I PROBLEMI APERTI ANCHE ALLA LUCE DELLA DELIBERAZIONE DELL’AUTORITA’
18/06/2007
1) La qualificazione dei concorrenti va operata sull’importo totale
d’appalto, in quanto idoneo a diventare importo di contratto
(importo ribassato più costo fisso per la sicurezza).
Occorre pertanto porre estrema attenzione al calcolo degli importi di qualificazione, nel senso che la somma degli importi delle singole lavorazioni deve dare l’importo totale d’appalto, presupponendosi che ogni lavorazione sulla quale viene qualificato il concorrente sia al lordo del costo per la sicurezza.
In sostanza, dovremmo avere due ripartizioni in senso verticale dell’importo totale d’appalto:
3) Talora la quota-sicurezza viene suddistinta in oneri “interni” e oneri “esterni”. In tal caso, sia oneri “interni” sia oneri “esterni” sono indicati in bando – sommati – come quota non ribassabile. Tuttavia l’importo totale di qualificazione – cioè la somma degli importi delle categorie – viene qui a essere il totale d’appalto decurtato degli oneri “esterni” (che, come tali, non sono specificamente ascrivibili a nessuna categoria). Che tale tesi sia del tutto convincente è da dubitare. La qualificazione ad eseguire i lavori, infatti, andrebbe strutturalmente rapportata al totale d’appalto.
Pertanto, nel caso in cui si adotti la distinzione in questione, sarebbe più corretto che la quota-sicurezza, non ascrivibile specificamente a nessuna categoria, venisse computata nell’importo di prevalente (a ragione del carattere ordinariamente assorbente che questa di fatto viene ad assumere).
In tal modo, però, la pur corretta distinzione teorica fra oneri “interni” ed “esterni” verrebbe a perdere ogni rilevanza pratica ai fini dell’assoggettamento a qualificazione (il totale d’appalto, ivi comprese tutte le quote-sicurezza).
La tesi di fondo è tuttavia corretta nel senso che anche gli oneri “interni” non sono assoggettati a ribasso.
4) È intervenuta, da ultimo, l’Autorità di vigilanza, con deliberazione 9 maggio 2007, n. 127.
4.1) «Si deve preliminarmente evidenziare che i costi della sicurezza si distinguono in costi della sicurezza “contrattuali”, ai quali l’impresa è vincolata contrattualmente in quanto previsti nel Piano di Sicurezza e di Coordinamento (PSC) per lo specifico cantiere, e costi della sicurezza “ex lege” che il datore di lavoro è comunque obbligato a sostenere a norma del Titolo IV del d. Lgs. n. 626/1994 per l’esecuzione in sicurezza di ogni singola lavorazione compresa nell’appalto. Detti costi della sicurezza sono intrinsecamente connessi alle varie lavorazioni e compresi nei relativi prezzi unitari. Ai sensi dell’assetto normativo introdotto dal d.P.R. 222/2003, come riportato nella citata determinazione n. 4/2006, sono esclusi dal ribasso esclusivamente i costi della sicurezza “contrattuali”, riportati nell’elenco di cui all’articolo 7, comma 1, del citato decreto». E ancora: «In relazione alla estrapolazione, dal costo delle singole lavorazioni, della componente riferibile alla sicurezza, l’Autorità ha ritenuto che non sussiste l’obbligo per la stazione appaltante di procedere all’effettuazione di detta individuazione di voce di costo».
La prima distinzione (corrispondente a quella fra oneri “esterni” e “interni”) è sicuramente corretta.
Più che discutibile è la tesi che i costi “interni” siano assoggettabili a ribasso. La tesi è senz’altro “comoda” sul piano pratico, ma è di dubbia legittimità se si riconosce il principio di garanzia reale che gli «oneri» non ribassabili non sono solo quelli relativi ai piani di sicurezza, ma, più in generale, tutti quelli che comunque alla sicurezza medesima afferiscono.
4.2) Più oltre si afferma che va verificata l’eventuale anomalia del ribasso offerto, proprio in ordine ai costi “interni” ribassabili: «L’Autorità ha inoltre chiarito, in ordine alla questione se i costi della sicurezza “ex lege” debbano o meno essere esclusi dal ribasso, che la S.A. deve verificare se il ribasso offerto lascia inalterata la sicurezza ex lege, procedendo alla valutazione della congruità dell’offerta».
Questa tesi l’Autorità può rendere, tuttavia, proprio perché il presupposto da essa affermato è che tali costi della sicurezza siano ribassabili.
A noi pare invece preferibile – sempre nel principio di effettività di garanzia che deve sorreggere la materia – che anche ai costi ex lege (o “interni”) si applichi il principio per cui «non sono ammesse giustificazioni in relazione agli oneri di sicurezza» (D.Lgs. 163/2006, art. 87, comma 4, primo periodo), in quanto i medesimi lato sensu intesi «non sono soggetti a ribasso d’asta» (art. 131, comma 3, secondo periodo).
D’altra parte è proprio la non assoggettabilità a ribasso d’asta che rende indirettamente compatibile con i principi comunitari – nei lavori – l’inammissibilità delle giustificazioni di anomalia. Ciò è tanto vero, che in forniture e servizi – laddove non è prevista quota-sicurezza non ribassabile – si applica direttamente il principio comunitario: «nella valutazione dell’anomalia la stazione appaltante tiene conto dei costi relativi alla sicurezza, che devono essere specificamente indicati nell’offerta e risultare congrui rispetto all'entità e alle caratteristiche dei servizi o delle forniture» (art. 87, comma 4, secondo periodo).
4.3) «Detta verifica deve effettuarsi anche in caso di appalto da aggiudicarsi con l’esclusione automatica delle offerte, ai sensi dell’articolo 122, comma 9 del d. Lgs. n. 163/2006».
Tale tesi non è condivisibile anche per un altro motivo. L’esclusione automatica, infatti, è preordinata proprio ad evitare alla stazione appaltante la valutazione dell’anomalia dell’offerta. A meno che, ovviamente, non si verifichino casi abnormi, suscettibili allora di autotutela.
5) Per converso il 2% di provvisoria va calcolato sull’importo idoneo a divenire importo di contratto e quindi sul totale d’appalto comprensivo anche degli oneri “esterni”.
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Occorre pertanto porre estrema attenzione al calcolo degli importi di qualificazione, nel senso che la somma degli importi delle singole lavorazioni deve dare l’importo totale d’appalto, presupponendosi che ogni lavorazione sulla quale viene qualificato il concorrente sia al lordo del costo per la sicurezza.
In sostanza, dovremmo avere due ripartizioni in senso verticale dell’importo totale d’appalto:
- una, fra importo soggetto a ribasso e costo fisso per la sicurezza;
- l’altra, fra importi “lordi” delle singole lavorazioni (ognuna con il suo costo per la sicurezza).
3) Talora la quota-sicurezza viene suddistinta in oneri “interni” e oneri “esterni”. In tal caso, sia oneri “interni” sia oneri “esterni” sono indicati in bando – sommati – come quota non ribassabile. Tuttavia l’importo totale di qualificazione – cioè la somma degli importi delle categorie – viene qui a essere il totale d’appalto decurtato degli oneri “esterni” (che, come tali, non sono specificamente ascrivibili a nessuna categoria). Che tale tesi sia del tutto convincente è da dubitare. La qualificazione ad eseguire i lavori, infatti, andrebbe strutturalmente rapportata al totale d’appalto.
Pertanto, nel caso in cui si adotti la distinzione in questione, sarebbe più corretto che la quota-sicurezza, non ascrivibile specificamente a nessuna categoria, venisse computata nell’importo di prevalente (a ragione del carattere ordinariamente assorbente che questa di fatto viene ad assumere).
In tal modo, però, la pur corretta distinzione teorica fra oneri “interni” ed “esterni” verrebbe a perdere ogni rilevanza pratica ai fini dell’assoggettamento a qualificazione (il totale d’appalto, ivi comprese tutte le quote-sicurezza).
La tesi di fondo è tuttavia corretta nel senso che anche gli oneri “interni” non sono assoggettati a ribasso.
4) È intervenuta, da ultimo, l’Autorità di vigilanza, con deliberazione 9 maggio 2007, n. 127.
4.1) «Si deve preliminarmente evidenziare che i costi della sicurezza si distinguono in costi della sicurezza “contrattuali”, ai quali l’impresa è vincolata contrattualmente in quanto previsti nel Piano di Sicurezza e di Coordinamento (PSC) per lo specifico cantiere, e costi della sicurezza “ex lege” che il datore di lavoro è comunque obbligato a sostenere a norma del Titolo IV del d. Lgs. n. 626/1994 per l’esecuzione in sicurezza di ogni singola lavorazione compresa nell’appalto. Detti costi della sicurezza sono intrinsecamente connessi alle varie lavorazioni e compresi nei relativi prezzi unitari. Ai sensi dell’assetto normativo introdotto dal d.P.R. 222/2003, come riportato nella citata determinazione n. 4/2006, sono esclusi dal ribasso esclusivamente i costi della sicurezza “contrattuali”, riportati nell’elenco di cui all’articolo 7, comma 1, del citato decreto». E ancora: «In relazione alla estrapolazione, dal costo delle singole lavorazioni, della componente riferibile alla sicurezza, l’Autorità ha ritenuto che non sussiste l’obbligo per la stazione appaltante di procedere all’effettuazione di detta individuazione di voce di costo».
La prima distinzione (corrispondente a quella fra oneri “esterni” e “interni”) è sicuramente corretta.
Più che discutibile è la tesi che i costi “interni” siano assoggettabili a ribasso. La tesi è senz’altro “comoda” sul piano pratico, ma è di dubbia legittimità se si riconosce il principio di garanzia reale che gli «oneri» non ribassabili non sono solo quelli relativi ai piani di sicurezza, ma, più in generale, tutti quelli che comunque alla sicurezza medesima afferiscono.
4.2) Più oltre si afferma che va verificata l’eventuale anomalia del ribasso offerto, proprio in ordine ai costi “interni” ribassabili: «L’Autorità ha inoltre chiarito, in ordine alla questione se i costi della sicurezza “ex lege” debbano o meno essere esclusi dal ribasso, che la S.A. deve verificare se il ribasso offerto lascia inalterata la sicurezza ex lege, procedendo alla valutazione della congruità dell’offerta».
Questa tesi l’Autorità può rendere, tuttavia, proprio perché il presupposto da essa affermato è che tali costi della sicurezza siano ribassabili.
A noi pare invece preferibile – sempre nel principio di effettività di garanzia che deve sorreggere la materia – che anche ai costi ex lege (o “interni”) si applichi il principio per cui «non sono ammesse giustificazioni in relazione agli oneri di sicurezza» (D.Lgs. 163/2006, art. 87, comma 4, primo periodo), in quanto i medesimi lato sensu intesi «non sono soggetti a ribasso d’asta» (art. 131, comma 3, secondo periodo).
D’altra parte è proprio la non assoggettabilità a ribasso d’asta che rende indirettamente compatibile con i principi comunitari – nei lavori – l’inammissibilità delle giustificazioni di anomalia. Ciò è tanto vero, che in forniture e servizi – laddove non è prevista quota-sicurezza non ribassabile – si applica direttamente il principio comunitario: «nella valutazione dell’anomalia la stazione appaltante tiene conto dei costi relativi alla sicurezza, che devono essere specificamente indicati nell’offerta e risultare congrui rispetto all'entità e alle caratteristiche dei servizi o delle forniture» (art. 87, comma 4, secondo periodo).
4.3) «Detta verifica deve effettuarsi anche in caso di appalto da aggiudicarsi con l’esclusione automatica delle offerte, ai sensi dell’articolo 122, comma 9 del d. Lgs. n. 163/2006».
Tale tesi non è condivisibile anche per un altro motivo. L’esclusione automatica, infatti, è preordinata proprio ad evitare alla stazione appaltante la valutazione dell’anomalia dell’offerta. A meno che, ovviamente, non si verifichino casi abnormi, suscettibili allora di autotutela.
5) Per converso il 2% di provvisoria va calcolato sull’importo idoneo a divenire importo di contratto e quindi sul totale d’appalto comprensivo anche degli oneri “esterni”.
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