GIUNTA REGIONALE APPROVA DISEGNO DI LEGGE SULLA SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE DEGLI INTERVENTI URBANISTICI ED EDILIZI
06/03/2008
C’è anche la certificazione ambientale degli edifici tra le novità
del disegno di legge sulla “sostenibilità ambientale degli
interventi urbanistici ed edilizi” adottato dalla Giunta regionale
dell’Umbria, su proposta dell’assessorato all’ambiente. La
normativa si propone di promuovere nuovi criteri progettuali
orientati all’edilizia ecologica, allo sviluppo sostenibile ed alla
tutela della salute umana, capaci di conciliare la salvaguardia
delle risorse naturali con il confort abitativo. In questo quadro
la procedura di certificazione ambientale, obbligatoria per gli
interventi pubblici e su richiesta per i privati, rappresenta –
secondo il legislatore - lo strumento per valutare il grado di
sostenibilità di un intervento edilizio. Il livello di
sostenibilità ambientale del fabbricato – si legge nel documento
che accompagna il DDl – sarà determinato da un procedimento di
valutazione a schede, che terrà conto della certificazione
energetica obbligatoria (D.Lgs. 192/2005), allo scopo di
quantificare le prestazioni dell’edificio rispetto a diversi
parametri, tra cui la qualità dell’ambiente interno e esterno ed il
risparmio delle risorse naturali. Il certificato ambientale,
conseguibile anche per interventi su edifici già esistenti, verrà
esposto sul fabbricato e ne accompagnerà i passaggi di proprietà.
Sarà quindi un indicatore qualificante nel mercato immobiliare. A
supporto della certificazione, da parte di Regione ed Enti locali,
sono previste azioni di sostegno ed incentivazione attraverso
agevolazioni fiscali e finanziarie. Ulteriori forme di
incentivazione sono individuate nel riconoscimento di corsie
preferenziali per l’accesso ai finanziamenti di programmi edilizi
ed urbanistici.
Particolare attenzione è stata riservata nella normativa alla salvaguardia della risorsa idrica, alla permeabilità dei suoli, alla tutela delle falde sotterranee da agenti inquinanti ed al miglioramento delle prestazioni energetiche dei fabbricati.
Per il recupero dell’acqua piovana, e quindi il risparmio di quella potabile, è prevista la realizzazione di reti per la raccolta delle acque meteoriche, di sistemi di accumulo e di distribuzione, da utilizzarsi, ad esempio, per innaffiare aree verdi, per le reti antincendio, per il lavaggio di autovetture, per l’alimentazione degli scarichi dei W.C. e altri usi compatibili.
Appositi sistemi di captazione dell’energia solare serviranno a produrre acqua calda ed energia elettrica. Le aree di pertinenza degli edifici dovranno garantire una elevata permeabilità del suolo, al fine del ricarico naturale di corpi idrici. I parcheggi, pubblici e privati, dovranno esser dotati di sistemi per evitare la dispersione di oli e altre sostanze inquinanti nel sottosuolo.
Anche sul fronte della pianificazione urbanistica il disegno di legge introduce criteri di sostenibilità legati alle caratteristiche e criticità del territorio.
La Regione metterà a disposizione dei Comuni nuovi strumenti cartografici per l’individuazione dei fattori di rischio ambientale, la valutazione delle caratteristiche climatiche del territorio e la definizione dei regimi delle acque. Nella realizzazione dei piani attuativi comunali si dovrà procedere al recupero delle acque piovane ed alla permeabilità dei suoli anche nei quartieri. Apposite indagini consentiranno di individuare i livelli ottimali di soleggiamento dei fabbricati per garantire maggiore luminosità ed un migliore utilizzo dell’energia solare.
Nella legge viene inoltre sancito il concetto di “fabbricato ecologico” sulla base dei requisiti dei materiali, dei componenti e degli altri elementi che lo compongono. Oltre ad affermare la “durevole non nocività, traspirabilità, igroscopicità e riciclabilità” di tutti i componenti, si pone anche l’accento sulla corrispondenza diretta tra edilizia ecologica e patrimonio edilizio storico, partendo dal presupposto che molti dei principi oggi affermati dall’architettura ecologica appartenevano già alla tradizione costruttiva locale, come nel caso del laterizio e della pietra. Sulla base di questa constatazione viene riconosciuto il patrimonio edilizio storico, nelle sue componenti originali, come un bene da salvaguardare attraverso la conservazione delle caratteristiche di edilizia ed architettura ecologica ancora presenti.
La proposta di legge, inviata al Consiglio regionale per la definitiva approvazione, si compone di 23 articoli suddivisi in quattro Titoli. Il primo ha valore introduttivo.
Il secondo affronta problematiche a scala territoriale, di rilevanza urbanistica.
Il terzo si muove invece a scala edilizia, operando a livello di strumenti attuativi e regolamenti edilizi.
Il quarto Capo disciplina gli aspetti legati alla promozione ed alla incentivazione.
© Riproduzione riservata
Particolare attenzione è stata riservata nella normativa alla salvaguardia della risorsa idrica, alla permeabilità dei suoli, alla tutela delle falde sotterranee da agenti inquinanti ed al miglioramento delle prestazioni energetiche dei fabbricati.
Per il recupero dell’acqua piovana, e quindi il risparmio di quella potabile, è prevista la realizzazione di reti per la raccolta delle acque meteoriche, di sistemi di accumulo e di distribuzione, da utilizzarsi, ad esempio, per innaffiare aree verdi, per le reti antincendio, per il lavaggio di autovetture, per l’alimentazione degli scarichi dei W.C. e altri usi compatibili.
Appositi sistemi di captazione dell’energia solare serviranno a produrre acqua calda ed energia elettrica. Le aree di pertinenza degli edifici dovranno garantire una elevata permeabilità del suolo, al fine del ricarico naturale di corpi idrici. I parcheggi, pubblici e privati, dovranno esser dotati di sistemi per evitare la dispersione di oli e altre sostanze inquinanti nel sottosuolo.
Anche sul fronte della pianificazione urbanistica il disegno di legge introduce criteri di sostenibilità legati alle caratteristiche e criticità del territorio.
La Regione metterà a disposizione dei Comuni nuovi strumenti cartografici per l’individuazione dei fattori di rischio ambientale, la valutazione delle caratteristiche climatiche del territorio e la definizione dei regimi delle acque. Nella realizzazione dei piani attuativi comunali si dovrà procedere al recupero delle acque piovane ed alla permeabilità dei suoli anche nei quartieri. Apposite indagini consentiranno di individuare i livelli ottimali di soleggiamento dei fabbricati per garantire maggiore luminosità ed un migliore utilizzo dell’energia solare.
Nella legge viene inoltre sancito il concetto di “fabbricato ecologico” sulla base dei requisiti dei materiali, dei componenti e degli altri elementi che lo compongono. Oltre ad affermare la “durevole non nocività, traspirabilità, igroscopicità e riciclabilità” di tutti i componenti, si pone anche l’accento sulla corrispondenza diretta tra edilizia ecologica e patrimonio edilizio storico, partendo dal presupposto che molti dei principi oggi affermati dall’architettura ecologica appartenevano già alla tradizione costruttiva locale, come nel caso del laterizio e della pietra. Sulla base di questa constatazione viene riconosciuto il patrimonio edilizio storico, nelle sue componenti originali, come un bene da salvaguardare attraverso la conservazione delle caratteristiche di edilizia ed architettura ecologica ancora presenti.
La proposta di legge, inviata al Consiglio regionale per la definitiva approvazione, si compone di 23 articoli suddivisi in quattro Titoli. Il primo ha valore introduttivo.
Il secondo affronta problematiche a scala territoriale, di rilevanza urbanistica.
Il terzo si muove invece a scala edilizia, operando a livello di strumenti attuativi e regolamenti edilizi.
Il quarto Capo disciplina gli aspetti legati alla promozione ed alla incentivazione.
a cura di www.regione.umbria.it
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