IL PROFESSIONISTA CON LA SEGRETARIA PAGA L'IRAP
16/07/2009
Il piccolo professionista che si avvale dell'aiuto di una
segretaria, perdendo il requisito di attività non autonomamente
organizzata, non è escluso dall'applicazione dell'imposta regionale
sulle attività produttive (IRAP).
A pochi giorni da un'altra decisione (sentenza 26 giugno 2009, n. 15110, (leggi articolo) la Suprema Corte di Cassazione è tornata nuovamente sul tema "piccoli professionisti e IRAP" con una nuova sentenza, la n. 16220 del 10 luglio 2009, in cui viene ribaltata una decisione della Commissione Tributaria regionale del Piemonte del 2004 che, dando ragione ad un piccolo professionista, lo aveva escluso dal campo di applicazione del regime IRAP.
La nuova sentenza della Cassazione fornisce un nuovo elemento, in mancanza di una norma che ne fissi i parametri in maniera puntuale, per la definizione degli elementi che contraddistinguono il concetto di autonoma organizzazione, utilizzato come confine per il pagamento dell'imposta.
Nel caso in questione, il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Agenzia delle Entrate ricorrevano contro una sentenza del 2004 della Commissione Tributaria regionale del Piemonte che aveva riconosciuto il rimborso IRAP ad un piccolo professionista, ammettendo che i servizi di segreteria resi dalla dipendente escludono la sussistenza di significativi elementi di organizzazione, atteso che il conseguimento dei ricavi è strettamente e necessariamente collegato all'attività svolta dal professionista.
Ribaltando la sentenza del CTR, la Suprema Corte ha affermato che la ratio decidenti di tale sentenza non risulta essere conforme al consolidato principio secondo cui l'esercizio delle attività di lavoro autonomo è escluso dal campo di applicazione dell'IRAP soltanto qualora si tratti di attività non autonomamente organizzata. Il requisito della autonoma organizzazione ricorre quando il contribuente:
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A pochi giorni da un'altra decisione (sentenza 26 giugno 2009, n. 15110, (leggi articolo) la Suprema Corte di Cassazione è tornata nuovamente sul tema "piccoli professionisti e IRAP" con una nuova sentenza, la n. 16220 del 10 luglio 2009, in cui viene ribaltata una decisione della Commissione Tributaria regionale del Piemonte del 2004 che, dando ragione ad un piccolo professionista, lo aveva escluso dal campo di applicazione del regime IRAP.
La nuova sentenza della Cassazione fornisce un nuovo elemento, in mancanza di una norma che ne fissi i parametri in maniera puntuale, per la definizione degli elementi che contraddistinguono il concetto di autonoma organizzazione, utilizzato come confine per il pagamento dell'imposta.
Nel caso in questione, il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Agenzia delle Entrate ricorrevano contro una sentenza del 2004 della Commissione Tributaria regionale del Piemonte che aveva riconosciuto il rimborso IRAP ad un piccolo professionista, ammettendo che i servizi di segreteria resi dalla dipendente escludono la sussistenza di significativi elementi di organizzazione, atteso che il conseguimento dei ricavi è strettamente e necessariamente collegato all'attività svolta dal professionista.
Ribaltando la sentenza del CTR, la Suprema Corte ha affermato che la ratio decidenti di tale sentenza non risulta essere conforme al consolidato principio secondo cui l'esercizio delle attività di lavoro autonomo è escluso dal campo di applicazione dell'IRAP soltanto qualora si tratti di attività non autonomamente organizzata. Il requisito della autonoma organizzazione ricorre quando il contribuente:
- sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell'organizzazione, e non sia quindi inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse;
- impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l'id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo occasionale di lavoro altrui.
A cura di Ilenia
Cicirello
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