IL PARERE DEL CONSIGLIO DI STATO SULL’AVVALIMENTO
08/11/2006
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Il Consiglio di Stato, sezione consultiva per gli atti
normativi, ha espresso il 28 settembre scorso il proprio
parere sullo schema di decreto legislativo contenente
modifiche al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante il
codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE
approvato dal Consiglio dei Ministri nello scorso mese di
giugno.
I giudici, oltre ad avere esaminato il decreto legislativo correttivo predisposto dal Governo si sono espressi criticamente anche sull’art. 49, comma 10 del codice stesso che, nell’ambito della disciplina dell’avvalimento in sede di gara, reca il divieto all’impresa ausiliaria di assumere il ruolo di subappaltatore e manifestano, la necessità di modificare la norma alla luce di un parere informale del servizio legale della Commissione europea che ha criticato la norma.
La Commissione Europea si chiede “Perché non dovrebbe poter partecipare come subappaltatore?” ed aggiunge “Il subappalto non può essere vietato dalla stazione appaltante. Se c’è un caso in cui può essere utile il ricorso al sub appalto è proprio quando le capacità della società ausiliaria sono necessarie alla realizzazione dell’appalto. Altrimenti, in questo caso, diventa obbligatorio raggrupparsi. E perché, invece, non potrebbero indicare nell’offerta che la società ausiliaria realizzerà la parte per la quale è competente”.
Viene suggerito, quindi, al Governo di consentire di avvalersi dell’impresa ausiliaria nei limiti della competenza di quest’ultima, anche per evitare il rischio di una successiva procedura di infrazione comunitaria.
© Riproduzione riservata
I giudici, oltre ad avere esaminato il decreto legislativo correttivo predisposto dal Governo si sono espressi criticamente anche sull’art. 49, comma 10 del codice stesso che, nell’ambito della disciplina dell’avvalimento in sede di gara, reca il divieto all’impresa ausiliaria di assumere il ruolo di subappaltatore e manifestano, la necessità di modificare la norma alla luce di un parere informale del servizio legale della Commissione europea che ha criticato la norma.
La Commissione Europea si chiede “Perché non dovrebbe poter partecipare come subappaltatore?” ed aggiunge “Il subappalto non può essere vietato dalla stazione appaltante. Se c’è un caso in cui può essere utile il ricorso al sub appalto è proprio quando le capacità della società ausiliaria sono necessarie alla realizzazione dell’appalto. Altrimenti, in questo caso, diventa obbligatorio raggrupparsi. E perché, invece, non potrebbero indicare nell’offerta che la società ausiliaria realizzerà la parte per la quale è competente”.
Viene suggerito, quindi, al Governo di consentire di avvalersi dell’impresa ausiliaria nei limiti della competenza di quest’ultima, anche per evitare il rischio di una successiva procedura di infrazione comunitaria.
A cura di Paolo
Oreto
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