IL SENATO APPROVA ALCUNE MODIFICHE
29/06/2006
Ieri al Senato è stato approvato il disegno di legge n. 325 recante
"Conversione in legge del decreto-legge 12 maggio 2006, n. 173.
All'interno di un emendamento presentato dal governo con l'articolo 1-octies sono state apportate alcune modifiche al Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE".
In particolare al decreto legislativo sono state apportate le seguenti modifiche:
A tal fine, le disposizioni di cui all'articolo 256, comma 1, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, riferite alle fattispecie di cui agli articolo 253, commi 1-bis ed 1-ter , continuano ad applicarsi per il periodo transitorio compreso tra la data di entrata in vigore della legge di conversione del del decreto-legge n.173 e il 31 gennaio 2007.
Ciò val quanto dire che se la legge di conversione dovesse entrare in vigore successivamente all'1 luglio 2006, le disposizioni abrogate con l'articolo 256, comma 1 del D.Lgs. n. 163/2006, tornerebbero applicabili successivamente e precisamente dalla data di entrata in vigore della legge di conversione decreto-legge n.173.
Ma avremo modo di tornare sull'argomento.
© Riproduzione riservata
All'interno di un emendamento presentato dal governo con l'articolo 1-octies sono state apportate alcune modifiche al Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE".
In particolare al decreto legislativo sono state apportate le seguenti modifiche:
- abrogazione all'articolo 177 (Procedure di aggiudicazione),
comma 4 (offerta economicamente più vantaggiosa), della lettera f)
che esponeva testualmente: "la maggiore entità di lavori e servizi
che il contraente generale si impegna ad affidare ad imprese
nominate in sede di offerta, ai sensi dell'articolo 176, comma 7.
Ai fini predetti rilevano esclusivamente gli affidamenti di lavori
aventi singolarmente entità superiore al cinque per cento
dell'importo di aggiudicazione della gara, gli affidamenti di opere
specialistiche ai sensi dell'articolo 37, comma 11, aventi
singolarmente entità superiore al tre per cento del predetto
importo, nonché gli affidamenti di servizi di ingegneria, gestione,
programmazione e controllo qualità, che il Contraente generale
intende affidare a terzi";
- sostituzione dell'articolo 253, comma 1 con il seguente: "1.
Fermo quanto stabilito ai commi 1-bis e 1-ter, le disposizioni di
cui al presente codice si applicano alle procedure ed ai contratti
i cui bandi o avvisi con cui si indice una gara siano pubblicati
successivamente alla data della sua entrata in vigore, nonché, in
caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle
procedure ed ai contratti in cui, alla data di entrata in vigore
del presente codice, non siano ancora stati inviati gli inviti a
presentare le offerte.";
- inserimento dopo il comma 1 dell'articolo 253 dei seguenti
commi 1-bis ed 1-ter: "1-bis. Per i contratti relativi a lavori,
servizi e forniture, nei settori ordinari e speciali, le seguenti
disposizioni si applicano alle procedure i cui bandi o avvisi siano
pubblicati successivamente al 1 febbraio 2007:
- articolo 33 (Accordi quadro), commi 1 e 2, nonché comma 3, secondo periodo, limitatamente alle sole centrali di committenza;
- articolo 49, comma 10 (divieto di subappalto per l'impresa ausiliaria nell'avvalimento);
- articolo 58 (Dialogo competitivo);
- articolo 59 (Accordi quadro), limitatamente ai settori
ordinari.
1-ter. Per gli appalti di lavori pubblici di qualsiasi importo, nei settori ordinari, le disposizioni degli articoli 3, comma 7 (appalto integrato), 53, commi 2 e 3 (appalto integrato), e 56 (procedura negoziata o trattativa privata) si applicano alle procedure i cui bandi siano pubblicati successivamente al 1 febbraio 2007. Le disposizioni dell'articolo 57 si applicano alle procedure per le quali l'invito a presentare l'offerta è inviato successivamente al 1 febbraio 2007.";
- all'articolo 257, dopo il comma 2, è inserito il seguente: "2-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 6 (istituzione del ruolo del personale dipendente dall'Autorità), hanno efficacia a decorrere dal 1 febbraio 2007.".
A tal fine, le disposizioni di cui all'articolo 256, comma 1, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, riferite alle fattispecie di cui agli articolo 253, commi 1-bis ed 1-ter , continuano ad applicarsi per il periodo transitorio compreso tra la data di entrata in vigore della legge di conversione del del decreto-legge n.173 e il 31 gennaio 2007.
Ciò val quanto dire che se la legge di conversione dovesse entrare in vigore successivamente all'1 luglio 2006, le disposizioni abrogate con l'articolo 256, comma 1 del D.Lgs. n. 163/2006, tornerebbero applicabili successivamente e precisamente dalla data di entrata in vigore della legge di conversione decreto-legge n.173.
Ma avremo modo di tornare sull'argomento.
a cura di Paolo Oreto
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