Geometri, Cassa di previdenza e contributi minimi: interviene la Cassazione
di Redazione tecnica - 26/02/2021
Quando si parla delle Casse di previdenza private bisogna fare molta attenzione. Perché non sempre quel che si ritiene "giusto" oppure "equo" va di pari passo con gli obblighi previsti dalla legge. È il caso dell'iscrizione e del pagamento dei contributi minimi previsto dalla Cassa Italiana di Previdenza ed Assistenza dei Geometri liberi professionisti.
Iscrizione alla Cassa dei Geometri: interviene la Corte di Cassazione
Ad affrontare questo delicato argomento è la Corte di Cassazione che, con la recentissima sentenza n. 4568 del 19 febbraio 2021, farà certamente discutere (e non poco) sugli obblighi di contribuzione dei Geometri.
Nel caso oggetto della sentenza a ricorrere è un Geometra contro la sua Cassa di Previdenza e l'Agenzia delle Entrate, per la riforma della decisione della Corte di Appello che aveva a sua volta confermato la sentenza del Tribunale, che aveva rigettato l'opposizione del geometra alla cartella con la quale la Cassa aveva chiesto contributi, sanzioni ed interessi per il periodo 2008-2012 durante i quali il contribuente aveva svolto attività di geometra senza essere iscritto alla cassa.
La corte territoriale, richiamata la previsione statutaria che prevede l'iscrizione alla cassa anche di coloro che esercitano la libera professione senza continuità ed esclusività, considerata l'iscrizione all'albo del ricorrente e l'attività professionale dallo stesso svolta, pur saltuariamente (non ritenendo d'ostacolo l'iscrizione ad altra forma di previdenza), ritenuta interrotta la prescrizione dei crediti, ha rigettato l'opposizione.
Iscrizione all'Albo e iscrizione alla Cassa di Previdenza
La Corte di Cassazione, confermando le decisioni dei precedenti giudici, ha rilevato che ai sensi della legge 4 febbraio 1967, n. 37, sono obbligatoriamente iscritti alla "Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei geometri" tutti gli iscritti negli Albi professionali dei geometri.
La Legge 20 ottobre 1982, n. 773, Riforma della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei geometri, ha quindi distinto all'art. 22, tra gli iscritti all'albo che esercitano la libera professione con carattere di continuità, a seconda se fossero o meno iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria, consentendo in tale ultimo caso la non iscrizione alla Cassa. Nel sistema di tale ultima legge, l'occasionalità dell'attività svolta dall'iscritto all'albo rilevava ai fini dell'esclusione dai benefici delle prestazioni previdenziali, ma non anche ai fini contributivi, prevedendosi in ogni caso un obbligo di contribuzione minima di solidarietà (art. 10).
Iscrizione all'Albo condizione sufficiente per la contibuzione
L'iscrizione all'albo professionale, quindi, risulta essere condizione sufficiente al fine dell'obbligatorietà della iscrizione alla cassa, e l'ipotetica natura occasionale dell'esercizio della professione è irrilevante ai fini dell'obbligatorietà dell'iscrizione e del pagamento della contribuzione minima.
Nel 2003, inoltre, la Cassa dei Geometri ha ribadito l'automatismo di iscrizione e specificato che l'obbligo di contribuzione minima sussiste nel caso di attività effettiva, ancorché saltuaria ed occasionale. Per i soggetti tenuti all'iscrizione alla Cassa, dunque, non rileva la mancata produzione effettiva di reddito professionale, essendo comunque dovuto un contributo minimo, e ciò in ogni caso ed anche nell'ipotesi di dichiarazioni fiscali negative.
Sistema regolamentare conforme
Secondo la Cassazione, il sistema regolamentare della Cassa dei Geometri non ha esteso l'obbligo di iscrizione a nuove categorie di soggetti, ma si è limitato a definire il sistema degli obblighi contributivi, in linea con i principi di cui alla legge n. 335/1995 che ha consentito interventi finalizzati ad assicurare l'equilibrio finanziario di lungo termine degli enti.
Ne deriva la legittimità delle norme relative all'iscrizione alla cassa degli iscritti all'albo e al pagamento dei contributi minimi a prescindere dal reddito, essendo tali norme la legittima espressione di esercizio dell'autonomia regolamentare della Cassa all'esito della sua privatizzazione.
Conclusioni
In definitiva, la Corte di Cassazione ha confermato la tesi della Corte territoriale che ha ritenuto sufficiente l'iscrizione all'albo, ritenendo irrilevante la circostanza che l'attività professionale sia stata svolta in favore di soggetti legati da vincoli di parentela (in difetto di prova della gratuità della prestazione).
A cura di Redazione LavoriPubblici.it
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