IL VERSAMENTO ALL’AUTORITA’ E’ ADEMPIMENTO NON SANABILE
06/04/2007
Il Tar del Lazio con la sentenza n. 2454 dello scorso 21 Marzo ha
definitivamente sciolto ogni dubbio circa l’esclusione da un gara
in caso di mancato pagamento del contributo all’Autorità per la
vigilanza sui lavori pubblici. In particolare, la sentenza rigetta
il ricorso presentato da un’impresa che era stata esclusa dalla
stazione appaltante per la mancata presentazione della
documentazione comprovante il pagamento del contributo per la
partecipazione alle gare d’appalto pubblico.
Ma analizziamo i fatti.
Il 15 Maggio 2006 l’impresa ricorrente aveva presentato istanza di partecipazione ad una gara, mentre il bollettino di pagamento presentava la data del 24 Maggio, giorno, quindi, successivo alla presentazione dell’istanza stessa. Per questo motivo, la stazione appaltante aveva escluso l’impresa dalla gara. Di contro, l’impresa appaltante, con il ricorso n. 7264/2006, denunciava la violazione di legge e l’eccesso di potere sotto vari profili. In particolare la società ricorrente contestava la motivazione dell’esclusione in quanto motivata dalla mancata tempestiva allegazione della ricevuta attestante l'avvenuto versamento del contributo all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, come disposto dalla deliberazione del 26 gennaio 2006 e riportato nel bando di gara. Nel ricorso presentato, l’impresa sosteneva, inoltre, anche l'illegittimità della deliberazione dell'Autorità e del bando; poiché in contrasto con l'art. 1, commi 64 e 65 della L. 266/05, nonché viziata da eccesso di potere per irragionevolezza e mancanza di proporzionalità. Proprio tale difetto dl proporzione avrebbe dato luogo all’esclusione della ricorrente, disposta nonostante l'avvenuta tardiva produzione in sede di gara della ricevuta dell'avvenuto versamento.
L’impresa ha lamentato, inoltre, l'illegittimità della deliberazione dell'Autorità di vigilanza del 26 gennaio 2006, che ha introdotto l'obbligo per i soggetti che intendono partecipare alle procedure pubbliche di dimostrare al momento di presentazione dell'offerta di aver versato la somma dovuta a titolo di contribuzione, a pena di esclusione dalla procedura di gara. Sostiene al riguardo che l'impossibilità di successiva integrazione della documentazione sia irragionevole ed ecceda i contenuti della L. 266/05, il cui art. 1, al comma 67, prevede l’obbligo di versamento del contributo quale condizione di ammissibilità dell'offerta; secondo la società ricorrente la norma non imporrebbe affatto che la prova del versamento debba avvenire obbligatoriamente, e a pena di esclusione, al momento della presentazione dell'offerta.
Ma le motivazioni dell’impresa non hanno sortito gli effetti desiderati.
Il ricorso è stato, infatti, considerato non fondato e pertanto respinto. Dal verbale di gara si evince, infatti, che l'esclusione della ricorrente è stata disposta per la mancata presentazione della documentazione comprovante l'avvenuto pagamento del contributo all'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici. Da quanto emerso è risultato che la ricevuta di pagamento del contributo all'Autorità di vigilanza non è stata prodotta, né con l'istanza di partecipazione né nell’ulteriore corso della gara, né è stato consegnato il bollettino da una delegata.
La produzione della ricevuta è un adempimento elementare in relazione al quale non vi è alcuna possibilità di integrazione successiva, come ha chiarito del resto costante giurisprudenza, per cui la richiesta di integrazione e di chiarimenti non deve tradursi in un'indebita sostituzione della stazione appaltante della diligenza esigibile, da parte di tutti i concorrenti alla procedura selettiva, a produrre la completa documentazione pertanto, il potere integrativo non è estensibile all'ipotesi di presentazione di documenti nuovi oltre il termine fissato dal bando di gara (T.A.R. Lazio Roma, sez. III, 11 aprile 2005, n. 2640).
© Riproduzione riservata
Ma analizziamo i fatti.
Il 15 Maggio 2006 l’impresa ricorrente aveva presentato istanza di partecipazione ad una gara, mentre il bollettino di pagamento presentava la data del 24 Maggio, giorno, quindi, successivo alla presentazione dell’istanza stessa. Per questo motivo, la stazione appaltante aveva escluso l’impresa dalla gara. Di contro, l’impresa appaltante, con il ricorso n. 7264/2006, denunciava la violazione di legge e l’eccesso di potere sotto vari profili. In particolare la società ricorrente contestava la motivazione dell’esclusione in quanto motivata dalla mancata tempestiva allegazione della ricevuta attestante l'avvenuto versamento del contributo all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, come disposto dalla deliberazione del 26 gennaio 2006 e riportato nel bando di gara. Nel ricorso presentato, l’impresa sosteneva, inoltre, anche l'illegittimità della deliberazione dell'Autorità e del bando; poiché in contrasto con l'art. 1, commi 64 e 65 della L. 266/05, nonché viziata da eccesso di potere per irragionevolezza e mancanza di proporzionalità. Proprio tale difetto dl proporzione avrebbe dato luogo all’esclusione della ricorrente, disposta nonostante l'avvenuta tardiva produzione in sede di gara della ricevuta dell'avvenuto versamento.
L’impresa ha lamentato, inoltre, l'illegittimità della deliberazione dell'Autorità di vigilanza del 26 gennaio 2006, che ha introdotto l'obbligo per i soggetti che intendono partecipare alle procedure pubbliche di dimostrare al momento di presentazione dell'offerta di aver versato la somma dovuta a titolo di contribuzione, a pena di esclusione dalla procedura di gara. Sostiene al riguardo che l'impossibilità di successiva integrazione della documentazione sia irragionevole ed ecceda i contenuti della L. 266/05, il cui art. 1, al comma 67, prevede l’obbligo di versamento del contributo quale condizione di ammissibilità dell'offerta; secondo la società ricorrente la norma non imporrebbe affatto che la prova del versamento debba avvenire obbligatoriamente, e a pena di esclusione, al momento della presentazione dell'offerta.
Ma le motivazioni dell’impresa non hanno sortito gli effetti desiderati.
Il ricorso è stato, infatti, considerato non fondato e pertanto respinto. Dal verbale di gara si evince, infatti, che l'esclusione della ricorrente è stata disposta per la mancata presentazione della documentazione comprovante l'avvenuto pagamento del contributo all'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici. Da quanto emerso è risultato che la ricevuta di pagamento del contributo all'Autorità di vigilanza non è stata prodotta, né con l'istanza di partecipazione né nell’ulteriore corso della gara, né è stato consegnato il bollettino da una delegata.
La produzione della ricevuta è un adempimento elementare in relazione al quale non vi è alcuna possibilità di integrazione successiva, come ha chiarito del resto costante giurisprudenza, per cui la richiesta di integrazione e di chiarimenti non deve tradursi in un'indebita sostituzione della stazione appaltante della diligenza esigibile, da parte di tutti i concorrenti alla procedura selettiva, a produrre la completa documentazione pertanto, il potere integrativo non è estensibile all'ipotesi di presentazione di documenti nuovi oltre il termine fissato dal bando di gara (T.A.R. Lazio Roma, sez. III, 11 aprile 2005, n. 2640).
A cura di Gianluca
Oreto
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