IL RISARCIMENTO VA EFFETTUATO SULLA BASE DELLA DESTINAZIONE URBANISTICA AL MOMENTO DELL'ILLECITA ESPROPRIAZIONE DEL BENE
01/07/2009
In caso di illegittima espropriazione per pubblica utilità di un
bene, il valore di mercato del bene deve essere calcolato sulla
base della destinazione urbanistica esistente al momento
dell'illecita ablazione del bene. Lo ha affermato la Sez. IV del
Consiglio di Stato con la sentenza n. 3497 dell'8 giugno 2009,
respingendo in parte il ricorso presentato contro una precedente
sentenza del tribunale amministrativo regionale che nonostante
avesse accolto un ricorso per il risarcimento del danno per una
illegittima espropriazione di un bene immobile avrebbe quantificato
in maniera errata il valore di mercato del bene.
L'appellante riteneva, infatti, che era da considerarsi errata la determinazione del valore sulla base della destinazione urbanistica del piano regolatore regionale del 1998 (zona F1 - aree per attrezzature di interesse comune e per l'istruzione), mentre avrebbe dovuto farsi riferimento alla disciplina urbanistica previgente, prima che fosse introdotto il vincolo preordinato all'esproprio, vale a dire alla destinazione a zona C edificabile. L'appellante lamentava, inoltre, un errato calcolo degli interessi e della rivalutazione dal deposito della consulenza tecnica di ufficio, mentre gli interessi legali sulla somma pari al valore venale delle porzioni del fondo occupate vanno calcolati dalla data di immissione in possesso fino all'effettivo soddisfo, e la rivalutazione monetaria dalla data di ultimazione dei lavori fino al deposito della impugnata decisione, momento in cui il debito di valore si trasforma in debito di valuta.
I giudici di Palazzo Spada hanno in parte accolto ed in parte rigettato il ricorso.
Per quanto concerne il primo gravame, il Consiglio di Stato, richiamando una sentenza della Cassazione civile, ha ammesso che nella determinazione del valore di mercato del bene deve tenersi conto della destinazione urbanistica esistente al momento della illecita ablazione del bene, che nel caso in questione esclude ogni possibilità di edificazione.
Per quanto concerne la seconda questione sollevata dall'appellante, i giudici hanno rilevato che il debito risarcitorio è un debito di valore e che il valore reale del bene va definito al momento della ultimazione dei lavori, alla cui data è avvenuta la perdita del diritto di proprietà, la rivalutazione monetaria, necessaria per attualizzare il risarcimento del danno emergente per equivalente, dovrà decorrere dalla data di irreversibile trasformazione del terreno e dovrà avere come dies ad quem la data della presente decisione, alla quale il debito di valore si trasforma in debito di valuta. Sulla somma complessiva dovuta devono essere corrisposti gli interessi legali sino al soddisfo.
© Riproduzione riservata
L'appellante riteneva, infatti, che era da considerarsi errata la determinazione del valore sulla base della destinazione urbanistica del piano regolatore regionale del 1998 (zona F1 - aree per attrezzature di interesse comune e per l'istruzione), mentre avrebbe dovuto farsi riferimento alla disciplina urbanistica previgente, prima che fosse introdotto il vincolo preordinato all'esproprio, vale a dire alla destinazione a zona C edificabile. L'appellante lamentava, inoltre, un errato calcolo degli interessi e della rivalutazione dal deposito della consulenza tecnica di ufficio, mentre gli interessi legali sulla somma pari al valore venale delle porzioni del fondo occupate vanno calcolati dalla data di immissione in possesso fino all'effettivo soddisfo, e la rivalutazione monetaria dalla data di ultimazione dei lavori fino al deposito della impugnata decisione, momento in cui il debito di valore si trasforma in debito di valuta.
I giudici di Palazzo Spada hanno in parte accolto ed in parte rigettato il ricorso.
Per quanto concerne il primo gravame, il Consiglio di Stato, richiamando una sentenza della Cassazione civile, ha ammesso che nella determinazione del valore di mercato del bene deve tenersi conto della destinazione urbanistica esistente al momento della illecita ablazione del bene, che nel caso in questione esclude ogni possibilità di edificazione.
Per quanto concerne la seconda questione sollevata dall'appellante, i giudici hanno rilevato che il debito risarcitorio è un debito di valore e che il valore reale del bene va definito al momento della ultimazione dei lavori, alla cui data è avvenuta la perdita del diritto di proprietà, la rivalutazione monetaria, necessaria per attualizzare il risarcimento del danno emergente per equivalente, dovrà decorrere dalla data di irreversibile trasformazione del terreno e dovrà avere come dies ad quem la data della presente decisione, alla quale il debito di valore si trasforma in debito di valuta. Sulla somma complessiva dovuta devono essere corrisposti gli interessi legali sino al soddisfo.
A cura di Ilenia
Cicirello
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