IMU, Cedolare secca, Politiche abitative: Il Senato approva la legge
25/10/2013
Il Senato ha approvato definitivamente, in seconda lettura
il disegno di legge di conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102,
recante disposizioni urgenti in materia di IMU, di altra
fiscalità immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di
finanza locale, nonché di cassa integrazione guadagni e di
trattamenti pensionistici.
Con l’approvazione del testo del dl 102 così come licenziato la settimana scorsa dalla Camera dei Deputati viene rispettata, quindi, la scadenza del 30 ottobre, stabilita per la conversione del dl e scompare, quindi, definitivamente il fantasma della prima rata Imu.
Il provvedimento, oltre alla definitiva abolizione della prima rata dell'Imu, contiene misure per riattivare il circuito del credito e per mettere in moto politiche abitative; prevede, altresì, lo sblocco di ulteriori 7,2 miliardi di euro per il pagamento dei debiti delle pubbliche amministrazioni alle imprese.
Prima rata IMU - Con l'articolo 1 è stata, altresì, confermata la cancellazione per il 2013 della prima rata dell’Imposta municipale sugli immobili (IMU) relativamente all’”abitazione principale” (ad eccezione delle categorie A1-A8-A9, quali immobili di lusso, ville e castelli), ai terreni agricoli e ai fabbricati rurali.
Esenzione seconda rata IMU sull’invenduto delle imprese - Con l’'articolo 2 vengono introdotte esenzioni e agevolazioni in materia di IMU ed in particolare è stata confermata la disposizione volta ad escludere l’IMU dai fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati. Nel corso dell’esame, è stato precisato che, ai fini dell’applicazione della predetta esenzione,il soggetto passivo presenta, a pena di decadenza, entro il termine ordinario per la presentazione delle dichiarazioni di variazione dell’IMU, apposita dichiarazione, utilizzando il modello ministeriale predisposto per le suddette dichiarazioni, con la quale attesta il possesso dei requisiti e indica gli identificativi catastali sui quali il beneficio si applica.
Con il comma 5-ter dell’articolo 2 viene conferita efficacia retroattiva alle domande di variazione catastale volte al riconoscimento della ruralità degli immobili (a fini ICI ed IMU), presentate ai sensi del decreto-legge n. 70 del 2011, prevedendo l’inserimento negli atti catastali della relativa annotazione; esse produrranno gli effetti previsti ai fini del requisito di ruralità a decorrere dal quinto anno antecedente alla presentazione della domanda stessa.
Equiparati alla prima casa gli imobili in comodato gratuito ai parenti - Con l’articolo 2-bis è stata attribuita ai Comuni la facoltà di equiparare all’abitazione principale, ai fini dell’applicazione dell’IMU, le unità immobiliari concesse in comodato dal soggetto passivo dell’imposta ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, con esclusione delle abitazioni classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.
Cedolare secca - Con l’articolo 4, viene ridotta l’aliquota della cedolare secca, introdotta dal decreto legislativo n. 23/2011 sul federalismo municipale; per gli immobili locati a canone “concordato”, a decorrere dall’anno di imposta 2013, l’aliquota passa dal 19% al 15%.
Tares - Relativamente all'anno 2013 nella Tares, il costo del servizio dovrà essere commisurato sulla base delle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte e dovrà comprendere, laddove possibile, anche il costo delle operazioni di riciclo e in sede di determinazione della tariffa, si dovrà tenere conto della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l’applicazione dell’Isee, e prevedere esenzioni per i quantitativi di rifiuti avviati all'autocompostaggio. Sono esclusi i costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori.
Misure di sostegno all’accesso alla casa - Con l’articolo 6 vengono introdotte misure di sostegno all'accesso all'abitazione e al settore immobiliare, attraverso l'intervento della Cassa depositi e prestiti e il rifinanziamento di Fondi per l'acquisto della prima casa e per l'accesso alle abitazioni in locazione.
La maggiore disponibilità finanziaria concessa alle banche deve essere destinata all’erogazione di nuovi finanziamenti per l'acquisto dell'abitazione principale, preferibilmente appartenente ad una delle classi energetiche A, B o C, e per interventi di ristrutturazione ed efficientamento energetico, con priorità per le giovani coppie, per i nuclei familiari di cui fa parte almeno un soggetto disabile e per le famiglie numerose.
È stata, poi, diminuito da 30 a 10 milioni l’incremento del “Fondo per l’accesso al credito per l’acquisto della prima casa” (di cui al dl 112/2008 convertito dalla legge 191/2008) e contestualmente aumentata da 30 a 50 milioni di euro la disponibilità del “ Fondo di sostegno per l’accesso alle abitazioni in locazioni” (di cui alla legge 431/1998) per ciascuno degli anni 2014 e 2015.
È stata, altresì, integrata la disposizione sul “Fondo di solidarietà per i mutui per l’acquisto della prima casa” (di cui alla legge 475/2007), specificando che la destinazione deve avere particolare riguardo per le famiglie numerose.
È stata, infine, modificata la disposizione che istituisce il Fondo per gli inquilini morosi stabilendo l’assegnazione prioritaria delle relative risorse alle Regioni che abbiano emanato norme per la riduzione del disagio abitativo che prevedono percorsi di accompagnamento sociale per i soggetti sottoposti a sfratto, anche attraverso organismi comunali. A tal fine viene previsto che le Prefetture adottino misure di graduazione programmata dell'intervento della forza pubblica nell'esecuzione dei provvedimenti di sfratto.
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Con l’approvazione del testo del dl 102 così come licenziato la settimana scorsa dalla Camera dei Deputati viene rispettata, quindi, la scadenza del 30 ottobre, stabilita per la conversione del dl e scompare, quindi, definitivamente il fantasma della prima rata Imu.
Il provvedimento, oltre alla definitiva abolizione della prima rata dell'Imu, contiene misure per riattivare il circuito del credito e per mettere in moto politiche abitative; prevede, altresì, lo sblocco di ulteriori 7,2 miliardi di euro per il pagamento dei debiti delle pubbliche amministrazioni alle imprese.
Prima rata IMU - Con l'articolo 1 è stata, altresì, confermata la cancellazione per il 2013 della prima rata dell’Imposta municipale sugli immobili (IMU) relativamente all’”abitazione principale” (ad eccezione delle categorie A1-A8-A9, quali immobili di lusso, ville e castelli), ai terreni agricoli e ai fabbricati rurali.
Esenzione seconda rata IMU sull’invenduto delle imprese - Con l’'articolo 2 vengono introdotte esenzioni e agevolazioni in materia di IMU ed in particolare è stata confermata la disposizione volta ad escludere l’IMU dai fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati. Nel corso dell’esame, è stato precisato che, ai fini dell’applicazione della predetta esenzione,il soggetto passivo presenta, a pena di decadenza, entro il termine ordinario per la presentazione delle dichiarazioni di variazione dell’IMU, apposita dichiarazione, utilizzando il modello ministeriale predisposto per le suddette dichiarazioni, con la quale attesta il possesso dei requisiti e indica gli identificativi catastali sui quali il beneficio si applica.
Con il comma 5-ter dell’articolo 2 viene conferita efficacia retroattiva alle domande di variazione catastale volte al riconoscimento della ruralità degli immobili (a fini ICI ed IMU), presentate ai sensi del decreto-legge n. 70 del 2011, prevedendo l’inserimento negli atti catastali della relativa annotazione; esse produrranno gli effetti previsti ai fini del requisito di ruralità a decorrere dal quinto anno antecedente alla presentazione della domanda stessa.
Equiparati alla prima casa gli imobili in comodato gratuito ai parenti - Con l’articolo 2-bis è stata attribuita ai Comuni la facoltà di equiparare all’abitazione principale, ai fini dell’applicazione dell’IMU, le unità immobiliari concesse in comodato dal soggetto passivo dell’imposta ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, con esclusione delle abitazioni classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.
Cedolare secca - Con l’articolo 4, viene ridotta l’aliquota della cedolare secca, introdotta dal decreto legislativo n. 23/2011 sul federalismo municipale; per gli immobili locati a canone “concordato”, a decorrere dall’anno di imposta 2013, l’aliquota passa dal 19% al 15%.
Tares - Relativamente all'anno 2013 nella Tares, il costo del servizio dovrà essere commisurato sulla base delle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte e dovrà comprendere, laddove possibile, anche il costo delle operazioni di riciclo e in sede di determinazione della tariffa, si dovrà tenere conto della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l’applicazione dell’Isee, e prevedere esenzioni per i quantitativi di rifiuti avviati all'autocompostaggio. Sono esclusi i costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori.
Misure di sostegno all’accesso alla casa - Con l’articolo 6 vengono introdotte misure di sostegno all'accesso all'abitazione e al settore immobiliare, attraverso l'intervento della Cassa depositi e prestiti e il rifinanziamento di Fondi per l'acquisto della prima casa e per l'accesso alle abitazioni in locazione.
La maggiore disponibilità finanziaria concessa alle banche deve essere destinata all’erogazione di nuovi finanziamenti per l'acquisto dell'abitazione principale, preferibilmente appartenente ad una delle classi energetiche A, B o C, e per interventi di ristrutturazione ed efficientamento energetico, con priorità per le giovani coppie, per i nuclei familiari di cui fa parte almeno un soggetto disabile e per le famiglie numerose.
È stata, poi, diminuito da 30 a 10 milioni l’incremento del “Fondo per l’accesso al credito per l’acquisto della prima casa” (di cui al dl 112/2008 convertito dalla legge 191/2008) e contestualmente aumentata da 30 a 50 milioni di euro la disponibilità del “ Fondo di sostegno per l’accesso alle abitazioni in locazioni” (di cui alla legge 431/1998) per ciascuno degli anni 2014 e 2015.
È stata, altresì, integrata la disposizione sul “Fondo di solidarietà per i mutui per l’acquisto della prima casa” (di cui alla legge 475/2007), specificando che la destinazione deve avere particolare riguardo per le famiglie numerose.
È stata, infine, modificata la disposizione che istituisce il Fondo per gli inquilini morosi stabilendo l’assegnazione prioritaria delle relative risorse alle Regioni che abbiano emanato norme per la riduzione del disagio abitativo che prevedono percorsi di accompagnamento sociale per i soggetti sottoposti a sfratto, anche attraverso organismi comunali. A tal fine viene previsto che le Prefetture adottino misure di graduazione programmata dell'intervento della forza pubblica nell'esecuzione dei provvedimenti di sfratto.
A cura di Gabriele
Bivona
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