GARE D'APPALTO: IL SISTEMA DI QUALITA' NON E' UN REQUISITO CONNESSO ALL'IMPORTO DELL'APPALTO MA ALLA CLASSIFICA SOA
21/09/2009
Nelle gare di appalto di pubblici lavori, l'obbligo del possesso
del sistema di qualità, ovvero degli elementi significativi e
correlati del sistema di qualità, non è requisito connesso
all'importo dell'appalto stesso ma da quello dei lavori che ciascun
concorrente intenda assumere.
Lo ha affermato la sezione terza del Amministrativo Regionale per la Sicilia ribadendo un concetto già espresso dall'Autorità di vigilanza sui contratti di lavori, servizi e forniture (determinazione n. 29/2002, deliberazioni n. 27/2004, n. 241/2003, n. 182/2003) e recentemente confermato (parere n. 125/2007), in cui l'obbligo di dimostrare il possesso del requisito qualità sussiste soltanto quando l'importo dei lavori che il concorrente intende assumere richieda una classifica di qualificazione per la quale il possesso della certificazione UNI EN ISO 9001:2000 sia già divenuto obbligatorio, secondo la cadenza temporale disciplinata (in rapporto alle classifiche) dall'art. 4 e dall'allegato B del D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34.
Con la determinazione n. 29/2002, l'Autorità ha già espresso lo stesso concetto, chiarendo che il possesso del sistema di qualità ovvero degli elementi significativi e correlati del sistema di qualità non è requisito connesso all'importo dell'appalto, bensì è un requisito di classifica SOA. Per quanto attiene al possesso del sistema di qualità nelle associazioni temporanee di imprese, atteso che la ratio della normativa in materia è proprio quella di agevolare la partecipazione alle gare delle imprese di piccole dimensioni, onde evitare restrizioni del mercato degli appalti di lavori pubblici, non risulta alterare la par condicio tra i concorrenti che partecipano alla gara in forma singola e in forma associata, consentire la partecipazione ad un appalto per il quale viene richiesta la classifica III anche ad imprese riunite in possesso di classifica I e II. Ne consegue che, se il raggruppamento di che trattasi copre con le iscrizioni possedute l'importo dell'appalto, può essere ammesso alla gara, anche se privo del requisito della certificazione (del Sistema Qualità), il cui possesso non è prescritto nella classifica I e II. Diversamente argomentando, le imprese qualificate con classifiche I e II, che non abbiano acquisito il requisito della qualità, non potrebbero mai associarsi per eseguire lavorazioni di importo superiore alla II classifica, vanificando l'istituto dell'associazione temporanea di imprese. I giudici del TAR, dunque, hanno respinto un ricorso incidentale che mirava a fare escludere l'impresa ricorrente principale per difetto di adeguata qualificazione e perché priva della attestazione di qualità, chiedendo, quindi, la reiezione del ricorso principale per carenza d'interesse.
In particolare, nel caso in esame, il bando di gara richiedeva, ai fini della partecipazione, il possesso della categoria OG3, classifica III (sino a 1.032.913 Euro), mentre, secondo il ricorso incidentale, le due imprese facenti parte dell'ATI ricorrente, essendo titolari della classifica II (sino ad Euro 516.456,90) e della classifica I (sino ad Euro 258.228,00), non potevano, benché associate, vantare requisiti sufficienti a integrare la categoria OG3, classifica III, sino a 1.032.913 Euro, poiché la somma della classifica I e della classifica II, aumentata di un quinto, raggiungerebbe soltanto un importo pari a 929.622 Euro. La ricorrente incidentale sostenendo, dunque, che il parametro secondo cui valutare la sufficienza della qualificazione non avrebbe dovuto essere l'importo dei lavori posto a base di gara, ma la classifica necessaria ai sensi dell'art. 3 comma 1 del D.P.R. 34/2000 per la realizzazione di siffatti lavori, ha ritenuto illegittima l'ammissione alla gara della ricorrente principale e come stretta conseguenza illegittimo il ricorso presentato.
I giudici del TAR, rigettando il ricorso incidentale, hanno ricordato come l'allegato B del D.P.R. 25 gennaio 2000 n. 34 (che indica il regime inerente il requisito della qualità), per le classifiche I e II prevede che non sia dovuta la certificazione della gestione per la qualità, proprio per non aggravare la posizione e l'onere certificativo di quelle imprese che possiedono classifiche relative a determinati importi e, segnatamente, le classifiche I e II.
In merito alle modalità di svolgimento delle gare d'appalto nel nostro Paese, ritieni corretta l'applicazione del criterio del massimo ribasso?
Partecipa al nostro sondaggio, lascia anche tu un commento e fai conoscere il tuo punto di vista.
SONDAGGIO
© Riproduzione riservata
Lo ha affermato la sezione terza del Amministrativo Regionale per la Sicilia ribadendo un concetto già espresso dall'Autorità di vigilanza sui contratti di lavori, servizi e forniture (determinazione n. 29/2002, deliberazioni n. 27/2004, n. 241/2003, n. 182/2003) e recentemente confermato (parere n. 125/2007), in cui l'obbligo di dimostrare il possesso del requisito qualità sussiste soltanto quando l'importo dei lavori che il concorrente intende assumere richieda una classifica di qualificazione per la quale il possesso della certificazione UNI EN ISO 9001:2000 sia già divenuto obbligatorio, secondo la cadenza temporale disciplinata (in rapporto alle classifiche) dall'art. 4 e dall'allegato B del D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34.
Con la determinazione n. 29/2002, l'Autorità ha già espresso lo stesso concetto, chiarendo che il possesso del sistema di qualità ovvero degli elementi significativi e correlati del sistema di qualità non è requisito connesso all'importo dell'appalto, bensì è un requisito di classifica SOA. Per quanto attiene al possesso del sistema di qualità nelle associazioni temporanee di imprese, atteso che la ratio della normativa in materia è proprio quella di agevolare la partecipazione alle gare delle imprese di piccole dimensioni, onde evitare restrizioni del mercato degli appalti di lavori pubblici, non risulta alterare la par condicio tra i concorrenti che partecipano alla gara in forma singola e in forma associata, consentire la partecipazione ad un appalto per il quale viene richiesta la classifica III anche ad imprese riunite in possesso di classifica I e II. Ne consegue che, se il raggruppamento di che trattasi copre con le iscrizioni possedute l'importo dell'appalto, può essere ammesso alla gara, anche se privo del requisito della certificazione (del Sistema Qualità), il cui possesso non è prescritto nella classifica I e II. Diversamente argomentando, le imprese qualificate con classifiche I e II, che non abbiano acquisito il requisito della qualità, non potrebbero mai associarsi per eseguire lavorazioni di importo superiore alla II classifica, vanificando l'istituto dell'associazione temporanea di imprese. I giudici del TAR, dunque, hanno respinto un ricorso incidentale che mirava a fare escludere l'impresa ricorrente principale per difetto di adeguata qualificazione e perché priva della attestazione di qualità, chiedendo, quindi, la reiezione del ricorso principale per carenza d'interesse.
In particolare, nel caso in esame, il bando di gara richiedeva, ai fini della partecipazione, il possesso della categoria OG3, classifica III (sino a 1.032.913 Euro), mentre, secondo il ricorso incidentale, le due imprese facenti parte dell'ATI ricorrente, essendo titolari della classifica II (sino ad Euro 516.456,90) e della classifica I (sino ad Euro 258.228,00), non potevano, benché associate, vantare requisiti sufficienti a integrare la categoria OG3, classifica III, sino a 1.032.913 Euro, poiché la somma della classifica I e della classifica II, aumentata di un quinto, raggiungerebbe soltanto un importo pari a 929.622 Euro. La ricorrente incidentale sostenendo, dunque, che il parametro secondo cui valutare la sufficienza della qualificazione non avrebbe dovuto essere l'importo dei lavori posto a base di gara, ma la classifica necessaria ai sensi dell'art. 3 comma 1 del D.P.R. 34/2000 per la realizzazione di siffatti lavori, ha ritenuto illegittima l'ammissione alla gara della ricorrente principale e come stretta conseguenza illegittimo il ricorso presentato.
I giudici del TAR, rigettando il ricorso incidentale, hanno ricordato come l'allegato B del D.P.R. 25 gennaio 2000 n. 34 (che indica il regime inerente il requisito della qualità), per le classifiche I e II prevede che non sia dovuta la certificazione della gestione per la qualità, proprio per non aggravare la posizione e l'onere certificativo di quelle imprese che possiedono classifiche relative a determinati importi e, segnatamente, le classifiche I e II.
In merito alle modalità di svolgimento delle gare d'appalto nel nostro Paese, ritieni corretta l'applicazione del criterio del massimo ribasso?
Partecipa al nostro sondaggio, lascia anche tu un commento e fai conoscere il tuo punto di vista.
SONDAGGIO
A cura di Ilenia
Cicirello
© Riproduzione riservata