IN GAZZETTA DUE COMUNICATI

27/10/2006

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23 ottobre scorso sono stati pubblicati due comunicati dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e precisamente: il primo del 28 settembre scorso relativo a “Sicurezza nei cantieri di lavori pubblici Implementazione del Casellario informatico“;
il secondo del 18 ottobre scorso relativo a “Comunicazioni relative alle modalità di trasmissione dei certificati di esecuzione dei lavori - Comunicato agli operatori del mercato dei lavori pubblici.

Con il primo comunicato del 28 settembre l’Autorità precisa che:
  • a decorrere dalla data di pubblicazione del comunicato sulla Gazzetta Ufficiale Repubblica italiana, le stazioni appaltanti dovranno comunicare all’Autorità le “gravi inosservanze” delle norme in materia di sicurezza e delle previsioni contenute nei piani di sicurezza rilevate dal CSE, non solo quelle che comportano la risoluzione del contratto, ma anche quelle che determinano la sospensione dei lavori o l’allontanamento delle imprese dal cantiere;
  • le stazioni appaltanti sono tenute altresì a comunicare le “gravi inosservanze” rilevate nel quadro delle attività ispettive e di controllo degli organi deputati alla vigilanza nei cantieri allegando copia dei verbali di accertamento e delle diffide alle imprese volte alla regolarizzazione delle stesse infrazioni;
  • per le predette comunicazioni dovrà essere utilizzato il modello di cui all'Allegato B della Determinazione n. 1/2005;
  • il Ministero delle infrastrutture è invitato a comunicare all’Autorità, per la necessaria iscrizione nel Casellario informatico, i provvedimenti interdittivi assunti ai sensi dell'art. 36-bis della legge n. 248/2006 di conversione del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223;
  • le comunicazioni di cui ai punti precedenti dovranno essere trasmesse all’Autorità entro trenta giorni dall'assunzione dei rispettivi provvedimenti o accertamenti, ai fini dell'iscrizione nel Casellario informatico.
Con il primo comunicato del 18 ottobre l’Autorità precisa che:
  • le stazioni appaltanti sono tenute a redigere i certificati di esecuzione lavori secondo lo schema di cui all’allegato D al decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000 ed a trasmetterli, in copia, all’Osservatorio;
  • le Società organismi di attestazione devono acquisire tali certificati, per la verifica della sussistenza dei requisiti tecnico-organizzativi delle imprese richiedenti la qualificazione, unicamente dall'Osservatorio.
In applicazione di tali disposizioni normative, con il Comunicato del 6 luglio 2006, pubblicato sul sito internet dell'Autorità e nella Gazzetta Ufficiale n. 159, serie generale, dell’11 luglio 2006, sono state rese note le modalità che l’Autorità ha ritenuto di fissare per la trasmissione delle copie dei predetti certificati, con la specificazione che si tratta di modalità “esclusiva”, e che nessun documento debba pervenire con modalità diverse da quelle ivi previste.

Conclusivamente, le stazioni appaltanti vengono invitate a dotarsi dell'accreditamento al servizio di anagrafe, registrandosi all'indirizzo http://anagrafe.avlp.it/, segnalando eventuali problematiche di carattere tecnico informatico sull’utilizzo della procedura, o di merito sui contenuti e significato dei dati richiesti ai seguenti indirizzi di posta elettronica:
  • svpsupporto@avlp.it;
  • labinfo@avlp.it;
  • quesiti.cel@avlp.it.
Eventuali fattispecie da certificare, incompatibili con il vigente schema di cui all'allegato D sopra citato, costituiranno eventuale oggetto di segnalazione dell’Autorità al Governo ed al Parlamento.

A cura di Paolo Oreto


© Riproduzione riservata