Green Economy: in Gazzetta le misure per promuovere l'energia e il contenimento dell'uso di risorse naturali
20/01/2016
È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 18/01/2016, n. 13 la Legge 28 dicembre 2015, n. 221 recante "Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali".
La legge si compone di 79 articoli e un allegato che modificano parecchie disposizioni normative tra le quali quelle contenute nel decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale). Tra le principali, riportiamo di seguito le più interessanti.
Disposizioni per incentivare la mobilità sostenibile
(Art. 5)
Viene previsto uno stanziamento massimo di 35 milioni di euro da
destinare al programma sperimentale nazionale di mobilità
sostenibile casa-scuola e casa-lavoro, per il finanziamento di
progetti, predisposti da uno o più enti locali e riferiti a un
ambito territoriale con popolazione superiore a 100.000 abitanti,
diretti a incentivare iniziative di mobilità sostenibile, incluse
iniziative di piedibus, di car-pooling, di car-sharing, di
bike-pooling e di bike-sharing, la realizzazione di percorsi
protetti per gli spostamenti, anche collettivi e guidati, tra casa
e scuola, a piedi o in bicicletta, di laboratori e uscite
didattiche con mezzi sostenibili, di programmi di educazione e
sicurezza stradale, di riduzione del traffico, dell'inquinamento e
della sosta degli autoveicoli in prossimità degli istituti
scolastici o delle sedi di lavoro, anche al fine di contrastare
problemi derivanti dalla vita sedentaria. Tali programmi possono
comprendere la cessione a titolo gratuito di «buoni mobilità» ai
lavoratori che usano mezzi di trasporto sostenibili.
Semplificazione in materia di valutazioni di impatto
ambientale incidenti su attività di scarico a mare di acque e di
materiale di escavo di fondali marini e di loro movimentazione
(Art. 8)
Per gli interventi assoggettati a valutazione di impatto
ambientale, nazionale o regionale, le autorizzazioni ambientali
sono istruite a livello di progetto esecutivo e rilasciate dalla
stessa autorità competente per il provvedimento che conclude
motivatamente il procedimento di valutazione di impatto
ambientale.
Per gli interventi assoggettati a valutazione di impatto
ambientale, nazionale o regionale, le autorizzazioni ambientali
sono istruite e rilasciate dalla stessa autorità competente per il
provvedimento che conclude motivatamente il procedimento di
valutazione di impatto ambientale. Nel caso di condotte o cavi
facenti parte della rete nazionale di trasmissione dell'energia
elettrica o di connessione con reti energetiche di altri Stati, non
soggetti a valutazione di impatto ambientale, l'autorizzazione è
rilasciata dal Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, sentite le regioni interessate, nell'ambito
del procedimento unico di autorizzazione delle stesse reti.
Disposizioni per agevolare il ricorso agli appalti verdi
(Art. 16)
In riferimento alle garanzie a corredo dello offerte, nei contratti
relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia e
del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30% per gli operatori
economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di
ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n.
1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre
2009, o del 20% per gli operatori in possesso di certificazione
ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001. Nei contratti
relativi a servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo
eventuale rinnovo è ridotto del 20% per gli operatori economici in
possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno
il 50% del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso,
del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE)
ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 25 novembre 2009. Nei contratti relativi a
lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo
eventuale rinnovo è ridotto del 15% per gli operatori economici che
sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della
norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint)
di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067
Applicazione di criteri ambientali minimi negli appalti
pubblici per le forniture e negli affidamenti di servizi (Art.
18)
Nell'ambito delle categorie per le quali il Piano d'azione per la
sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica
amministrazione prevede l'adozione dei criteri ambientali minimi, è
fatto obbligo, per le pubbliche amministrazioni, ivi incluse le
centrali di committenza, di contribuire al conseguimento dei
relativi obiettivi ambientali, coerenti con gli obiettivi di
riduzione dei gas che alterano il clima e relativi all'uso
efficiente delle risorse indicati nella comunicazione della
Commissione europea "Tabella di marcia verso un'Europa efficiente
nell'impiego delle risorse" [COM (2011) 571 definitivo], attraverso
l'inserimento, nella documentazione di gara pertinente, almeno
delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute
nei sottoindicati decreti, relativi alle seguenti categorie di
forniture e affidamenti:
- acquisto di lampade a scarica ad alta intensità, di alimentatori elettronici e di moduli a LED per illuminazione pubblica, acquisto di apparecchi di illuminazione per illuminazione pubblica e affidamento del servizio di progettazione di impianti di illuminazione pubblica;
- attrezzature elettriche ed elettroniche d'ufficio, quali personal computer, stampanti, apparecchi multifunzione e fotocopiatrici;
- servizi energetici per gli edifici - servizio di illuminazione e forza motrice, servizio di riscaldamento/raffrescamento di edifici.
Gestione del fine vita di pannelli fotovoltaici (Art.
41)
Limitatamente ai pannelli fotovoltaici immessi sul mercato
successivamente alla data di entrata in vigore della Legge n.
221/2015, per uso domestico o professionale, al fine di una
corretta gestione del loro fine vita, i sistemi individuali e
collettivi, per ciascun nuovo modulo immesso sul mercato, adottano
un sistema di garanzia finanziaria e un sistema di
geolocalizzazione delle medesime tipologie di quelle richieste dal
Gestore dei servizi energetici nel disciplinare tecnico adottato
nel mese di dicembre 2012, recante "Definizione e verifica dei
requisiti dei 'Sistemi o Consorzi per il recupero e riciclo dei
moduli fotovoltaici a fine vità in attuazione delle 'Regole
applicative per il riconoscimento delle tariffe incentivantì (DM 5
maggio 2011 e DM 5 luglio 2012)"».
Immobili abusivi realizzati in aree soggette a rischio
idrogeologico elevato o molto elevato ovvero esposti a rischio
idrogeologico (Art. 52)
Nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare è istituito un capitolo per
il finanziamento di interventi di rimozione o di demolizione, da
parte dei comuni, di opere e immobili realizzati, in aree soggette
a rischio idrogeologico elevato o molto elevato, ovvero di opere e
immobili dei quali viene comprovata l'esposizione a rischio
idrogeologico, in assenza o in totale difformità del permesso di
costruire. A tal fine è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro
per l'anno finanziario 2016. Nei casi di mancata realizzazione
degli interventi di rimozione o di demolizione, nel termine di
centoventi giorni dall'erogazione dei finanziamenti concessi, i
finanziamenti stessi devono essere restituiti al Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
Modifiche alla normativa in materia edilizia e di
silenzio assenso, a fini di tutela dell'assetto idrogeologico (Art.
54)
Viene modificato il
DPR n. 380/2001. In particolare, all'art. 4:
- il comma 1-bis è sostituito dal seguente:
«1-bis. (L) Lo sportello unico per l'edilizia costituisce l'unico punto di accesso per il privato interessato in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti il titolo abilitativo e l'intervento edilizio oggetto dello stesso, che fornisce una risposta tempestiva in luogo di tutte le pubbliche amministrazioni, comunque coinvolte. Acquisisce altresì presso le amministrazioni competenti, anche mediante conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater e 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, gli atti di assenso, comunque denominati, delle amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico, dell'assetto idrogeologico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità. Resta comunque ferma la competenza dello sportello unico per le attività produttive definita dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160»; - il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. (L) Tale ufficio provvede in particolare:
a) alla ricezione delle denunce di inizio attività e delle domande per il rilascio di permessi di costruire e di ogni altro atto di assenso comunque denominato in materia di attività edilizia, ivi compreso il certificato di agibilità, nonché dei progetti approvati dalla Soprintendenza ai sensi e per gli effetti degli articoli 36, 38 e 46 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490;
b) a fornire informazioni sulle materie di cui alla lettera a), anche mediante predisposizione di un archivio informatico contenente i necessari elementi normativi, che consenta a chi vi abbia interesse l'accesso gratuito, anche in via telematica, alle informazioni sugli adempimenti necessari per lo svolgimento delle procedure previste dal presente testo unico, all'elenco delle domande presentate, allo stato del loro iter procedurale, nonché a tutte le possibili informazioni utili disponibili;
c) all'adozione, nelle medesime materie, dei provvedimenti in tema di accesso ai documenti amministrativi in favore di chiunque vi abbia interesse ai sensi degli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché delle norme comunali di attuazione;
d) al rilascio dei permessi di costruire, dei certificati di agibilità, nonché delle certificazioni attestanti le prescrizioni normative e le determinazioni provvedimentali a carattere urbanistico, paesaggistico-ambientale, edilizio, idrogeologico e di qualsiasi altro tipo comunque rilevanti ai fini degli interventi di trasformazione edilizia del territorio;
e) alla cura dei rapporti tra l'amministrazione comunale, il privato e le altre amministrazioni chiamate a pronunciarsi in ordine all'intervento edilizio oggetto dell'istanza o denuncia, con particolare riferimento agli adempimenti connessi all'applicazione della parte II del presente testo unico»; - all'articolo 20, i commi 8 e 9 sono sostituiti dai
seguenti:
«8. (L) Decorso inutilmente il termine per l'adozione del provvedimento conclusivo, ove il dirigente o il responsabile dell'ufficio non abbia opposto motivato diniego, sulla domanda di permesso di costruire si intende formato il silenzio-assenso, fatti salvi i casi in cui sussistano vincoli relativi all'assetto idrogeologico, ambientali, paesaggistici o culturali, per i quali si applicano le disposizioni di cui al comma 9.
9. (L) Qualora l'immobile oggetto dell'intervento sia sottoposto a vincoli di assetto idrogeologico, ambientali, paesaggistici o culturali, il termine di cui al comma 6 decorre dal rilascio del relativo atto di assenso, il procedimento è concluso con l'adozione di un provvedimento espresso e si applica quanto previsto dall'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. In caso di diniego dell'atto di assenso, eventualmente acquisito in conferenza di servizi, decorso il termine per l'adozione del provvedimento finale, la domanda di rilascio del permesso di costruire si intende respinta. Il responsabile del procedimento trasmette al richiedente il provvedimento di diniego dell'atto di assenso entro cinque giorni dalla data in cui è acquisito agli atti, con le indicazioni di cui all'articolo 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241. Per gli immobili sottoposti a vincolo paesaggistico, resta fermo quanto previsto dall'articolo 146, comma 9, del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni»;
Fondo per la progettazione degli interventi di
mitigazione del rischio idrogeologico (Art. 55)
Al fine di consentire la celere predisposizione del Piano
nazionale contro il dissesto idrogeologico, favorendo le
necessarie attività progettuali, è istituito, presso il Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il
Fondo per la progettazione degli interventi contro il
dissesto idrogeologico cui affluiscono le risorse
assegnate per le medesime finalità dal CIPE con delibera n. 32/2015
del 20 febbraio 2015, nonché le risorse imputate agli oneri di
progettazioni nei quadri economici dei progetti definitivi
approvati, ove la progettazione sia stata finanziata a valere sulle
risorse affluite al Fondo. Il funzionamento del Fondo è
disciplinato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,
su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, da adottare entro novanta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge.
Disposizioni in materia di interventi di bonifica da
amianto (Art. 56)
Al fine di attuare la risoluzione del Parlamento europeo del 14
marzo 2013 e di concorrere alla tutela e alla salvaguardia della
salute e dell'ambiente anche attraverso l'adozione di misure
straordinarie tese a promuovere e a sostenere la bonifica dei beni
e delle aree contenenti amianto, ai soggetti titolari di reddito
d'impresa che effettuano nell'anno 2016 interventi di bonifica
dall'amianto su beni e strutture produttive ubicate nel territorio
dello Stato è attribuito, nel limite di spesa complessivo di 5,667
milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, un
credito d'imposta nella misura del 50 per cento delle spese
sostenute per i predetti interventi nel periodo di imposta
successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della
presente legge. Il credito d'imposta non spetta per gli
investimenti di importo unitario inferiore a 20.000 euro. Il
credito d'imposta è ripartito nonché utilizzato in tre quote
annuali di pari importo e indicato nella dichiarazione dei redditi
relativa al periodo di imposta di riconoscimento del credito e
nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi di imposta
successivi nei quali il credito è utilizzato. Esso non concorre
alla formazione del reddito né della base imponibile dell'imposta
regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del
rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico
delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni. Il
credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai
sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.
241, e successive modificazioni, e non è soggetto al limite di cui
al comma 53 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
La prima quota annuale è utilizzabile a decorrere dal 1° gennaio
del periodo di imposta successivo a quello in cui sono stati
effettuati gli interventi di bonifica. Ai fini della fruizione del
credito d'imposta, il modello F24 è presentato esclusivamente
attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia
delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento. I
fondi occorrenti per la regolazione contabile delle compensazioni
esercitate ai sensi del presente comma sono stanziati su apposito
capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento
sulla contabilità speciale 1778 «Agenzia delle entrate-Fondi di
bilancio».
A cura di Redazione LavoriPubblici.it
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