GARE D’APPALTO VIETATE AGLI ATENEI

04/05/2007

Dopo il cambio al vertice di qualche giorno addietro con cui Luigi Giampaolino è stato nominato Presidente dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, in sostituzione di Maria Rossi Brigante inizia il nuovo corso con cui il nuovo presidente ha promesso l’allargamento dell’orizzonte e la missione dell’Autorità stessa ben oltre il concetto giuridico-formale di salvaguardia della legalità dichiarando che è suo intendimento rimuovere le criticità relative all’economicità e al rispetto dei tempi.
Tra le prime deliberazioni che portano la firma del nuovo Presidente ne troviamo una emanata in riferimento ad una istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del decreto legislativo n. 163/2006 presentata dal Servizio tutela ambienti naturali e fauna della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia in riferimento a procedure aperte in attuazione del progetto S.A.R.A. Sistema Aree Regionali Ambientali.

Con la deliberazione in argomento che porta il numero 119 e la data del 18 aprile 2007, l’Autorità di vigilanza ha definito l’importante principio secondo cui le università, i loro dipartimenti, gli enti pubblici e gli istituti di ricerca non possono partecipare a gare d’appalto pubbliche.
La deliberazione nasce su istanza di parere della regione Friuli-Venezia Giulia a seguito di una contestazione ad un bando di gara formulata dall’Associazione delle società di ingegneria (OICE) ed in sede di gara dall’Agriconsulting e si riferisce alla previsione inserita nel bando di gara della possibilità di partecipazione ad una gara di monitoraggio ambientale anche delle università, con i dipartimenti e con gli istituti di ricerca.

L’Autorità ha precisato che l’articolo 34, comma 1, lettere a), b), c), d) e) ed f), del Codice dei contratti (D.Lgs. n. 163/2006) cui possono essere affidati i contratti pubblici: tali soggetti rivestono la qualifica di operatore economico, termine con il quale si intende l’imprenditore, il fornitore e il prestatore di servizi o un raggruppamento o un consorzio di essi precisando che, così come disposto dall’articolo 3, comma 10, del Codice dei contratti, nel novero di detti soggetti sono comprese le persone fisiche, le persone giuridiche, gli enti senza personalità giuridica (ivi compreso il gruppo europeo di interesse economico - GEIE) che offrono sul mercato la realizzazione di lavori o opere, la fornitura di prodotti, la prestazione di servizi.
La caratteristica che accomuna le figure sopra individuate è l’esercizio professionale di una attività economica. Giova richiamare al riguardo l’articolo 2082 del codice civile, secondo il quale imprenditore è colui il quale svolge un’attività con le seguenti caratteristiche: a) esercizio di un’attività economica, b) in modo professionale, c) mediante organizzazione, d) al fine della produzione e dello scambio di beni o servizi.
Gli elementi sopra richiamati consentono di individuare il discrimen fra gli operatori economici e quei soggetti, quali gli Enti pubblici non economici, le Università ovvero i Dipartimenti universitari, non rientranti in tale categoria, in quanto rivestono una finalità diversa dall’attività economica, come noto rivolta alla produzione di ricchezza.

D’altra parte, l’Autorità con deliberazione n. 83/2007 aveva già ribadito che tante il carattere tassativo dell'elenco dei soggetti aventi diritto ad essere affidatari di incarichi di progettazione, contenuto nell’rt. 17 della legge 11 febbraio 1994 n. 109 e s.m., risulta non conforme al dettato normativo l’affidamento di detti incarichi a dipartimenti universitari, fatta salva la possibilità per gli stessi di costituire apposite società in base all’autonomia riconosciuta alle Università dalla legge 168/1989.”
In conclusione, quindi, l’Autorità, nel precisare che i bandi della regione Friuli Venezia Giulia non conformi all’articolo 34 del D,Lgs. n. 163/2006 nella parte in cui individuano, come soggetti ammessi alla procedura, gli Enti pubblici, le Università ed i Dipartimenti universitari, ribadisce ancora una volta che le università, i loro dipartimenti, gli enti pubblici e gli istituti di ricerca non possono partecipare a gare d’appalto pubbliche.

A cura di Paolo Oreto


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