GIUSTIFICAZIONI CONSENTITE ANCHE IN SEDE DI VERIFICA DELLE ANOMALIE
26/05/2009
Nelle gare d'appalto le giustificazioni a corredo dell'offerta
vengono presentante per rispondere ad esigenze pratiche di
accelerazione e semplificazione del procedimento, ma non possono
mai essere intese come prescrizione di un requisito o adempimento a
pena di esclusione.
Lo ha affermato la Sez. VI del Consiglio di Stato con la sentenza n. 3146 del 21 maggio 2009, che ha accolto il ricorso presentato da un'impresa aggiudicataria di un bando per l'affidamento di un appalto integrato di progettazione esecutiva e realizzazione di un anello ferroviario in sotterraneo, per la riforma di una sentenza del TAR che aveva ritenuto che il bando prescrivesse a pena di esclusione la presentazione di giustificazioni a corredo dell'offerta e che, necessariamente, la stazione appaltante non potesse consentire giustificazioni ulteriori dopo la scadenza del termine di presentazione delle offerte.
I giudici di Palazzo Spada ha ricordato che, secondo quanto previsto dalla legge n. 109/1994 (applicabile all'appalto in questione) e dal d.lgs. n. 163/2006 (applicabile per tutti i lavori pubblici dal 2 ottobre 2008), la verifica delle anomalie non ha per oggetto la ricerca di specifiche e singole inesattezze dell'offerta economica, mirando, invece, ad accertare se l'offerta, nel suo complesso, sia attendibile o inattendibile, e dunque se dia o meno serio affidamento circa la corretta esecuzione dell'appalto. L'art. 88, comma 7 del d.lgs. 163/2009 recita, infatti:
"La stazione appaltante sottopone a verifica la prima migliore offerta, se la stessa appaia anormalmente bassa, e, se la ritiene anomala, procede nella stessa maniera progressivamente nei confronti delle successive migliori offerte, fino ad individuare la migliore offerta non anomala. All'esito del procedimento di verifica la stazione appaltante dichiara le eventuali esclusioni di ciascuna offerta che, in base all'esame degli elementi forniti, risulta, nel suo complesso, inaffidabile, e dichiara l'aggiudicazione definitiva in favore della migliore offerta non anomala."
Da tale principio discende che:
In merito alle modalità di svolgimento delle gare d'appalto nel nostro Paese, ritieni corretta l'applicazione del criterio del massimo ribasso?
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SONDAGGIO
© Riproduzione riservata
Lo ha affermato la Sez. VI del Consiglio di Stato con la sentenza n. 3146 del 21 maggio 2009, che ha accolto il ricorso presentato da un'impresa aggiudicataria di un bando per l'affidamento di un appalto integrato di progettazione esecutiva e realizzazione di un anello ferroviario in sotterraneo, per la riforma di una sentenza del TAR che aveva ritenuto che il bando prescrivesse a pena di esclusione la presentazione di giustificazioni a corredo dell'offerta e che, necessariamente, la stazione appaltante non potesse consentire giustificazioni ulteriori dopo la scadenza del termine di presentazione delle offerte.
I giudici di Palazzo Spada ha ricordato che, secondo quanto previsto dalla legge n. 109/1994 (applicabile all'appalto in questione) e dal d.lgs. n. 163/2006 (applicabile per tutti i lavori pubblici dal 2 ottobre 2008), la verifica delle anomalie non ha per oggetto la ricerca di specifiche e singole inesattezze dell'offerta economica, mirando, invece, ad accertare se l'offerta, nel suo complesso, sia attendibile o inattendibile, e dunque se dia o meno serio affidamento circa la corretta esecuzione dell'appalto. L'art. 88, comma 7 del d.lgs. 163/2009 recita, infatti:
"La stazione appaltante sottopone a verifica la prima migliore offerta, se la stessa appaia anormalmente bassa, e, se la ritiene anomala, procede nella stessa maniera progressivamente nei confronti delle successive migliori offerte, fino ad individuare la migliore offerta non anomala. All'esito del procedimento di verifica la stazione appaltante dichiara le eventuali esclusioni di ciascuna offerta che, in base all'esame degli elementi forniti, risulta, nel suo complesso, inaffidabile, e dichiara l'aggiudicazione definitiva in favore della migliore offerta non anomala."
Da tale principio discende che:
- il procedimento di verifica di anomalia è avulso da ogni formalismo inutile ed è invece improntato alla massima collaborazione tra stazione appaltante e offerente;
- il contraddittorio deve essere effettivo;
- non vi sono preclusioni alla presentazione di giustificazioni, ancorate al momento della scadenza del termine di presentazione delle offerte;
- mentre l'offerta è immodificabile, modificabili sono le giustificazioni, e sono ammesse giustificazioni sopravvenute e compensazioni tra sottostime e sovrastime, purché l'offerta risulti nel suo complesso affidabile al momento dell'aggiudicazione, e a tale momento dia garanzia di una seria esecuzione del contratto.
In merito alle modalità di svolgimento delle gare d'appalto nel nostro Paese, ritieni corretta l'applicazione del criterio del massimo ribasso?
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SONDAGGIO
A cura di Ilenia
Cicirello
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