IL MANCATO PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO ALL'AUTORITA' COMPORTA SEMPRE L'ESCLUSIONE DALLA GARA

26/10/2009

Il mancato pagamento del contributo di partecipazione all’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici costituisce sempre causa di esclusione alla gara, anche nel caso in cui la stazione appaltante non lo abbia indicato come obbligo nella lex specialis e non abbia neanche proceduto all’accreditamento della gara presso il Sistema SIMOG al fine di ottenere il rilascio del Codice Identificativo della Gara, da indicare nella causale di versamento dei partecipanti.

Lo ha affermato l’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici con il Parere di Precontenzioso n. 92 del 10 settembre 2009, in riferimento all’istanza presentata da un Comune che erroneamente aveva indetto una procedura di gara, senza prevedere nella documentazione di gara l’obbligo del pagamento del contributo all’Autorità in capo ai concorrenti e senza procedere all’accreditamento della procedura stessa presso il Sistema Informativo di Monitoraggio delle Gare (SIMOG) ai fini del rilascio del Codice Identificativo della Gara (CIG), ritenendo che, trattandosi di una gara avente valore indeterminato, non sussistessero i menzionati obblighi.

In particolare, alla gara in questione avevano partecipato due società, una della quali, pur non essendo previsto e pur non essendo indicato il CIG, aveva comunque provveduto al pagamento del contributo all’Autorità. Nel corso delle operazioni di gara, quest’ultimo concorrente, rilevando che l’altra partecipante non aveva provveduto al versamento del contributo all’Autorità, ha ritenuto che la stessa dovesse essere esclusa dalla procedura, dal momento che il pagamento in questione costituisce condizione di ammissibilità alla gara, anche nell’ipotesi in cui il bando nulla disponga in tal senso e l’importo a base d’asta sia indeterminato. In ragione di tali contestazioni, la stazione appaltante ha proceduto all’esclusione della partecipante non pagante, aggiudicando provvisoriamente il contratto all’altro concorrente.

Considerata la situazione, la stazione appaltante ha formulato un’istanza di parere al fine di conoscere l’orientamento dell’Autorità in ordine ai fatti rappresentati.

L’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici ha suddiviso la questione presentata in due punti principali:
  • l’obbligatorietà del versamento del contributo all’Autorità ai fini della partecipazione alle procedure di gara per l’affidamento dei contratti pubblici nell’ipotesi in cui tale obbligo non sia previsto nella disciplina di gara e il valore del contratto non sia determinato;
  • la necessità di attivare la procedura di attribuzione del Codice Identificativo della Gara (CIG), mediante accreditamento presso il Sistema Informativo di Monitoraggio delle Gare (SIMOG).
Per quanto concerne il primo punto, l’Autorità si è più volte pronunciata sull’argomento, sostenendo che il versamento del menzionato contributo costituisce condizione di ammissibilità dell’offerta alla procedura di gara con l’effetto che la mancata dimostrazione dell’avvenuto pagamento comporta l’esclusione dell’impresa concorrente, anche nell’ipotesi in cui la lex specialis nulla preveda in tal senso. Precisando, inoltre, che che l’onere contributivo non sussiste, invece, nelle ipotesi in cui l’importo a base d’asta sia inferiore a 150.000 euro.

Per tale motivazione, le imprese che intendono partecipare ad una procedura di gara sono sempre tenuti al pagamento della contribuzione quale condizione di ammissibilità alla procedura di selezione, nonché devono dimostrare, al momento della presentazione dell’offerta, di avere versato la somma dovuta a titolo di contribuzione, in quanto la mancata dimostrazione dell’avvenuto versamento costituisce causa di esclusione dalla procedura di gara. Inoltre, anche qualora la lex specialis non contenga prescrizioni in ordine all’obbligo contributivo, sono ugualmente tenuti ad effettuare tale versamento, stante il fatto che la dimostrazione del pagamento del contributo costituisce per essi condizione di ammissione a presentare l’offerta. Infine, qualora l’importo a base di gara non sia previsto, la determinazione del contributo da versare avviene considerando l’importo massimo, stabilendo in tal modo che nessun tipo di esenzione contributiva sussista in casi simili in capo alla stazione appaltante e all’impresa.

Ne consegue, dunque, che qualora una stazione appaltante accerti, nel corso delle operazioni di gara, che un concorrente non abbia versato il contributo all’Autorità deve procedere alla sua esclusione a prescindere dal fatto che la lex specialis nulla preveda in tal senso e che il valore del contratto sia indeterminato.

Per quanto concerne il secondo punto, nel caso in cui la Stazione Appaltante abbia omesso di richiedere il CIG o di indicarlo sulla documentazione di gara, la medesima deve procedere a pubblicare un avviso di rettifica, mentre qualora l’Ente Appaltante abbia provveduto a perfezionare l’originaria procedura di scelta del contraente senza richiedere il Codice CIG e le circostanze non consentano, in relazione allo stato di avanzamento del procedimento, l’assunzione di specifici provvedimenti correttivi, deve procedere ad acquisire il Codice CIG e versare – pur se scaduti i termini temporalmente previsti – la relativa quota di contribuzione.

Nel caso di specie, essendo la procedura stessa giunta alla fase di aggiudicazione provvisoria, fase in cui non è più possibile ovviare all’omissione mediante la pubblicazione di un avviso di rettifica che comunichi ai concorrenti il Codice CIG, la stazione appaltante dovrà provvedere ad acquisire il Codice CIG presso il Sistema SIMOG e versare la relativa quota di contribuzione, anche se sono ormai scaduti i termini; inoltre, dovrà comunicare il medesimo Codice CIG alla concorrente aggiudicataria, al fine di consentirle di integrare la documentazione prodotta in sede di partecipazione a comprova dell’avvenuto pagamento con un’apposita autodichiarazione che, riportando i dati mancanti concernenti la gara, certifichi che il versamento del contributo all’Autorità prodotto in sede di gara sia stato effettuato esclusivamente ai fini della partecipazione alla procedura di gara in questione.

In merito alle modalità di svolgimento delle gare nel nostro Paese, ritieni corretta l'applicazione del criterio del massimo ribasso?
Partecipa al nostro sondaggio, lascia anche tu un commento e fai conoscere il tuo punto di vista.

SONDAGGIO


A cura di Ilenia Cicirello


© Riproduzione riservata

Documenti Allegati

Parere.pdf