IL CONTRATTO DI LOCAZIONE FINANZIARIA NON DETERMINA IL POSSESSO DEL BENE OGGETTO DEL CONTRATTO
09/05/2008
Il contratto di locazione finanziaria non determina il possesso del
bene oggetto del contratto, ma la sua mera detenzione e, dunque,
non soddisfa il requisito del possesso del bene, richiesto
dall'articolo 1, comma 37 della legge finanziaria 2008 per
l'estromissione dei beni dal patrimonio dell'imprenditore
individuale.
Questo è quanto emerge, in sintesi, dalla risoluzione dell'Agenzia delle Entrate 188/E dello scorso 8 maggio, in cui viene chiarito il concetto di possesso di un bene, tramite l'articolo 1140 del codice civile, che lo definisce come "il potere sulla cosa che si manifesta in un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale" e che precisa che "si può possedere direttamente o per mezzo di altra persona, che ha la detenzione della cosa".
La risoluzione risponde ad un quesito di una ditta individuale che chiedeva delucidazioni in merito alla possibilità di esclusione dal patrimonio della ditta un immobile acquisito con un contratto di locazione finanziaria e contabilizzato con il metodo patrimoniale e non iscritto, quindi, tra le immobilizzazioni materiali della ditta individuale, previo il riscatto del bene immobile entro il termine del 30 aprile 2008 previsto dal comma 3, articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008).
L'Agenzia ha chiarito, innanzitutto, che il predetto comma è stata modificato dall'articolo 38-bis del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248 (convertito dalla legge del 28 febbraio 2008, n. 31) che, per accedere al regime dell'estromissione agevolata, ha introdotto il requisito del possesso dei beni alla data del 30 novembre 2007 in luogo di quello dell'utilizzo ed ha esteso l'ambito di applicazione anche agli immobili strumentali per natura.
Per beneficiare del regime in esame, quindi, è necessario che i beni immobili, oggetto di esclusione dal patrimonio dell'impresa, siano posseduti dall'imprenditore alla data del 30 novembre 2007 e siano qualificabili come strumentali ai sensi dell'articolo 43, comma 2, del TUIR.
Anche per un imprenditore individuale, il possesso di un bene, sotto il profilo civilistico, risulta soddisfatto se lo stesso è posseduto in proprietà o con altro diritto reale nell'ambito della sfera imprenditoriale. Il contratto di locazione finanziaria, invece, sotto il medesimo profilo, non determina il possesso del bene oggetto del contratto, ma la sua mera detenzione.
Ne consegue che, nel caso in esame, non risulta soddisfatto il requisito del possesso del bene alla data del 30 novembre 2007, richiesto dall'articolo 1, comma 37 della legge finanziaria 2008 per l'estromissione dei beni dal patrimonio dell'imprenditore individuale, poiché a tale data l'immobile è detenuto in forza di un contratto di locazione finanziaria. Per tale motivo, l'Agenzia ha ritenuto che l'istante non possa beneficiare della disciplina agevolata prevista, per l'estromissione dei beni dal patrimonio dell'imprenditore individuale, dall'articolo 1, comma 37 della legge finanziaria 2008.
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Questo è quanto emerge, in sintesi, dalla risoluzione dell'Agenzia delle Entrate 188/E dello scorso 8 maggio, in cui viene chiarito il concetto di possesso di un bene, tramite l'articolo 1140 del codice civile, che lo definisce come "il potere sulla cosa che si manifesta in un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale" e che precisa che "si può possedere direttamente o per mezzo di altra persona, che ha la detenzione della cosa".
La risoluzione risponde ad un quesito di una ditta individuale che chiedeva delucidazioni in merito alla possibilità di esclusione dal patrimonio della ditta un immobile acquisito con un contratto di locazione finanziaria e contabilizzato con il metodo patrimoniale e non iscritto, quindi, tra le immobilizzazioni materiali della ditta individuale, previo il riscatto del bene immobile entro il termine del 30 aprile 2008 previsto dal comma 3, articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008).
L'Agenzia ha chiarito, innanzitutto, che il predetto comma è stata modificato dall'articolo 38-bis del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248 (convertito dalla legge del 28 febbraio 2008, n. 31) che, per accedere al regime dell'estromissione agevolata, ha introdotto il requisito del possesso dei beni alla data del 30 novembre 2007 in luogo di quello dell'utilizzo ed ha esteso l'ambito di applicazione anche agli immobili strumentali per natura.
Per beneficiare del regime in esame, quindi, è necessario che i beni immobili, oggetto di esclusione dal patrimonio dell'impresa, siano posseduti dall'imprenditore alla data del 30 novembre 2007 e siano qualificabili come strumentali ai sensi dell'articolo 43, comma 2, del TUIR.
Anche per un imprenditore individuale, il possesso di un bene, sotto il profilo civilistico, risulta soddisfatto se lo stesso è posseduto in proprietà o con altro diritto reale nell'ambito della sfera imprenditoriale. Il contratto di locazione finanziaria, invece, sotto il medesimo profilo, non determina il possesso del bene oggetto del contratto, ma la sua mera detenzione.
Ne consegue che, nel caso in esame, non risulta soddisfatto il requisito del possesso del bene alla data del 30 novembre 2007, richiesto dall'articolo 1, comma 37 della legge finanziaria 2008 per l'estromissione dei beni dal patrimonio dell'imprenditore individuale, poiché a tale data l'immobile è detenuto in forza di un contratto di locazione finanziaria. Per tale motivo, l'Agenzia ha ritenuto che l'istante non possa beneficiare della disciplina agevolata prevista, per l'estromissione dei beni dal patrimonio dell'imprenditore individuale, dall'articolo 1, comma 37 della legge finanziaria 2008.
A cura di Ilenia
Cicirello
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