IL DECRETO-LEGGE 112 CONTIENE LE PRIME MODIFICHE
09/07/2008
Il Decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 recante “Disposizioni
urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la
competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la
perequazione Tributaria” sul quale sembra che il Governo chiederà
la fiducia contiene al suo interno anche alcune modifiche al
recente Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 recante
“Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in
materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di
lavoro”.
Tali modifiche sono inserite negli articoli 39 e 41.
In particolare con l’articolo 39, comma 12 del dl 112/2008 viene modificata la lettera h) dell’articolo 55, comma 4 del D.Lgs. n. 81/2008 che di fatto non contiene più le parole “degli articoli 18, comma 1, lettera u)”.
Viene, quindi, depennata la sanzione amministrativa da 2.500 a 10.000 euro per il datore di lavoro e per il dirigente che, ai sensi dell’articolo 18, comma 1, lettera u) del D.Lgs. n. 81/2008, nell’ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o di subappalto, non muniscano i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia e contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro.
In verità si trattava di una duplicazione sansionatoria, in quanto il medesimo adempimento era già sanzionato ai sensi della successiva lettera m) dell’articolo 55, comma 4 con cui veniva precisato che il datore di lavoro ed il dirigente sono puniti con la sanzione amministrativa da 100 a 500 euro per ciascun lavoratore in caso di violazione dell’articolo 26, comma 8 del D.Lgs. n. 81/2008 che prevede l’obbligo per il personale dell’impresa appaltatrice o subappaltatrice di dotare il personale di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia e contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro.
Si ricorda che rimane, quindi, in vigore, comunque, l’obbligo di munire il personale occupato di apposita tessera di riconoscimento ai sensi dell’art. 36-bis, commi 3-4-5 della legge 4 agosto 2006, n. 248, norma che continua a d essere in vigore anche dopo l’emanazione del citato testo unico su salute e sicurezza.
Per quanto concerne l’articolo 41 del decreto-legge 112/2008, lo stesso con i commi 11 e 12 introduce alcune modifiche ai commi 1 e 4, lettera b) dell’articolo 14 del D.Lgs. n. 81/2008 ed in particolare vengono eliminate alcune parti degli stessi ed in particolare viene abolita la sanzione - prevista nel decreto legilsativo n. 81/08 - relativa alla sospensione di un’attività imprenditoriale in caso di violazione della normativa sull’orario di lavoro. Mentre è confermata la suddetta sanzione per le reiterate violazioni della normativa sulla salute e sicurezza del lavoro.
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Tali modifiche sono inserite negli articoli 39 e 41.
In particolare con l’articolo 39, comma 12 del dl 112/2008 viene modificata la lettera h) dell’articolo 55, comma 4 del D.Lgs. n. 81/2008 che di fatto non contiene più le parole “degli articoli 18, comma 1, lettera u)”.
Viene, quindi, depennata la sanzione amministrativa da 2.500 a 10.000 euro per il datore di lavoro e per il dirigente che, ai sensi dell’articolo 18, comma 1, lettera u) del D.Lgs. n. 81/2008, nell’ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o di subappalto, non muniscano i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia e contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro.
In verità si trattava di una duplicazione sansionatoria, in quanto il medesimo adempimento era già sanzionato ai sensi della successiva lettera m) dell’articolo 55, comma 4 con cui veniva precisato che il datore di lavoro ed il dirigente sono puniti con la sanzione amministrativa da 100 a 500 euro per ciascun lavoratore in caso di violazione dell’articolo 26, comma 8 del D.Lgs. n. 81/2008 che prevede l’obbligo per il personale dell’impresa appaltatrice o subappaltatrice di dotare il personale di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia e contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro.
Si ricorda che rimane, quindi, in vigore, comunque, l’obbligo di munire il personale occupato di apposita tessera di riconoscimento ai sensi dell’art. 36-bis, commi 3-4-5 della legge 4 agosto 2006, n. 248, norma che continua a d essere in vigore anche dopo l’emanazione del citato testo unico su salute e sicurezza.
Per quanto concerne l’articolo 41 del decreto-legge 112/2008, lo stesso con i commi 11 e 12 introduce alcune modifiche ai commi 1 e 4, lettera b) dell’articolo 14 del D.Lgs. n. 81/2008 ed in particolare vengono eliminate alcune parti degli stessi ed in particolare viene abolita la sanzione - prevista nel decreto legilsativo n. 81/08 - relativa alla sospensione di un’attività imprenditoriale in caso di violazione della normativa sull’orario di lavoro. Mentre è confermata la suddetta sanzione per le reiterate violazioni della normativa sulla salute e sicurezza del lavoro.
A cura di Paolo
Oreto
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