IN CASO DI AUTONOMA ORGANIZZAZIONE I PROFESSIONISTI NON PAGANO L'IRAP
08/07/2009
L'esercizio delle attività di lavoro autonomo è escluso
dall'applicazione dell'imposta regionale sulle attività produttive
(IRAP) solo qualora si tratti di attività non autonomamente
organizzata.
Lo ha affermato la Corte di Cassazione con la sentenza n. 15110 del 26 giugno 2009, accogliendo il ricorso presentato contro una precedente sentenza della Commissione Tributaria Regionale di Roma che affermava che "ogni attività abituale, autonomamente organizzata, è soggetta all'IRAP a prescindere dal suo carattere imprenditoriale o meno". In particolare, la sentenza della CTR aveva condannato un piccolo professionista al pagamento dell'IRAP, nonostante lo stesso avesse affermato di svolgere attività professionale in una stanza della propria abitazione, con l'utilizzo di libreria, fax ed apparecchio per la video scrittura a memoria elettronica e senza l'ausilio, neppure occasionale, di alcun collaboratore.
Come ricordato dalla Cassazione, a norma del combinato disposto degli art. 2, primo periodo, e art. 3, comma 1, lett. c) del D.Lgs n. 446/1997, l'esercizio delle attività di lavoro autonomo è escluso dall'applicazione dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) solo qualora si tratti di attività non autonomamente organizzata; specificando che il requisito dell'autonoma organizzazione, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità, se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente:
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Lo ha affermato la Corte di Cassazione con la sentenza n. 15110 del 26 giugno 2009, accogliendo il ricorso presentato contro una precedente sentenza della Commissione Tributaria Regionale di Roma che affermava che "ogni attività abituale, autonomamente organizzata, è soggetta all'IRAP a prescindere dal suo carattere imprenditoriale o meno". In particolare, la sentenza della CTR aveva condannato un piccolo professionista al pagamento dell'IRAP, nonostante lo stesso avesse affermato di svolgere attività professionale in una stanza della propria abitazione, con l'utilizzo di libreria, fax ed apparecchio per la video scrittura a memoria elettronica e senza l'ausilio, neppure occasionale, di alcun collaboratore.
Come ricordato dalla Cassazione, a norma del combinato disposto degli art. 2, primo periodo, e art. 3, comma 1, lett. c) del D.Lgs n. 446/1997, l'esercizio delle attività di lavoro autonomo è escluso dall'applicazione dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) solo qualora si tratti di attività non autonomamente organizzata; specificando che il requisito dell'autonoma organizzazione, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità, se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente:
- sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell'organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse;
- impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l'id quod
plerumque accidit, il minimo indispensabile per l'esercizio
dell'attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in
modo non occasionale di lavoro altrui.
A cura di Ilenia Cicirello
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