I nuovi quaderni tecnici INAIL: I ponteggi fissi
23/10/2018
L’Inail ha predisposto l’edizione 2018 dei “Quaderni tecnici per i cantieri temporanei o mobili” che aggiorna la precedente uscita del settembre 2014. Costituita da otto opuscoli la pubblicazione è stata realizzata dal Dipartimento innovazioni tecnologiche e sicurezza degli impianti, prodotti e insediamenti antropici dell’Inail, al fine di accrescere il livello di sicurezza in questo tipo di cantieri.
Si tratta di otto opuscoli tematici per prevenire il rischio infortuni nei cantieri. Suddivisi in otto monografie dedicate a vari ambiti della sicurezza nei cantieri temporanei o mobili, i testi approfondiscono specifici argomenti: “Ancoraggi”, “Parapetti provvisori”, “Ponteggi fissi”, “Reti di sicurezza”, “Scale portatili”, “Sistemi di protezione degli scavi a cielo aperto”, “Sistemi di protezione individuale delle cadute”, “Trabattelli”.
Oggi parliamo di ponteggi fissi. L’utilizzo dei ponteggi come opera provvisionale di servizio alla costruzione è consolidato e diffuso. Essi possono essere impiegati anche come sistemi di protezione collettiva per i lavoratori che effettuano attività in copertura a condizione che, per ogni singola realizzazione e a seguito di una adeguata valutazione dei rischi, venga eseguito uno specifico progetto del ponteggio. Nell’ambito delle tipologie di ponteggio presenti sul mercato sono da preferire i modelli con telaio parapetto con montaggio dal basso. Essi vengono montati dal piano inferiore e garantiscono la massima sicurezza quando il lavoratore sale al livello superiore riducendo drasticamente la possibilità di caduta dall’alto dello stesso durante la fase di montaggio e smontaggio.
Il quaderno contiene i seguenti 9 paragrafi:
- Denominazione
- Documenti di riferimento
- Cosa sono
- Destinazione d’uso
- Classificazione
- Marcatura
- Indicazioni essenziali per la scelta, il montaggio, l’uso e lo smontaggio
- Indicazioni essenziali di manutenzione
- FAQ (Frequently asked questions).
Interessanti le FAQ (Frequently asked questions) contenute nell’ultimo paragrafo che, qui di seguito, riportiamo.
- D. Un ponteggio fisso, per essere commercializzato in Italia, di che cosa ha bisogno? R. Un ponteggio fisso deve essere autorizzato ai sensi dell’art. 131 del d.lgs. 81/08 e s.m.i..
- D. Un ponteggio, per essere commercializzato in Italia, deve essere marcato UNI EN 12810 e UNI EN 12811? R. Non necessariamente. L’unico obbligo attualmente vigente in Italia è l’autorizzazione ministeriale.
- D. Un ponteggio fisso deve essere marcato CE? R. No, in quanto non esiste una direttiva di prodotto.
- D. Un ponteggio fisso commercializzato in Italia deve possedere altra marcatura? R. Si, il marchio del fabbricante, ai sensi dell’art. 135 del d.lgs. 81/08 e s.m.i., impresso a rilievo o a incisione e comunque in modo visibile e indelebile.
- D. Un ponteggio fisso è un dispositivo di protezione collettiva contro le cadute dall’alto? R. Il ponteggio è un’opera provvisionale di accesso e di servizio e, nello stesso tempo, è anche un dispositivo di protezione collettiva qualora possegga i requisiti dimensionali e le caratteristiche di resistenza adeguate per tener conto delle particolarità della superficie di lavoro, delle azioni trasmesse dai lavoratori in caso di appoggio, caduta, scivolamento, rotolamento o urto contro lo stesso.
- D. Un ponteggio può essere utilizzato come dispositivo di protezione collettiva contro le cadute dall’alto per i lavoratori che svolgono la loro attività sulle coperture e quindi non necessariamente sull’ultimo impalcato del ponteggio? R. Si, purchè per ogni singola realizzazione e a seguito di adeguata valutazione dei rischi venga eseguito uno specifico progetto del ponteggio firmato da ingegnere o architetto abilitato (Circolare Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 29/2010).
- D. O ltre che alla presenza dell’autorizzazione e al progetto a cosa bisogna prestare la massima attenzione prima di installare un ponteggio? R. Alla struttura alla quale viene fissato il ponteggio, al sistema di ancoraggio e alla superficie di appoggio.
- D. G li ancoraggi nei ponteggi che caratteristiche devono possedere? R. Devono essere conformi a quelli previsti negli schemi autorizzati in relazione al tipo, alla quantità e al loro posizionamento.
- D. Come vengono dimensionati? R. Gli ancoraggi riportati negli schemi autorizzati vengono dimensionati in base ai carichi trasmessi dal ponteggio, in numero sufficiente alle dimensioni del ponteggio e progettati per resistere a carichi di trazione/compressione.
- D. Quali sono le condizioni di carico a cui è soggetto il ponteggio? R. Le condizioni sono tre: condizione di servizio, condizione di fuori servizio normale e condizione di fuori servizio per neve.
- D. Come sono classificati gli ancoraggi nei ponteggi? R. Sono comunemente classificati in: - normali; - speciali; - speciali a V.
- D. Quali tipologie sono utilizzate negli ancoraggi normali e speciali? R. Quelle ad anello, a cravatta, con elemento a squadro e ancorante meccanico o chimico, con elemento a gancio e ancorante meccanico o chimico.
- D. Quali tipologie sono utilizzate negli ancoraggi speciali a V? R. Quelle con elemento a squadro e ancorante meccanico o chimico o quelle con elemento a gancio e ancorante meccanico o chimico.
- D. S e gli ancoraggi del ponteggio sono diversi nel numero e/o nel posizionamento rispetto a quelli previsti negli schemi autorizzati per le caratteristiche dell’opera a cui ancorarsi, cosa succede? R. È necessaria la redazione di un progetto da parte di un professionista abilitato che, in riferimento alle tipologie di ancoraggi previste nel libretto, valuti quella più idonea nonché il numero e il posizionamento.
- D. La sicurezza strutturale del ponteggio da quali fattori dipende? R. Dall’utilizzo conforme all’autorizzazione ministeriale, dalla corretta manutenzione degli elementi costituenti, dalla frequenza di utilizzo, dal numero dei montaggi e degli smontaggi, dal corretto stoccaggio dei componenti, dall’ambiente di lavoro e dallo stato di conservazione.
- D. Quali sono gli elementi costruttivi fondamentali ai fini della stabilità del ponteggio? R. Gli ancoraggi per numero e posizionamento, le basette, le diagonali, gli spessori degli elementi costruttivi.
- D. È consentito l’utilizzo di elementi facenti parte di ponteggi di tipo diverso e/o misto? R. No, anche se si tratta di elementi di ponteggi autorizzati e salvo quanto disposto dalla Circolare Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 20/2003 (chiarimenti in relazione all’uso promiscuo dei ponteggi fissi). Infatti, dall’assemblaggio di parti autorizzate non necessariamente deriva l’idoneità del ponteggio, basti pensare all’incompatibilità dimensionale tra i vari elementi o alle differenze dei valori di scorrimento tra tubo e giunto.
- D. È consentito l’uso promiscuo di elementi di ponteggio a tubi e giunti con altri di tipo diverso? R. È consentito l’impiego di elementi di ponteggio a tubi e giunti, appartenenti a un’unica autorizzazione, per la realizzazione di schemi tipo a telai prefabbricati e a montanti e traversi prefabbricati. Infatti gli elementi di ponteggio a tubi e giunti possono essere utilizzati nell’ambito di uno specifico schema di ponteggio per la realizzazione di parasassi, montanti di sommità, piazzole di carico, mensole, travi carraie, particolari partenze e particolari connessioni (Circolare Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 20/2003).
- D. È consentito l’uso promiscuo di elementi di ponteggio a telai prefabbricati con quelli a montanti e traversi prefabbricati? R. Normalmento no. Tuttavia, “(…) su conforme parere del Consiglio Nazionale delle Ricerche si ritiene che tale possibilità debba essere consentita esclusivamente per particolari partenze (terreni declivi, condizioni di appoggio non comuni ecc.) di uno specifico schema di ponteggio purché vengano soddisfatte le condizioni di seguito elencate: 1. lo schema specifico di utilizzo deve essere realizzato in base a un progetto, firmato da ingegnere o architetto abilitato a norma di legge all’esercizio della professione; 2. il progetto suddetto deve contemplare, oltre agli aspetti statici specifici, anche i requisiti di accoppiabilità fra i due tipi di ponteggio sovrapposti, i quali inoltre devono appartenere, ciascuno, a un’unica autorizzazione ministeriale; 3. gli elementi di ponteggio a montanti e traversi prefabbricati, utilizzati per la realizzazione della particolare partenza, devono appartenere a una classe di carico (costruzione o manutenzione) non inferiore a quella del ponteggio a telai prefabbricati; 4. il piano di separazione fra i due tipi di ponteggi sovrapposti deve essere correttamente ancorato e fornito di irrigidimenti orizzontali; 5. sia per la realizzazione degli irrigidimenti orizzontali del piano di separazione fra i due tipi di ponteggi sovrapposti che per la realizzazione del requisito di accoppiabilità fra gli stessi devono essere utilizzati solo elementi di ponteggio, appartenenti alle autorizzazioni ministeriali dei due tipi di ponteggi sovrapposti o elementi di ponteggio a tubi e giunti appartenenti a un’unica autorizzazione ministeriale; 6. in cantiere devono essere tenuti ed esibiti, a richiesta dell’organo di vigilanza, oltre al progetto di cui al punto 1, i libretti di autorizzazione dei due tipi di ponteggio sovrapposti e, se utilizzato, il libretto relativo al ponteggio a tubi e giunti.” (Circolare Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 20/2003).
- D. È consentito sostituire il parasassi con un telo? R. No. La chiusura frontale del ponteggio mediante teli non realizza le stesse garanzie di sicurezza del parasassi che pertanto non può essere sostituito.
- D. È consentito apporre sul ponteggio teli o affissi pubblicitari? R. Sì a patto che sia eseguita apposita verifica di calcolo, da parte di un professionista abilitato, che tenga conto delle maggiori sollecitazioni. La presenza di teli e/o di affissi pubblicitari sul fronte del ponteggio aumenta la superficie esposta al vento, il carico dovuto al proprio peso e, conseguentemente, le sollecitazioni indotte sulla struttura, rispetto ai valori presi in considerazione nei calcoli presentati ai fini
- dell’autorizzazione.
- D. È consentito l’utilizzo di impalcati metallici prefabbricati in luogo di impalcati in legname? R. Sì. La sostituzione degli impalcati in legname con elementi di impalcato metallici prefabbricati è consentita purché agli stessi venga richiesta esclusivamente la funzione di costituire un piano di lavoro a sostegno dei carichi di servizio e non quella strutturale di collegamento fra le stilate contigue che deve essere realizzata mediante i correnti e le diagonali in pianta previsti dallo schema tipo relativo al ponteggio con impalcati in legname (Circolare Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 20298/1995).
- D. Quali sono le condizioni in cui gli impalcati in legname possono essere sostituiti con impalcati metallici prefabbricati? R. Gli elementi di impalcato metallico prefabbricato devono far parte di un ponteggio autorizzato; il disegno esecutivo deve prevedere espressamente la presenza di impalcati metallici prefabbricati; la capacità portante dell’impalcato metallico prefabbricato deve essere verificata rispetto ai carichi di servizio; la compatibilità e la funzionalità dell’impalcato metallico prefabbricato deve essere verificata rispetto alla tipologia di ponteggio (Circolare Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 20298/1995).
- D. G li apparecchi di sollevamento possono esssere fissati sui montanti dei ponteggi? R. Sì, purchè, in conformità al punto 3.3 dell’Allegato XVIII del d.lgs. 81/08 e s.m.i., detti montanti siano rinforzati e controventati in modo da ottenere una solidità adeguata alle maggiori sollecitazioni a cui sono sottoposti. In particolare, nei ponteggi di cui all’art. 131 del d.lgs. 81/08 e s.m.i. i montanti, su cui sono applicati direttamente gli elevatori, devono essere di numero ampiamente sufficiente e in ogni caso non minore di due. È inoltre opportuno prestare particolare attenzione al dimensionamento degli ancoraggi in corrispondenza di detti montanti.
- D. Come devono essere assicurati ai montanti del ponteggio i bracci girevoli portanti, le carrucole ed eventualmente gli argani degli elevatori? R. In conformità al punto 3.3 dell’Allegato XVIII del d.lgs. 81/08 e s.m.i. devono essere assicurati ai montanti mediante staffe con bulloni a vite muniti di dado e controdado; analogamente deve essere provveduto per le carrucole di rinvio delle funi ai piedi dei montanti quando gli argani sono installati a terra.
- D. I n che modo può operare il datore di lavoro secondo il d.lgs. 81/08 riguardo il corretto montaggio di un ponteggio? R. Il datore di lavoro provvede a redigere a mezzo di persona competente un piano di montaggio, uso e smontaggio (Pi.M.U.S.) e assicura che il ponteggio sia montato, smontato o trasformato sotto la diretta sorveglianza di un preposto, a regola d’arte e conformemente al Pi.M.U.S., a opera di lavoratori che abbiano ricevuto una formazione adeguata e mirata alle operazioni previste (art. 136 d.lgs. 81/08).
- D. I l lavoratore che utilizza un ponteggio deve avere particolari requisiti? R. I ponteggi vengono utilizzati durante i lavori in quota. In relazione all’elevato rischio si ritiene opportuno che il loro uso sia riservato ai lavoratori allo scopo incaricati che abbiano ricevuto un’informazione, formazione e addestramento adeguati.
- D. I l lavoratore che effettua la manutenzione di un ponteggio deve avere particolari requisiti? R. I ponteggi vengono utilizzati durante i lavori in quota. In relazione all’elevato rischio si ritiene opportuno che la loro manutenzione sia riservata ai lavoratori allo scopo qualificati in maniera specifica.
- D. Cosa significa che il lavoratore deve essere qualificato? R. Che il lavoratore: - sia in possesso della necessaria idoneità tecnico professionale; - abbia partecipato a tutti gli addestramenti obbligatori (come previsti, ad esempio, per i DPI contro le cadute dall’alto, i lavori su fune, l’utilizzo di PLE ecc.); - prima di procedere nell’attività sia stato affiancato da persona esperta; - sia in possesso della documentazione attestante quanto sopra. Il processo di qualifica è interno all’azienda, visto che il datore di lavoro stabilisce le necessarie competenze.
- D. A intervalli periodici, dopo violente perturbazioni atmosferiche o prolungata interruzione di lavoro, che cosa deve essere assicurato? R. Deve essere assicurata la verticalità dei montanti, il giusto serraggio dei giunti, l’efficienza degli ancoraggi e dei controventi e l’eventuale sostituzione o il rinforzo di elementi inefficienti.
- D. Da chi deve essere effettuato quanto sopra descritto? R. Dal preposto.
- D. Un ancorante, realizzato in cantiere, può essere utilizzato? R. Sì, purchè possieda i requisiti dimensionali e le caratteristiche di resistenza adeguate all’applicazione specifica. Deve inoltre rispondere ai requisiti del Regolamento (UE) 305/11 che dal 1 luglio 2013 ha sostituito la direttiva prodotti da costruzione.
- D. Oltre che alle caratteristiche di resistenza e dimensionali a cosa bisogna prestare la massima attenzione prima di installare un ancorante? R. Al materiale base sul quale viene fissato.
- D. Un ancorante deve essere marcato CE? R. Dipende dal materiale base sul quale viene fissato.
- D. Quali tipi di ancoranti devono essere marcati CE? R. Quelli che hanno il calcestruzzo armato come materiale base.
- D. Che cosa significa che un ancorante è marcato CE? R. Che l’ancorante è conforme ad una Valutazione Tecnica Europea.
- D. Che cos’è la Valutazione Tecnica Europea detta anche ETA (European Technical Assessment)? R. È la valutazione tecnica che contiene la prestazione da dichiarare, espressa in livelli o classi o in una descrizione, delle caratteristiche essenziali concordate dal fabbricante e dal TAB che riceve la richiesta per la valutazione tecnica europea per l’uso previsto dichiarato e i dettagli tecnici necessari per applicare il sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione.
- D. Che cos’è il TAB (Technical Assessment Body)? R. È un organismo di valutazione tecnica designato da uno Stato Membro.
- D. Da chi viene rilasciata in Italia la Valutazione Tecnica Europea? R. Viene rilasciata dall’ ITC-CNR - Istituto per le Tecnologie della Costruzione.
- D. Che cos’è l’ETAG 001? R. ETAG sta per Guideline for European Technical Approval (Linea guida per il Benestare Tecnico Europeo) ed è la base tecnico procedurale per la predisposizione e il rilascio dell’ETA.
- D. Che cosa sono le opzioni? R. L’ETAG 001 propone diverse possibilità di qualifica chiamate opzioni numerate da 1 a 12; l’opzione 1 è quella più completa, l’opzione 12 è la qualifica con severe limitazioni applicative.
- D. Un ancorante marcato CE può essere installato su calcestruzzo fessurato? R. Sì. Le opzioni da 1 a 6 qualificano l’ancorante infatti su calcestruzzo in qualsiasi stato tensionale compreso quello fessurato, le opzioni da 7 a 12 qualificano l’ancorante solamente su calcestruzzo compresso.
- D. Un ancorante in metallo per uso su calcestruzzo può essere considerato prodotto per uso strutturale ai sensi del DM 17.1.2018? R. Sì.
- D. Che cosa significa, fra l’altro, che un ancorante in metallo per uso su calcestruzzo è un prodotto per uso strutturale? R. Che la responsabilità della verifica della marcatura CE è del Direttore dei Lavori.
- D. Prima dell’installazione di un ancorante in metallo per uso su calcestruzzo cos’è necessario verificare? R. La classe di resistenza e le caratteristiche del calcestruzzo, le caratteristiche dei fori, la profondità di ancoraggio, la distanza dal bordo, l’interasse tra i fori.
- D. Un ancorante in metallo per uso su muratura o legno deve essere marcato CE? R. No.
- D. Perchè? R. Per questi applicazioni non esiste un’ETAG o, in generale, una specificazione tecnica di riferimento.
- D. In questi casi cosa deve fare il datore di lavoro? R. È opportuno che utilizzi prodotti qualificati per i quali il fabbricante deve fornire le informazioni necessarie e predisporre le specifiche adatte alla corretta installazione.
- D. Cosa significa che un prodotto è qualificato? R. Che è dotato di un sistema di qualifica di tipo prestazionale ottenuto con prove effettuate presso laboratori indipendenti o direttamente dal fabbricante.
- D. È obbligatorio o opportuno utilizzare un prodotto qualificato? R. Non è obbligatorio ma opportuno.
- D. Perchè? R. Perché la conformità ai requisiti generali di sicurezza e resistenza è dimostrata dal fabbricante e non dal datore di lavoro che ha l’onere di porre in opera l’ancorante in conformità alle istruzioni del fabbricante.
- D. Che cosa deve fornire il fabbricante a chi acquista un ancorante per queste applicazioni? R. Una scheda tecnica con le caratteristiche dello stesso, i carichi che può sopportare, le istruzioni per la corretta installazione e manutenzione.
- D. In assenza di indicazioni precise nel d.lgs. 81/08 riguardanti il corretto montaggio di un ancoraggio, in che modo può operare il datore di lavoro? R. Attenendosi, per esempio, alla procedura di montaggio prevista dal fabbricante che tenda a eliminare e/o a ridurre i rischi individuati nel documento di valutazione dei rischi. L’installazione deve essere effettuata da personale qualificato.
- D. Il lavoratore che utilizza ancoraggi deve avere particolari requisiti? R. In alcuni casi l’utilizzo di ancoraggi può essere connesso a lavorazioni particolarmente pericolose (es. lavori in quota). In relazione all’elevato rischio si ritiene opportuno che il loro uso sia riservato ai lavoratori allo scopo incaricati che abbiano ricevuto informazione, formazione ed addestramento adeguati.
- D. Il lavoratore che effettua la manutenzione di ancoraggi deve avere particolari requisiti? R. In alcuni casi l’utilizzo di un ancoraggio può essere connesso a lavorazioni particolarmente pericolose (es. lavori in quota). In relazione all’elevato rischio si ritiene opportuno che la loro manutenzione sia riservata ai lavoratori allo scopo qualificati in maniera specifica. Le indicazioni relative alla manutenzione del prodotto sono indicate dal fabbricante nel libretto di uso e manutenzione o documento analogo.
- D. Cosa significa che il lavoratore deve essere qualificato? R. Che il lavoratore: - sia in possesso della necessaria idoneità tecnico professionale; - abbia partecipato a tutti gli addestramenti obbligatori (come previsti, ad esempio, per i DPI contro le cadute dall’alto, i lavori su fune, l’utilizzo di PLE ecc.); - prima di procedere nell’attività sia stato affiancato da persona esperta; - sia in possesso della documentazione attestante quanto sopra. Il processo di qualifica è interno all’azienda, visto che il datore di lavoro stabilisce le necessarie competenze.
Il quaderno è completato dai riferimenti ai ponteggi fissi contenuti nel d.lgs. 81/08. I precedenti articoli riguardano gli ancoraggi (leggi articolo) ed i parapetti provvisori (leggi articolo)
A cura di Redazione LavoriPubblici.it
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