Glossario edilizia libera e Pergotende: Edilizia libera SI, Edilizia libera NO
10/05/2018
“L'amministrazione ha l'onere di motivare in modo esaustivo, attraverso una corretta e completa istruttoria che rilevi esattamente le opere compiute e spieghi per quale ragione esse superano i limiti entro i quali si può trattare di una copertura realizzabile in regime di edilizia libera”.
È questa la conclusione esposta nella sentenza del Consiglio di Stato 7 maggio 2018, n. 2715 relativa ad un ricorso contro Roma capitale per l’annullamento della sentenza del TAR Lazio 27 febbraio 2012 n.1985, resa fra le parti, che ha respinto il ricorso proposto per l’annullamento della determinazione 18 ottobre 2011 n.1748, con la quale era stato ingiunto di rimuovere in quanto abusiva una copertura con tenda in tessuto sorretta da una struttura principale e secondaria di legno installata sulla terrazza a livello del locale soffitta al sesto piano di un immobile.
Il Consiglio di Stato, con la sentenza in argomento, intervenendo per la prima volta sul glossario unico che ha introdotto 58 tipologie di piccole opere realizzabili in “edilizia libera” (leggi notizia) accoglie il ricorso riformando la sentenza del TAR precisando, anche, che l’abuso contestato consiste nella realizzazione di una tettoia, ovvero di un manufatto la cui disciplina non è definita in modo univoco né nella normativa né in giurisprudenza.
I giudici di Palazzo Spada precisano che dal punto di vista normativo occorre fare riferimento:
- all’art. 6 del DPR 6 giugno 2001 n.380, che contiene l’elenco delle opere di cd edilizia libera che non necessitano di alcun titolo abilitativo ed, in particolare alla lettera e-quinquies), che considera opere di edilizia libera gli “elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici”, concetto nel quale può, certamente, rientrare una tettoia genericamente intesa, come copertura comunque realizzata di un’area pertinenziale, come il terrazzo con la precisazione che tale letera e-quinquies)è stata introdotta dall’art. 3 del d.lgs. 25 novembre 2016 n. 222, ma si deve considerare applicabile anche alle costruzioni precedenti;
- al recente D.M. 2 marzo 2018 recante “Approvazione del glossario contenente l'elenco non esaustivo delle principali opere edilizie realizzabili in regime di attività edilizia libera” in cui al al n.50 del glossario delle opere realizzabili senza titolo edilizio alcuno, comprende le pergotende, ovvero, per comune esperienza, strutture di copertura di terrazzi e lastrici solari, di superficie anche non modesta, formate da montanti ed elementi orizzontali di raccordo e sormontate da una copertura fissa o ripiegabile formata da tessuto o altro materiale impermeabile, che ripara dal sole, ma anche dalla pioggia, aumentando la fruibilità della struttura. Si tratta quindi di un manufatto molto simile alla tettoia, che se ne distingue secondo logica solo per presentare una struttura più leggera;
- all’art. 10, comma 1, lettera a) del DPR n. 380/2001 che assoggetta invece al titolo edilizio maggiore, ovvero al permesso di costruire, “gli interventi di nuova costruzione” e la giurisprudenza si fonda su tale norma per richiedere appunto il permesso di costruire nel caso di tettoie di particolari dimensioni e caratteristiche. Si afferma infatti in via generale che tale struttura costituisce intervento di nuova costruzione e richiede il permesso di costruire nel momento in cui difetta dei requisiti richiesti per le pertinenze e gli interventi precari, ovvero quando modifica la sagoma dell’edificio.
Dalle considerazioni suesposte relativamente alle norme da utilizzare, il Consiglio di Stato arriva alla conclusione che non è possibile affermare in assoluto che la tettoia richiede o non richiede, il titolo edilizio maggiore e assoggettarla, o non assoggettarla, alla relativa sanzione senza considerare nello specifico come essa è realizzata. L’amministrazione ha l’onere, quindi, di motivare in modo esaustivo, attraverso una corretta e completa istruttoria che rilevi esattamente le opere compiute e spieghi per quale ragione esse superano i limiti entro i quali si può trattare di una copertura realizzabile in regime di edilizia libera.
In allegato la sentenza del Consiglio di Stato 7 maggio 2018, n. 2715.
A cura di Redazione LavoriPubblici.it
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