Geologi ed Ingegneri: Documento con considerazioni e proposte sulla circolare n.7619 sui Laboratori di prova
18/04/2013
Con una puntuale e dettagliata nota inviata al Servizio tecnico
centrale del Ministero dei Lavori pubblici, il Consiglio
nazionale degli Ingegneri ed il Consiglio nazionale dei
Geologi hanno espresso le proprie considerazioni sulla già
ampiamente discussa Circolare del Ministero delle Infrastrutture
e dei Trasporti - Presidenza del Consiglio Superiore dei Lavori
Pubblici n. 7619/STC dell'8 settembre 2010 annullata dal Tar
di Roma con sentenza n. 3761 del 26 aprile 2012.
Ricordiamo che il Tar di Roma ha annullato la citata Circolare, recante i "Criteri per il rilascio dell'autorizzazione ai Laboratori per l'esecuzione e certificazione di per l'esecuzione e certificazione di indagini geognostiche, prelievo di campioni e prove in sito di cui all'art. 59 del D.P.R. n. 380/2001", ritenendo che l'art. 59 del D.P.R. 380/2001 e le Norme Tecniche per le Costruzioni si riferiscono alle indagini e prove geotecniche, ma non alle indagini geognostiche, al prelievo di campioni ed alle prove in situ: queste attività sono esplicitamente regolate dal Codice e dal Regolamento dei Contratti Pubblici, con la conseguenza che la circolare non può richiedere l'intervento di un laboratorio autorizzato in attività di studio del terreno e delle rocce che sono proprie dell'attività del geologo.
Ricordiamo, anche, che il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, nel mese di ottobre dello scorso anno, aveva anticipato l'imminente predisposizione di una circolare per ciò che attiene l'autorizzazione per l'esecuzione e certificazione di indagini in situ, che avrebbe dovuto sostituire la precedente n. 7619/2010 annullata dal Tar di Roma e che alla nota stessa aveva, prontamente risposto il Vice-Presidente del Consiglio nazionale dei geologi Vittorio D’Oriano che così rispondeva: "La nota del CSLLPP perciò non ci convince perché purtroppo tende a consolidare e addirittura a fomentare una confusione nei termini utilizzati che francamente risulta inaccettabile e fuorviante. Anzi è perfino controproducente perché opera una distinzione scientificamente inesatta ed inesistente che produce e produrrà, sempre che questo debba rimanere come indirizzo ultimativo, effetti nefasti sia dal punto di vista della sicurezza che sullo stesso costo delle opere.
Prendiamo però atto, ma con prudente soddisfazione, della sola nota positiva, quella cioè di redigere una ennesima, speriamo ultimativa, circolare in proposito. Ovviamente però la notizia è positiva solo se l'elaborazione di quel documento avverrà dopo un sereno approfondimento tecnico-scientifico dell'intera questione dal quale auspico possano rimaner fuori pregiudizi e burocrazia; e soprattutto possa avvenire "work in progress" con il contributo paritetico dei principali attori.".
Arriva ora la nota congiunta dei due Consigli nazionali degli Ingegneri e dei Geologi in cui viene evidenziata la competenza del geologo:
Nella nota inviata al Servizio tecnico centrale viene, poi, dettagliatamente esaminato il testo della citata circolare 7619 e vengono indicate in rosso le puntualizzazioni e le incongruenze della circolare stessa non tralasciando il fatto propositivo di indicare i punti in cui la circolare ha necessità di modifiche al fine di renderla coerente con le norme che disciplinano la materia.
© Riproduzione riservata
Ricordiamo che il Tar di Roma ha annullato la citata Circolare, recante i "Criteri per il rilascio dell'autorizzazione ai Laboratori per l'esecuzione e certificazione di per l'esecuzione e certificazione di indagini geognostiche, prelievo di campioni e prove in sito di cui all'art. 59 del D.P.R. n. 380/2001", ritenendo che l'art. 59 del D.P.R. 380/2001 e le Norme Tecniche per le Costruzioni si riferiscono alle indagini e prove geotecniche, ma non alle indagini geognostiche, al prelievo di campioni ed alle prove in situ: queste attività sono esplicitamente regolate dal Codice e dal Regolamento dei Contratti Pubblici, con la conseguenza che la circolare non può richiedere l'intervento di un laboratorio autorizzato in attività di studio del terreno e delle rocce che sono proprie dell'attività del geologo.
Ricordiamo, anche, che il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, nel mese di ottobre dello scorso anno, aveva anticipato l'imminente predisposizione di una circolare per ciò che attiene l'autorizzazione per l'esecuzione e certificazione di indagini in situ, che avrebbe dovuto sostituire la precedente n. 7619/2010 annullata dal Tar di Roma e che alla nota stessa aveva, prontamente risposto il Vice-Presidente del Consiglio nazionale dei geologi Vittorio D’Oriano che così rispondeva: "La nota del CSLLPP perciò non ci convince perché purtroppo tende a consolidare e addirittura a fomentare una confusione nei termini utilizzati che francamente risulta inaccettabile e fuorviante. Anzi è perfino controproducente perché opera una distinzione scientificamente inesatta ed inesistente che produce e produrrà, sempre che questo debba rimanere come indirizzo ultimativo, effetti nefasti sia dal punto di vista della sicurezza che sullo stesso costo delle opere.
Prendiamo però atto, ma con prudente soddisfazione, della sola nota positiva, quella cioè di redigere una ennesima, speriamo ultimativa, circolare in proposito. Ovviamente però la notizia è positiva solo se l'elaborazione di quel documento avverrà dopo un sereno approfondimento tecnico-scientifico dell'intera questione dal quale auspico possano rimaner fuori pregiudizi e burocrazia; e soprattutto possa avvenire "work in progress" con il contributo paritetico dei principali attori.".
Arriva ora la nota congiunta dei due Consigli nazionali degli Ingegneri e dei Geologi in cui viene evidenziata la competenza del geologo:
- nella programmazione e progettazione delle indagini;
- nella prospezione ed assistenza alle prove ed analisi in sito ed in laboratorio, certificandone la loro regolare esecuzione;
- nella elaborazione dei dati derivanti dalle prospezioni, analisi e prove;
- ad eseguire e certificare le prove ed indagini geotecniche e geofisiche, anche avvalendosi direttamente di strumentazioni di laboratorio ed apparecchiature.
Nella nota inviata al Servizio tecnico centrale viene, poi, dettagliatamente esaminato il testo della citata circolare 7619 e vengono indicate in rosso le puntualizzazioni e le incongruenze della circolare stessa non tralasciando il fatto propositivo di indicare i punti in cui la circolare ha necessità di modifiche al fine di renderla coerente con le norme che disciplinano la materia.
© Riproduzione riservata