ILLEGGITTIMO IL REGOLAMENTO COMUNALE CHE LIMITA IL NUMERO DI PERTINENZE CHE GODONO DELLE AGEVOLAZIONI ICI
09/07/2009
Illegittimo il regolamento comunale che limita il numero di
pertinenze di una abitazione principale che possono godere
dell'agevolazione in tema di imposta comunale sugli immobili (ICI)
e quindi dell'aliquota ridotta fino al 2007 e della totale
esenzione a partire dal 2008.
Lo ha affermato la Sez. 12 della Commissione Tributaria Provinciale di Bologna, con la sentenza n. 76/12/09 del 24 giugno 2009, accogliendo il ricorso presentato da un contribuente contro un avviso di accertamento con il quale l'ente impositore escludeva l'agevolazione ICI prevista per l'abitazione principale ad una delle due pertinenze che il contribuente aveva indicato. Come precisato, il contribuente dichiarava di essere proprietario di 3 unità immobiliari di cui: una costituita da abitazione principale e le altre due adibite ad autorimesse pertinenziali, che, nonostante autonoma individuazione catastale, erano di fatto tra loro unite e venivano utilizzate congiuntamente come unica pertinenza.
Da parte sua, il Comune contestava che l'art. 15-bis del Regolamento ICI adottato prevedeva la possibilità di estendere l'agevolazione ICI dell'abitazione principale ad una sola pertinenza, contraddistinta nella categoria catastale C/6, C/7 o C/2.
Nelle memorie del processo, il contribuente faceva notare come il regolamento comunale fosse illegittimo in quanto in contrasto con gli articoli 817 e 818 del codice civile.
Il CTR di Bologna faceva, innanzitutto, notare come ai fini dell'applicazione dell'ICI, la nozione di pertinenza rilevante fosse quella delineata dal citato art. 817 del c.c., ovvero: "Sono pertinenze le cose destinate in modo durevole a servizio o ad ornamento di un'altra cosa. La destinazione può essere effettuata dal proprietario della cosa principale o da chi ha un diritto reale sulla medesima."
Per tale motivo, il CTR ha affermato che il vincolo di pertinenzialità deve essere accertato sulla base delle disposizioni previste dal codice civile e, riprendendo una sentenza della Corte di Cassazione:
"In materia di imposta comunale sugli immobili, l'esclusione dall'autonoma tassabilità delle aree pertinenziali (…) fonda l'attribuzione del rapporto pertinenziale su un criterio fattuale, rappresentato dalla destinazione effettiva e concreta della cosa al servizio e all'ornamento di un'altra, senza che assuma rilievo la distinta iscrizione in catasto della pertinenza e del fabbricato, né il regime di edificabilità che lo strumento urbanistico eventualmente attribuisca all'area pertinenziale".
Di conseguenza, risulta evidente l'illegittimità del regolamento comunale che vieta l'accesso ai benefici ICI alle pertinenze effettive di un'abitazione.
© Riproduzione riservata
Lo ha affermato la Sez. 12 della Commissione Tributaria Provinciale di Bologna, con la sentenza n. 76/12/09 del 24 giugno 2009, accogliendo il ricorso presentato da un contribuente contro un avviso di accertamento con il quale l'ente impositore escludeva l'agevolazione ICI prevista per l'abitazione principale ad una delle due pertinenze che il contribuente aveva indicato. Come precisato, il contribuente dichiarava di essere proprietario di 3 unità immobiliari di cui: una costituita da abitazione principale e le altre due adibite ad autorimesse pertinenziali, che, nonostante autonoma individuazione catastale, erano di fatto tra loro unite e venivano utilizzate congiuntamente come unica pertinenza.
Da parte sua, il Comune contestava che l'art. 15-bis del Regolamento ICI adottato prevedeva la possibilità di estendere l'agevolazione ICI dell'abitazione principale ad una sola pertinenza, contraddistinta nella categoria catastale C/6, C/7 o C/2.
Nelle memorie del processo, il contribuente faceva notare come il regolamento comunale fosse illegittimo in quanto in contrasto con gli articoli 817 e 818 del codice civile.
Il CTR di Bologna faceva, innanzitutto, notare come ai fini dell'applicazione dell'ICI, la nozione di pertinenza rilevante fosse quella delineata dal citato art. 817 del c.c., ovvero: "Sono pertinenze le cose destinate in modo durevole a servizio o ad ornamento di un'altra cosa. La destinazione può essere effettuata dal proprietario della cosa principale o da chi ha un diritto reale sulla medesima."
Per tale motivo, il CTR ha affermato che il vincolo di pertinenzialità deve essere accertato sulla base delle disposizioni previste dal codice civile e, riprendendo una sentenza della Corte di Cassazione:
"In materia di imposta comunale sugli immobili, l'esclusione dall'autonoma tassabilità delle aree pertinenziali (…) fonda l'attribuzione del rapporto pertinenziale su un criterio fattuale, rappresentato dalla destinazione effettiva e concreta della cosa al servizio e all'ornamento di un'altra, senza che assuma rilievo la distinta iscrizione in catasto della pertinenza e del fabbricato, né il regime di edificabilità che lo strumento urbanistico eventualmente attribuisca all'area pertinenziale".
Di conseguenza, risulta evidente l'illegittimità del regolamento comunale che vieta l'accesso ai benefici ICI alle pertinenze effettive di un'abitazione.
A cura di Ilenia
Cicirello
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