II DECRETO CORRETTIVO: RIPRISTINO TARIFFE CON DUBBI
06/08/2007
Nessuno giallo sulla pubblicazione del secondo decreto correttivo
poiché sia la versione cartacea che l’ultima versione pubblicata su
internet del Decreto Legislativo 31 luglio 2006, n. 113 recante
“Ulteriori disposizioni correttive e integrative del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante il Codice dei contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, a norma
dell'articolo 25, comma 3, della legge 18 aprile 2005, n. 62”,
contiene l’articolo 5 in cui al comma 1 viene precisato che “Le
disposizioni di cui al presente decreto legislativo entrano in
vigore a decorrere dal giorno successivo a quello della loro
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.”
E, quindi sono già entrate in vigore l’1 agosto 2007.
Ma esaminiamo le modifiche introdotte dal citato secondo decreto correttivo sia sulle tariffe professionali che sugli onorari relativi agli arbitrati.
Il secondo decreto correttivo interviene sulle tariffe professionali con alcune modifiche all’articolo 92 del codice e precisamente sui commi 2 e 4 dell’articolo stesso, elimina le incertezze ma non chiarisce del tutto i dubbi.
Con la nuova versione del comma 2 dell’art. 92 (2. Il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro delle infrastrutture, determina, con proprio decreto, le tabelle dei corrispettivi delle attività che possono essere espletate dai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 90, tenendo conto delle tariffe previste per le categorie professionali interessate) modificato dall’articolo 2, comma 1, lettera u) del Decreto Legislativo 31 luglio 2007, n. 113, di fatto, vengono cancellati gli ultimi due periodi del comma stesso (I corrispettivi sono minimi inderogabili ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo unico della legge 4 marzo 1958, n. 143, introdotto dall'articolo unico della legge 5 maggio 1976, n. 340. Ogni patto contrario è nullo.) anche se, in verità, prima dell’entrata in vigore del secondo decreto correttivo, dovevano intendersi abrogati dall’articolo 2, comma 1, lettera a), della legge n. 248 del 2006.
Nella nuova formulazione del comma 4, sempre dell’articolo 92 (4. I corrispettivi sono determinati ai sensi del comma 3, fatto salvo quanto previsto dal comma 12-bis dell’articolo 4 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65 convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1989, n. 155) viene cancellata l’inderogabilità dei minimi di tariffa ma non la tariffa stessa pur con la riduzione del 20% prevista per le prestazioni rese dai professionisti allo Stato e agli altri enti pubblici (il testo del citato comma 12-bis è il seguente: “12-bis. Per le prestazioni rese dai professionisti allo Stato e agli altri enti pubblici relativamente alla realizzazione di opere pubbliche o comunque di interesse pubblico, il cui onere è in tutto o in parte a carico dello Stato e degli altri enti pubblici, la riduzione dei minimi di tariffa non può superare il 20 per cento”).
Non spariscono, quindi, le tariffe professionali di cui al D.M. 4 aprile 2001 mentre è consentito alle Amministrazioni derogare dai minimi di tariffa con il limite massimo del 20%.
Ci troviamo, quindi, di fronte ad una formulazione che contiene, soltanto in parte, la liberalizzazione prevista dalla legge n. 248/2006, riaffermata non soltanto dall’Autorità di vigilanza con la determinazioni n. 4/2007 ma anche dal Consiglio di Stato con il parere pronunciato il 6 giugno scorso; di fatto sparisce l’inderogabilità delle tariffe ma è possibile una riduzione con il limite massimo del 20% previsto dall’articolo 12-bis della citata legge n. 155/1989.
La nuova formulazione dei commi 2 e 4 dell’articolo 92 del Codice dei contratti (D.Lgs. n. 163/2006) creerà, certamente, nuovi problemi, se non altro, interpretativi, per altro avvalorati dallo schema del nuovo Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei contratti stesso, approvato, in via preliminare dal Consiglio dei Ministri ed in attesa del parere del Consiglio di Stato; nello schema del nuovo Regolamento al comma 2 dell’articolo 271, in verità, viene precisato che alla quota del corrispettivo si applica “la riduzione, prevista dalla normativa vigente per le prestazioni professionali rese in favore dello Stato o altri enti pubblici per la realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico il cui onere è anche parzialmente a carico dello Stato o degli enti medesimi”.
Restiamo in attesa degli opportuni chiarimenti.
© Riproduzione riservata
Ma esaminiamo le modifiche introdotte dal citato secondo decreto correttivo sia sulle tariffe professionali che sugli onorari relativi agli arbitrati.
Il secondo decreto correttivo interviene sulle tariffe professionali con alcune modifiche all’articolo 92 del codice e precisamente sui commi 2 e 4 dell’articolo stesso, elimina le incertezze ma non chiarisce del tutto i dubbi.
Con la nuova versione del comma 2 dell’art. 92 (2. Il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro delle infrastrutture, determina, con proprio decreto, le tabelle dei corrispettivi delle attività che possono essere espletate dai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 90, tenendo conto delle tariffe previste per le categorie professionali interessate) modificato dall’articolo 2, comma 1, lettera u) del Decreto Legislativo 31 luglio 2007, n. 113, di fatto, vengono cancellati gli ultimi due periodi del comma stesso (I corrispettivi sono minimi inderogabili ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo unico della legge 4 marzo 1958, n. 143, introdotto dall'articolo unico della legge 5 maggio 1976, n. 340. Ogni patto contrario è nullo.) anche se, in verità, prima dell’entrata in vigore del secondo decreto correttivo, dovevano intendersi abrogati dall’articolo 2, comma 1, lettera a), della legge n. 248 del 2006.
Nella nuova formulazione del comma 4, sempre dell’articolo 92 (4. I corrispettivi sono determinati ai sensi del comma 3, fatto salvo quanto previsto dal comma 12-bis dell’articolo 4 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65 convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1989, n. 155) viene cancellata l’inderogabilità dei minimi di tariffa ma non la tariffa stessa pur con la riduzione del 20% prevista per le prestazioni rese dai professionisti allo Stato e agli altri enti pubblici (il testo del citato comma 12-bis è il seguente: “12-bis. Per le prestazioni rese dai professionisti allo Stato e agli altri enti pubblici relativamente alla realizzazione di opere pubbliche o comunque di interesse pubblico, il cui onere è in tutto o in parte a carico dello Stato e degli altri enti pubblici, la riduzione dei minimi di tariffa non può superare il 20 per cento”).
Non spariscono, quindi, le tariffe professionali di cui al D.M. 4 aprile 2001 mentre è consentito alle Amministrazioni derogare dai minimi di tariffa con il limite massimo del 20%.
Ci troviamo, quindi, di fronte ad una formulazione che contiene, soltanto in parte, la liberalizzazione prevista dalla legge n. 248/2006, riaffermata non soltanto dall’Autorità di vigilanza con la determinazioni n. 4/2007 ma anche dal Consiglio di Stato con il parere pronunciato il 6 giugno scorso; di fatto sparisce l’inderogabilità delle tariffe ma è possibile una riduzione con il limite massimo del 20% previsto dall’articolo 12-bis della citata legge n. 155/1989.
La nuova formulazione dei commi 2 e 4 dell’articolo 92 del Codice dei contratti (D.Lgs. n. 163/2006) creerà, certamente, nuovi problemi, se non altro, interpretativi, per altro avvalorati dallo schema del nuovo Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei contratti stesso, approvato, in via preliminare dal Consiglio dei Ministri ed in attesa del parere del Consiglio di Stato; nello schema del nuovo Regolamento al comma 2 dell’articolo 271, in verità, viene precisato che alla quota del corrispettivo si applica “la riduzione, prevista dalla normativa vigente per le prestazioni professionali rese in favore dello Stato o altri enti pubblici per la realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico il cui onere è anche parzialmente a carico dello Stato o degli enti medesimi”.
Restiamo in attesa degli opportuni chiarimenti.
A cura di Paolo
Oreto
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