ILLEGITTIMA L'ESCLUSIONE DALLA GARA

28/12/2006

È illegittima l'esclusione dalla gara per collegamento di due società che hanno in comune alcuni soci in quanto in tal caso le due società sono collegate in senso economico, in virtù dell'unione personale costituita dalla ricorrente identità dei soci, ma non in senso giuridico per la non comunanza degli organi direttivi e per l'inconfigurabilità dei presupposti richiesti dall'articolo 3 della Direttiva CEE 93/37 e dall'articolo 2359 c.c., che consistono nella relazione diretta di controllo o collegamento tra le imprese, considerate nell'autonomia delle singole società dotate di personalità giuridica distinta.

È quanto è stato affermato dal Tar del Veneto con la Sentenza della Prima Sezione del 5 dicembre 2006, n.4009 avente come oggetto una gara di lavori per la quale la Sezione di Treviso del Comitato Regionale di Controllo ne aveva annullato la deliberazione n.285 di aggiudicazione della Giunta comunale D'Azzano. Alla Gara di lavori oggetto del ricorso al TAR avevano partecipato due imprese collegate in senso economico e non giuridico, il compito del TAR è stato, appunto, verificare se siano state violate i principi di correttezza e segretezza delle offerte. I giudici hanno dato ragione al ricorrente in quanto non hanno appunto individuato alcun collegamento giuridico, ma soltanto economico; la prima impresa aveva come amministratori due fratelli e altri due soci privi di poteri di amministrazione. A sua volta, uno dei due soci della prima impresa era anche amministratore di una seconda impresa nella quale l'altro socio era comunque privo di poteri di amministrazione.

a cura di Vincenzo Palumbo


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