IN GAZZETTA IL PRIMO DECRETO ATTUATIVO IN MATERIA DI RISPARMIO ENERGETICO
11/06/2009
Risparmio energetico negli edifici ad uso abitativo: pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale n. 132 del 10 giugno 2009 il primo
dei tre decreti attuativi del dlgs 192/2005, che era stato
approvato dal Consiglio dei Ministri n. 40 dello scorso 6 marzo su
proposta del Ministro dello sviluppo economico Claudio Scajola e
che servirà a colmare un vuoto legislativo di oltre tre anni.
Il regolamento, necessario per l'accoglimento della direttiva 2002/91 emanata dall'UE, è il primo dei tre decreti attuativi che il Governo avrebbe dovuto emanare (due DPR in riferimento alle lettere a), b) e c) comma 1 dell'art. 4 e un decreto interministeriale in riferimento al comma 1 dell'art. 5 del Dlgs 192/2005) ed è soprattutto diretto alle Regioni che non hanno ancora legiferato in materia di certificazione energetica, anche se in caso di legiferazione regionale questa prevarrà su quella nazionale.
Il decreto in argomento è composto dai seguenti otto articoli:
Come rilevato con soddisfazione da Confedilizia "La versione del provvedimento pubblicata in Gazzetta supera quindi la disposizione in prima battuta approvata dal Consiglio dei ministri, che prevedeva, per gli immobili sopra indicati, il divieto di trasformazione degli impianti termici centralizzati in impianti autonomi”.
Il decreto prevede, inoltre, che in tutti gli edifici esistenti con un numero di unità abitative superiore a 4, in caso di installazione o di ristrutturazione dell'impianto termico, è necessario realizzare tutti quegli interventi necessari per permettere, ove tecnicamente possibile, la contabilizzazione e la termoregolazione del calore per singola unità abitativa. Anche in questo caso, tuttavia, potranno essere segnalati gli eventuali impedimenti di natura tecnica alla realizzazione degli interventi, ovvero l'adozione di altre soluzioni impiantistiche equivalenti, che dovranno essere evidenziate nella relazione tecnica.
Per quanto concerne, infine, le disposizioni sulla periodicità minima dei controlli sugli impianti di riscaldamento, viene fissato:
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Il regolamento, necessario per l'accoglimento della direttiva 2002/91 emanata dall'UE, è il primo dei tre decreti attuativi che il Governo avrebbe dovuto emanare (due DPR in riferimento alle lettere a), b) e c) comma 1 dell'art. 4 e un decreto interministeriale in riferimento al comma 1 dell'art. 5 del Dlgs 192/2005) ed è soprattutto diretto alle Regioni che non hanno ancora legiferato in materia di certificazione energetica, anche se in caso di legiferazione regionale questa prevarrà su quella nazionale.
Il decreto in argomento è composto dai seguenti otto articoli:
- ambito di intervento e finalità;
- definizioni;
- metodologie di calcolo della prestazione energetica degli edifici e degli impianti;
- criteri generali e requisiti delle prestazioni energetiche degli edifici e degli impianti;
- criteri generali e requisiti per l’esercizio, la manutenzione e l’ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale;
- funzioni delle regioni e delle province autonome;
- disposizioni finali;
- copertura finanziaria.
Come rilevato con soddisfazione da Confedilizia "La versione del provvedimento pubblicata in Gazzetta supera quindi la disposizione in prima battuta approvata dal Consiglio dei ministri, che prevedeva, per gli immobili sopra indicati, il divieto di trasformazione degli impianti termici centralizzati in impianti autonomi”.
Il decreto prevede, inoltre, che in tutti gli edifici esistenti con un numero di unità abitative superiore a 4, in caso di installazione o di ristrutturazione dell'impianto termico, è necessario realizzare tutti quegli interventi necessari per permettere, ove tecnicamente possibile, la contabilizzazione e la termoregolazione del calore per singola unità abitativa. Anche in questo caso, tuttavia, potranno essere segnalati gli eventuali impedimenti di natura tecnica alla realizzazione degli interventi, ovvero l'adozione di altre soluzioni impiantistiche equivalenti, che dovranno essere evidenziate nella relazione tecnica.
Per quanto concerne, infine, le disposizioni sulla periodicità minima dei controlli sugli impianti di riscaldamento, viene fissato:
- a un anno, per gli impianti alimentati a combustibile liquido o solido nonché per gli impianti uguali o superiori a 35 kW;
- a 2 anni, per gli impianti inferiori a 35 kW (le caldaiette nelle case) con anzianità di installazione superiore agli 8 anni e per gli impianti a camera aperta installati nei locali abitati;
- a 4 anni, per gli impianti inferiori a 35 kW con meno di 8 anni di anzianità.
A cura di Ilenia
Cicirello
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