IL PROGETTISTA E’ ANCHE RESPONSABILE DEI LAVORI PER LA SICUREZZA DEL CANTIERE
29/04/2008
Il decreto legislativo 9 aprile 2008 recante il Testo unico
per la sicurezza sul lavoro (o T.U.S.L.) oramai prossimo alla
pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, porta importanti novità e
soprattutto maggiori oneri e responsabilità per i progettisti ed i
direttori dei lavori, in relazione alla sicurezza del cantiere.
Con l’entrata in vigore del D.Lgs. 9 aprile 2008 sarà abrogato (tra le molte norme in materia di sicurezza previgenti) anche il D.Lgs. 494/1996 di recepimento della Direttiva UE 92/57 meglio nota come “Direttiva cantieri”; Il “494” è stato interamente sostituito dal Titolo IV del T.U.S.L..
Il nuovo testo, peraltro, oltre a svolgere l’atteso riordino della normativa ha operato anche una significativa attività di riforma che - nel caso specifico - coinvolge anche i progettisti e direttori dei lavori. Queste figure in precedenza non erano neppure menzionate dal previgente Decreto “494” e di conseguenza non portavano in capo alcun dovere, se non indirettamente.
Ad oggi invece il T.U.S.L. con la riformulazione dell’art. 89 (Definizioni), comma 1, lettera c) ridefinisce il responsabile dei lavori come il “soggetto incaricato, dal committente, della progettazione o del controllo dell'esecuzione dell'opera; tale soggetto coincide con il progettista per la fase di progettazione dell’opera e con il direttore dei lavori per la fase di esecuzione dell’opera.”
La norma pare quindi determinare in modo obiettivo che il progettista assume anche il ruolo di responsabile dei lavori per la fase di progettazione, e che analogamente il direttore dei lavori assume il ruolo di responsabile dei lavori per la fase di esecuzione.
Il legislatore evidentemente ha voluto individuare obbligatoriamente la figura del responsabile in un soggetto provvisto di titolo professionale, con adeguate capacità tecniche, e che in virtù del proprio ruolo ha la necessaria conoscenza sia del progetto che delle modalità organizzative del cantiere ed è evidente che gli incaricati della progettazione e della direzione dei lavori, che in precedenza (anche se non sempre) potevano dedicare minore attenzione alle problematiche gestionali proprie della sicurezza, seguite in modo più diretto da altre figure, devono oggi rivedere la propria attività in un’ottica di controllo complessivo di tutte le procedure legate alla realizzazione dell’opera.
Il mandato al responsabile dei lavori (che si configura come una delega) deve comunque essere formalizzato e definito, e deve interfacciarsi con il restante articolato del Capo IV. La delega infatti può essere totale o parziale, cioè il committente può delegare tutti o solo alcuni dei propri obblighi.
Al riguardo merita esaminare l’art. 93 (Responsabilità dei committenti e dei responsabili dei lavori) che prevede, come già nel testo del “494” previgente, che “Il committente è esonerato dalle responsabilità connesse all’adempimento degli obblighi limitatamente all’incarico conferito al responsabile dei lavori.” Ad esempio, il committente può delegare al responsabile gli obblighi di nomina dei coordinatori e di invio della notifica preliminare con i successivi aggiornamenti, ma può altresì mantenere per sé il diritto/dovere di valutazione dell’idoneità delle imprese e di scelta delle stesse.
Il committente pur delegando ad altri l’adempimento dei propri obblighi rimane responsabile in vigilando, come si desume sempre dalla lettura dell’art. 93: “In ogni caso il conferimento dell’incarico al responsabile dei lavori non esonera il committente dalle responsabilità connesse alla verifica degli adempimenti degli obblighi di cui agli articoli 90, 92, comma 1, lettera e), e 99.” E cioè, sempre a titolo di esempio, il committente può delegare al responsabile dei lavori la nomina dei coordinatori, ma deve comunque verificare che questi abbia adempiuto.
Ritornando all’art. 89 del T.U.S.L., merita osservare che la lettera della Legge non pare escludere una interpretazione meno “cogente” dell’incarico di responsabile dei lavori al progettista ed al direttore dei lavori.
Difatti, si potrebbe intendere che (come già in precedenza) il committente abbia la facoltà, ma non l’obbligo, di incaricare un responsabile dei lavori. Qualora egli intenda avvalersi di questa facoltà, allora deve attenersi a quanto delineato dall’art. 89, c. 1, lett. e), individuando obbligatoriamente il responsabile nel progettista o nel direttore dei lavori, a seconda delle fasi.
In merito alla possibilità sopra adombrata sottolineiamo come - ai fini professionali - sarà necessario attendere il testo definitivo pubblicato in Gazzetta, e compiere scelte cautelative in attesa di eventuali e presumibilmente necessarie circolari interpretative.
In ogni modo, è possibile già oggi trarre alcune importanti conclusioni:
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Con l’entrata in vigore del D.Lgs. 9 aprile 2008 sarà abrogato (tra le molte norme in materia di sicurezza previgenti) anche il D.Lgs. 494/1996 di recepimento della Direttiva UE 92/57 meglio nota come “Direttiva cantieri”; Il “494” è stato interamente sostituito dal Titolo IV del T.U.S.L..
Il nuovo testo, peraltro, oltre a svolgere l’atteso riordino della normativa ha operato anche una significativa attività di riforma che - nel caso specifico - coinvolge anche i progettisti e direttori dei lavori. Queste figure in precedenza non erano neppure menzionate dal previgente Decreto “494” e di conseguenza non portavano in capo alcun dovere, se non indirettamente.
Ad oggi invece il T.U.S.L. con la riformulazione dell’art. 89 (Definizioni), comma 1, lettera c) ridefinisce il responsabile dei lavori come il “soggetto incaricato, dal committente, della progettazione o del controllo dell'esecuzione dell'opera; tale soggetto coincide con il progettista per la fase di progettazione dell’opera e con il direttore dei lavori per la fase di esecuzione dell’opera.”
La norma pare quindi determinare in modo obiettivo che il progettista assume anche il ruolo di responsabile dei lavori per la fase di progettazione, e che analogamente il direttore dei lavori assume il ruolo di responsabile dei lavori per la fase di esecuzione.
Il legislatore evidentemente ha voluto individuare obbligatoriamente la figura del responsabile in un soggetto provvisto di titolo professionale, con adeguate capacità tecniche, e che in virtù del proprio ruolo ha la necessaria conoscenza sia del progetto che delle modalità organizzative del cantiere ed è evidente che gli incaricati della progettazione e della direzione dei lavori, che in precedenza (anche se non sempre) potevano dedicare minore attenzione alle problematiche gestionali proprie della sicurezza, seguite in modo più diretto da altre figure, devono oggi rivedere la propria attività in un’ottica di controllo complessivo di tutte le procedure legate alla realizzazione dell’opera.
Il mandato al responsabile dei lavori (che si configura come una delega) deve comunque essere formalizzato e definito, e deve interfacciarsi con il restante articolato del Capo IV. La delega infatti può essere totale o parziale, cioè il committente può delegare tutti o solo alcuni dei propri obblighi.
Al riguardo merita esaminare l’art. 93 (Responsabilità dei committenti e dei responsabili dei lavori) che prevede, come già nel testo del “494” previgente, che “Il committente è esonerato dalle responsabilità connesse all’adempimento degli obblighi limitatamente all’incarico conferito al responsabile dei lavori.” Ad esempio, il committente può delegare al responsabile gli obblighi di nomina dei coordinatori e di invio della notifica preliminare con i successivi aggiornamenti, ma può altresì mantenere per sé il diritto/dovere di valutazione dell’idoneità delle imprese e di scelta delle stesse.
Il committente pur delegando ad altri l’adempimento dei propri obblighi rimane responsabile in vigilando, come si desume sempre dalla lettura dell’art. 93: “In ogni caso il conferimento dell’incarico al responsabile dei lavori non esonera il committente dalle responsabilità connesse alla verifica degli adempimenti degli obblighi di cui agli articoli 90, 92, comma 1, lettera e), e 99.” E cioè, sempre a titolo di esempio, il committente può delegare al responsabile dei lavori la nomina dei coordinatori, ma deve comunque verificare che questi abbia adempiuto.
Ritornando all’art. 89 del T.U.S.L., merita osservare che la lettera della Legge non pare escludere una interpretazione meno “cogente” dell’incarico di responsabile dei lavori al progettista ed al direttore dei lavori.
Difatti, si potrebbe intendere che (come già in precedenza) il committente abbia la facoltà, ma non l’obbligo, di incaricare un responsabile dei lavori. Qualora egli intenda avvalersi di questa facoltà, allora deve attenersi a quanto delineato dall’art. 89, c. 1, lett. e), individuando obbligatoriamente il responsabile nel progettista o nel direttore dei lavori, a seconda delle fasi.
In merito alla possibilità sopra adombrata sottolineiamo come - ai fini professionali - sarà necessario attendere il testo definitivo pubblicato in Gazzetta, e compiere scelte cautelative in attesa di eventuali e presumibilmente necessarie circolari interpretative.
In ogni modo, è possibile già oggi trarre alcune importanti conclusioni:
- il quadro normativo relativo alla sicurezza cantieri si è fatto più complesso e oltre alle figure già direttamente interessate (committente, coordinatori, etc.) coinvolge tra gli attori anche il progettista e il direttore dei lavori;
- costoro, in qualità di responsabili dei lavori, dovranno svolgere la propria attività in una logica di maggiore governo dei lavori, con compiti di organizzazione e sovrintendenza riferiti anche all’operato di altri soggetti (quali i coordinatori, le imprese, etc.) oltre ad assolvere direttamente ad alcuni compiti posti specificamente in capo al committente o responsabile dei lavori;
- ricordiamo che tra gli obblighi in capo al responsabile possono esservi tutti quelli elencati al Capo IV, art. 90 del nuovo T.U.S.L. e tra questi evidenziamo la nuova valutazione di idoneità tecnica delle imprese e dei lavoratori autonomi, ai sensi del comma 9, lettera a);
- ora più che mai la delega al responsabile dei lavori dovrà essere formalizzata per iscritto ed essere espressamente accettata, e dovrà specificare gli adempimenti delegati e quelli esclusi. Riteniamo insufficiente per ambedue le parti (delegante e delegato) la sola individuazione del responsabile nella notifica preliminare di cui all’art. 99;
- ricordiamo ancora che il quadro sopra descritto è relativo al settore dei lavori privati; in ambito di opere pubbliche e coerentemente con il Codice degli appalti (D.Lgs. 163/2006 s.m.) il già citato art. 89 afferma che: “il responsabile dei lavori è il responsabile unico del procedimento”.
A cura di Vincenzo
Mainardi
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