Geometri, strutture in cemento armato e Circolare Regione Sicilia: Una nota del Consiglio Nazionale Ingegneri
05/11/2012
Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri con la nota prot.
5053 del 29/10/2012 inviata all'Assessorato Infrastrutture e
Mobilità, agli Uffici del Genio civile provinciali, agli Ordini
degli ingegneri della Sicilia ed alla Consulta regionale degli
Ingegneri, è tornato sul problema delle competenze professionali
dei Geometri innescato dalla nota prot. 82824 del 18
settembre 2012 dell'Assessorato delle Infrastrutture e della
mobilità della Regione siciliana.
Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri nella lettera di risposta precisa che la nota dell'Assessorato Regionale risulta essere viziata sia nel metodo, che nei contenuti.
Per quanto concerne il metodo, nella circolare viene precisato che "stupisce che un pronunciamento così incisivo e su una materia così delicata sia avvenuto interloquendo soltanto con le rappresentanze istituzionali dei Geometri, senza avvertire il bisogno di confrontarsi e sentire l'avviso delle rappresentanze istituzionali di altre Categorie interessate, quali gli Ingegneri e gli Architetti, per garantire il contraddittorio e soprattutto la completezza istruttoria, mettendola al riparo da vizi ed omissioni".
Per quanto riguarda, invece, i contenuti, nella nota viene precisato che le conclusioni cui giunge la nota dell'Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità appaiono illogiche, contraddittorie e illegittime alla luce del vigente riparto di competenze professionali come interpretato dalla Corte di Cassazione e dal Consiglio di Stato.
Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri precisa poi che "Non vi è più dubbio, infatti, che la normativa attualmente vigente (art. 16 del RD 11 febbraio 1929 n.274) sulle competenze professionali dei Geometri non ammette in via generale tali professionisti a intervenire sulle strutture in cemento armato" e tale assunto, a parere del CNI, è confortato dai seguenti fatti:
La nota del CNI è conclusa con la richiesta all'Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità della Regione Siciliana del pronto ritiro della nota o il suo annullamento in via di autotutela, per contrarietà alle norme vigenti, per come interpretate dalla giurisprudenza dello Stato.
© Riproduzione riservata
Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri nella lettera di risposta precisa che la nota dell'Assessorato Regionale risulta essere viziata sia nel metodo, che nei contenuti.
Per quanto concerne il metodo, nella circolare viene precisato che "stupisce che un pronunciamento così incisivo e su una materia così delicata sia avvenuto interloquendo soltanto con le rappresentanze istituzionali dei Geometri, senza avvertire il bisogno di confrontarsi e sentire l'avviso delle rappresentanze istituzionali di altre Categorie interessate, quali gli Ingegneri e gli Architetti, per garantire il contraddittorio e soprattutto la completezza istruttoria, mettendola al riparo da vizi ed omissioni".
Per quanto riguarda, invece, i contenuti, nella nota viene precisato che le conclusioni cui giunge la nota dell'Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità appaiono illogiche, contraddittorie e illegittime alla luce del vigente riparto di competenze professionali come interpretato dalla Corte di Cassazione e dal Consiglio di Stato.
Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri precisa poi che "Non vi è più dubbio, infatti, che la normativa attualmente vigente (art. 16 del RD 11 febbraio 1929 n.274) sulle competenze professionali dei Geometri non ammette in via generale tali professionisti a intervenire sulle strutture in cemento armato" e tale assunto, a parere del CNI, è confortato dai seguenti fatti:
- il criterio per accertare se una costruzione sia da considerare modesta consiste nel valutare le difficoltà tecniche che la progettazione e l'esecuzione dell'opera comportano e le capacità occorrenti per superarle;
- l'incompetenza professionale del Geometra non è sanata dall'eventuale controfirma dell'Ingegnere o dal fatto che un Ingegnere esegua i calcoli del cemento armato;
- l'art.16 del RD Il febbraio 1929 n.274 ammette la competenza dei geometri per quanto riguarda le costruzioni in cemento armato solo relativamente ad opere con destinazione agricola, che non richiedano particolari operazioni di calcolo e che, per la loro destinazione, non comportino pericolo per l'incolumità delle persone, mentre per le costruzioni civili che adottino strutture in cemento armato, sia pure modeste, ogni competenza è riservata agli ingegneri ed architetti iscritti all'albo;
- è escluso che una costruzione in zona sismica possa considerarsi modesta ed è escluso quindi che i geometri siano abilitati alla progettazione in dette aree.
La nota del CNI è conclusa con la richiesta all'Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità della Regione Siciliana del pronto ritiro della nota o il suo annullamento in via di autotutela, per contrarietà alle norme vigenti, per come interpretate dalla giurisprudenza dello Stato.
A cura di Paolo
Oreto
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