;
2) il contratto di subappalto si compie nella realizzazione di un’opera o di un servizio, mentre quello di vendita nella fornitura.
L’ambito delle attività rientranti nel reverse charge è individuato dalla tabella di classificazione delle attività economiche Atecofin (2004) e dalla circolare n. 37/E del 2006 dell’Agenzia delle Entrate.
© Riproduzione riservata
Nonostante i diversi dubbi, le tante interpretazioni e i pochi chiarimenti da parte della Amministrazione finanziaria, parecchi restano i punti oscuri di questa procedura. Ciò che è certo è che il meccanismo si applica in caso di rapporti di subappalto o d’opera e che le prestazioni di servizi e di mano d’opera devono essere rese nei confronti di imprese edili che svolgono attività di costruzione o ristrutturazione di immobili e per i quali deve esistere un contratto di subappalto.
Ulteriore presupposto per l’applicazione dell’inversione contabile è l’esistenza di un contratto di subappalto tra l’impresa appaltatrice dell’appalto principale e chi esegue determinate nei suoi confronti prestazioni nell’ambito dell’edilizia. In questo senso sono esclusi dal meccanismo i rapporti associativi e consortili.
Tre sono gli attori che entrano in gioco in questo meccanismo, ovvero:
- committente: è la parte che mette a disposizione il denaro per la realizzazione di un’opera o un servizio, affidando l’incarico ad una seconda parte;
- appaltatore (o impresa appaltatrice): è la parte che si assume l’incarico, nonché la responsabilità, di realizzare l’opera o il servizio a fronte di un pagamento in denaro, mettendo a disposizione i propri mezzi, a sua volta l’appaltatore potrà, con un contratto di subappalto, affidare la realizzazione di una parte del contratto principale ad una terza parte a fronte di una pagamento in denaro;
- subappaltatore: è la terza parte che, a fronte di un contratto di subappalto, potrà mettere a disposizione il proprio capitale intellettuale e materiale per la realizzazione di un’opera o servizio, assumendosi la propria responsabilità nei confronti dell’impresa subappaltante.
Affinché l’inversione contabile si possa applicare è necessaria l’esistenza di due contratti che leghino i tre attori: un primo contratto di appalto tra il committente e l’appaltatore, un secondo contratto di subappalto tra l’appaltatore, divenuto impresa subappaltante, e il subappaltatore. Ma è bene precisare che la catena dei subappalti che possono sussistere tra il subappaltante e il subappaltatore si può spezzare se entra in gioco un contratto di vendita con posa in opera. Si pensi ad esempio ad un appaltatore che per la realizzazione degli infissi di un fabbricato si rivolge ad commerciante realizzando un contratto di vendita con posa in opera: in questo caso il reverse charge non è applicabile, in quanto non esistono i presupposti, ossia il contratto di subappalto. Nel caso in cui il commerciante di rivolge ad una impresa per la realizzazione della posa in opera, in questo caso si avrebbe un contratto di appalto e non di subappalto, per cui anche qui non si applica il riverse charge. Nel caso in cui è l’appaltatore che si rivolge ad una terza impresa per la posa in opera degli infissi, allora si realizzerebbe un contratto di subappalto con la conseguente applicazione dell’inversione contabile.
Resta da chiarire, dunque, la differenza tra contratto di subappalto e contratto di vendita. Le caratteristiche del contratto di subappalto che lo distinguono da quello di vendita sono:
1) nel contratto di subappalto l’appaltatore deve essere un’impresa mentre in quello di vendita può essere un privato;
2) il contratto di subappalto si compie nella realizzazione di un’opera o di un servizio, mentre quello di vendita nella fornitura.
L’ambito delle attività rientranti nel reverse charge è individuato dalla tabella di classificazione delle attività economiche Atecofin (2004) e dalla circolare n. 37/E del 2006 dell’Agenzia delle Entrate.
A cura di Gianluca
Oreto
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