I TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE POSSONO ESSERE DIVERSI
28/04/2009
In una gara d'appalto, il termine ultimo di scadenza per la
presentazione dell'offerta e della documentazione allegata da parte
dei concorrenti può essere diverso in relazione alla modalità di
presentazione scelta.
Lo ha affermato il Consiglio di Stato con la sentenza n. 2074 dello scorso 1 aprile, in risposta ad un ricorso presentato da una Associazione Temporanea d'Imprese per la riforma di una sentenza del TAR che aveva confermato la sua esclusione da una gara d'appalto di lavori per "la sistemazione del fenomeno franoso principale di tipo scorrimento rotazionale e movimenti secondari di tipo colata" e il relativo annullamento dell'aggiudicazione provvisoria.
In particolare, la commissione di gara dell'ente appaltante aveva escluso l'A.T.I. in questione con il conseguente annullamento dell'aggiudicazione provvisoria per violazione della lex specialis di gara, del disciplinare, della legge 109/1994, del DPR 554/1999, del principio di perentorietà del termine di presentazione delle offerte, del principio del favor prtecipationis, dei principi di imparzialità e della par condicio.
Confermando l'esclusione dalla gara del TAR, i giudici di Palazzo Spada hanno analizzato ed interpretato la lex specialis e il disciplinare di gara, evidenziando che il disciplinare di gara, nella parte relativa a "modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle offerta e della documentazione", imponeva, a pena esclusione, ai concorrenti la presentazione:
L'appellante, come anche altri concorrenti, aveva presentato l'offerta tramite consegna a mano presso l'Ufficio Tecnico della stazione appaltante entro il termine fissato dalla lex specialis per la diversa modalità di presentazione tramite spedizione (entro le 12.00 del 24.4.2006) e dunque oltre il termine fissato per la specifica modalità prescelta (entro i tre giorni antecedenti).
Per tale motivo i giudici del CdS hanno ritenuto corretta l'interpretazione fornita dal TAR che ha correttamente confermato l'esclusione dell'A.T.I. dalla gara e la conseguente revoca dell'aggiudicazione provvisoria.
© Riproduzione riservata
Lo ha affermato il Consiglio di Stato con la sentenza n. 2074 dello scorso 1 aprile, in risposta ad un ricorso presentato da una Associazione Temporanea d'Imprese per la riforma di una sentenza del TAR che aveva confermato la sua esclusione da una gara d'appalto di lavori per "la sistemazione del fenomeno franoso principale di tipo scorrimento rotazionale e movimenti secondari di tipo colata" e il relativo annullamento dell'aggiudicazione provvisoria.
In particolare, la commissione di gara dell'ente appaltante aveva escluso l'A.T.I. in questione con il conseguente annullamento dell'aggiudicazione provvisoria per violazione della lex specialis di gara, del disciplinare, della legge 109/1994, del DPR 554/1999, del principio di perentorietà del termine di presentazione delle offerte, del principio del favor prtecipationis, dei principi di imparzialità e della par condicio.
Confermando l'esclusione dalla gara del TAR, i giudici di Palazzo Spada hanno analizzato ed interpretato la lex specialis e il disciplinare di gara, evidenziando che il disciplinare di gara, nella parte relativa a "modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle offerta e della documentazione", imponeva, a pena esclusione, ai concorrenti la presentazione:
- a mezzo raccomandata del servizio postale ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata, entro il termine perentorio indicato nel bando (entro le ore 12 del 24/04/2006);
- tramite consegna a mano dei plichi, dalle ore 9,00 alle ore 12,00 "dei tre giorni antecedenti il suddetto termine perentorio all'ufficio protocollo della stazione appaltante".
L'appellante, come anche altri concorrenti, aveva presentato l'offerta tramite consegna a mano presso l'Ufficio Tecnico della stazione appaltante entro il termine fissato dalla lex specialis per la diversa modalità di presentazione tramite spedizione (entro le 12.00 del 24.4.2006) e dunque oltre il termine fissato per la specifica modalità prescelta (entro i tre giorni antecedenti).
Per tale motivo i giudici del CdS hanno ritenuto corretta l'interpretazione fornita dal TAR che ha correttamente confermato l'esclusione dell'A.T.I. dalla gara e la conseguente revoca dell'aggiudicazione provvisoria.
A cura di Ilenia
Cicirello
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