Gare: no al massimo ribasso in caso di prestazioni non standardizzate
17/12/2010
Risulta illogico l'utilizzo del massimo ribasso come criterio di
aggiudicazione nel caso in cui la legge di gara attribuisce rilievo
ad aspetti qualitativi variabili dell'offerta, in riferimento al
particolare valore tecnologico delle prestazioni, al loro numero e
al livello quantitativo e qualitativo dei servizi richiesti. In
questi casi la pluralità di elementi presi in considerazione dalla
lex specialis si pone in contrasto con la caratteristica unicità
del criterio del prezzo più basso comportando la violazione degli
articoli 81 e 82 del d. lgs. n. 163 del 2006.
Questo, in sintesi, il contenuto della sentenza n. 8408 con la quale il Consiglio di Stato ha accolto lo scorso 3 dicembre il ricorso presentato contro l'utilizzo del criterio del massimo ribasso in una gara in cui l'elevato valore tecnologico delle prestazioni attribuisce un valore di rilievo agli elementi qualitativi richiesti dal bando.
I giudici del Consiglio di Stato hanno, innanzitutto, ricordato una precedente sentenza della Corte di Giustizia Europea (sent. 7 ottobre 2004, in causa C- 247/02, Cons. St. Sez. IV, 23.settembre 2008, n.4613, Sez. VI, 3 giugno 2009, n. 3404) che faceva rientrare nei poteri discrezionali dell'amministrazione appaltante la scelta del criterio di aggiudicazione del prezzo più basso o dell'offerta economicamente più vantaggiosa in base alle caratteristiche dell'appalto, avendo di mira unicamente la garanzia della libera concorrenza e la selezione della migliore offerta. In relazione a questa sentenza, se ne deduce che la sindacabilità del criterio scelto discende solo in caso di manifesta illogicità, inadeguatezza o travisamento.
Il CdS ha ricordato pure che la scelta tra i criteri di aggiudicazione di un appalto deve considerare l'unicità e l'automatismo del criterio del prezzo più basso e la pluralità e variabilità dei criteri dell'offerta economicamente più vantaggiosa, quali il prezzo, la qualità, il pregio tecnico, il servizio successivo alla vendita, l'assistenza tecnica, ecc. Pertanto, è da considerare manifestamente illogica la scelta del criterio del prezzo più basso quando la legge di gara attribuisce rilievo ad aspetti qualitativi variabili dell'offerta, in riferimento al particolare valore tecnologico delle prestazioni, al loro numero, al livello quantitativo e qualitativo dei servizi di formazione del personale e di manutenzione delle apparecchiature. In questi casi la pluralità di elementi presi in considerazione dalla lex specialis si pone in contrasto con la caratteristica unicità del criterio del prezzo più basso comportando la violazione degli articoli 81 e 82 del d. lgs. n. 163 del 2006.
© Riproduzione riservata
Questo, in sintesi, il contenuto della sentenza n. 8408 con la quale il Consiglio di Stato ha accolto lo scorso 3 dicembre il ricorso presentato contro l'utilizzo del criterio del massimo ribasso in una gara in cui l'elevato valore tecnologico delle prestazioni attribuisce un valore di rilievo agli elementi qualitativi richiesti dal bando.
I giudici del Consiglio di Stato hanno, innanzitutto, ricordato una precedente sentenza della Corte di Giustizia Europea (sent. 7 ottobre 2004, in causa C- 247/02, Cons. St. Sez. IV, 23.settembre 2008, n.4613, Sez. VI, 3 giugno 2009, n. 3404) che faceva rientrare nei poteri discrezionali dell'amministrazione appaltante la scelta del criterio di aggiudicazione del prezzo più basso o dell'offerta economicamente più vantaggiosa in base alle caratteristiche dell'appalto, avendo di mira unicamente la garanzia della libera concorrenza e la selezione della migliore offerta. In relazione a questa sentenza, se ne deduce che la sindacabilità del criterio scelto discende solo in caso di manifesta illogicità, inadeguatezza o travisamento.
Il CdS ha ricordato pure che la scelta tra i criteri di aggiudicazione di un appalto deve considerare l'unicità e l'automatismo del criterio del prezzo più basso e la pluralità e variabilità dei criteri dell'offerta economicamente più vantaggiosa, quali il prezzo, la qualità, il pregio tecnico, il servizio successivo alla vendita, l'assistenza tecnica, ecc. Pertanto, è da considerare manifestamente illogica la scelta del criterio del prezzo più basso quando la legge di gara attribuisce rilievo ad aspetti qualitativi variabili dell'offerta, in riferimento al particolare valore tecnologico delle prestazioni, al loro numero, al livello quantitativo e qualitativo dei servizi di formazione del personale e di manutenzione delle apparecchiature. In questi casi la pluralità di elementi presi in considerazione dalla lex specialis si pone in contrasto con la caratteristica unicità del criterio del prezzo più basso comportando la violazione degli articoli 81 e 82 del d. lgs. n. 163 del 2006.
A cura di Gabriele
Bivona
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