Gazzetta ufficiale: Pubblicato il d.lgs. di adeguamento al Regolamento Ue sulla privacy

05/09/2018

Sulla Gazzetta ufficiale n. 205 del 4 settembre 2018 è stato pubblicato il Decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 recante “Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)” approvato dal Consiglio dei Ministri n. 14 dell’8 agosto 2018.

Si tratta del Regolamento generale sulla protezione dei dati - cosiddetto GDPR acronimo di General Data Protection Regulation che entrerà in vigore il 19 settembre 2018.

Il decreto legislativo approvato, in attuazione dell’art. 13 della legge di delegazione europea 2016-2017 (legge 25 ottobre 2017, n. 163), introduce disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento europeo relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati.

Il decreto legislativo in argomento è costituito da 27 articoli suddiviso nei seguenti Capi:

  • Capo I (art. 1) - Modifiche al titolo e alle premesse del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
  • Capo II (art. 2) - Modifiche alla parte I del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196
  • Capo III (artt. 3-12) - Modifiche alla parte II del codice in materia di protezione dei dati personali di cui decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196
  • Capo IV (artt. 13-16) - Modifiche alla parte III e agli allegati del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196
  • Capo V (art. 17) – Disposizioni processuali
  • Capo VI (artt. 18-27) - Disposizioni transitorie, finali e finanziarie

In pratica, quindi, al fine di semplificare l’applicazione della norma, è stato novellato il codice della privacy esistente, nonostante il regolamento abbia di fatto cambiato la prospettiva dell’approccio alla tutela della privacy rispetto al codice introducendo il principio di dell’accountability. È stata, quindi, effettuata la scelta, di garantire la continuità facendo salvi per un periodo transitorio i provvedimenti del Garante e le autorizzazioni, che saranno oggetto di successivo riesame, nonché i Codici deontologici vigenti. Essi restano fermi nell’attuale configurazione nelle materie di competenza degli Stati membri, mentre possono essere riassunti e modificati su iniziativa delle categorie interessate quali codici di settore.

Per ultimo, in considerazione delle esigenze di semplificazione delle micro, piccole e medie imprese, il Garante per la protezione dei dati personali dovrà promuovere promuova modalità semplificate di adempimento degli obblighi del titolare del trattamento e ciò così come disposto al comma 4 del nuovo art. 154-bis del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

In allegato il testo del Decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it



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