IN GAZZETTA IL SECONDO DECRETO CORRETTIVO
01/08/2007
Dopo l’approvazione da parte del Consiglio dei Ministri di venerdì
scorso 27 luglio, sul supplemento ordinario n. 173 alla Gazzetta
Ufficiale n. 176 del 31 luglio 2007, è stato pubblicato il Decreto
Legislativo 31 luglio 2007, n. 113 recante “Ulteriori disposizioni
correttive e integrative del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163, recante il Codice dei contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture, a norma dell'articolo 25, comma 3, della legge
18 aprile 2005, n. 62”.
La pubblicazione del testo sulla Gazzetta Ufficiale di ieri ed in vigore da oggi 1 agosto scongiura la possibilità che gli alcuni istituti tra i quali:
I primi tre articoli sono quelli che contengono le modifiche al codice ed, in particolare contengono:
Procedura negoziata (ex Trattativa privata)
Con la modifica dell’articolo 56 del Codice, la possibilità di affidare senza gara subisce alcune limitazioni. Gli appalti di lavori, servizi e forniture non potranno essere più concessi con procedura negoziata (trattativa privata) nel caso di impossibilità di fissare prima i prezzi (lettera b) comma 1, art, 56); con la modifica, poi, dell’articolo 57 la procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara è consentita soltanto nei casi particolari definiti nel citato articolo 57.
Appalto integrato
Questione tra le più spinose che, di fatto nella versione definitiva, viste anche le divergenti posizioni dei professionisti e delle imprese, lascia insoddisfatte entrambe le categorie.
Vengono, di fatto, introdotti alcuni paletti alla piena liberalizzazione originariamente prevista ed, in particolare, con le modifiche dell’articolo 122, per le opere sotto la soglia comunitaria di 5.278 milioni di euro, l’appalto integrato è possibile soltanto per lavori di speciale complessità o in caso di progetti integrali, come definiti rispettivamente dal regolamento di cui all’articolo 5, ovvero riguardino lavori di manutenzione, restauro e scavi archeologici.
Subappalto
Con le modifiche introdotte all’articolo 118, viene prevista la sospensione dei pagamenti per gli appaltatori che non trasmettono le fatture quietanzate del subappaltatore o del cottimista . Viene, altresì, precisato, sempre nella nuova stesura dell’articolo 118 che il pagamento degli oneri della sicurezza ai subappaltatori deve avvenire senza ribasso sotto la sorveglianza della pubblica amministrazione, sentiti il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ovvero il direttore dell’esecuzione e scatta la responsabilità solidale tra appaltatore e subappaltatore sul rispetto degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.
Arbitrati
Con la modifica introdotta all’articolo 241, relativo all’arbitrato e, precisamente al comma 12 dello stesso, viene precisato che l’articolo 24 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. si interpreta come non applicabile e che, quindi, per gli arbitrati sulle opere pubbliche sono nuovamente valide le tariffe di cui al D.M. n. 398/2000 sensibilmente più basse (circa la metà) di quelle degli avvocati, originariamente previste dal citato articolo 24 della decreto legge n. 223/2006 convertito dalla legge n. 248/2006.
Tariffe professionali
Con le modifiche introdotte all’articolo 92, di fatto viene precisato che i corrispettivi sono determinati sulla base delle tariffe professionali, fatto salvo quanto previsto dal comma 12-bis dell’articolo 4 del decreto legge 2 marzo 1989, n. 65 convertito con modificazioni dalla legge 26 aprile 1989, n. 155.
In attesa di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale; riteniamo, comunque, importante allegare alla presente il testo, non ancora ufficiale, del secondo decreto correttivo ed il testo, sempre non ufficiale, del Codice dei contratti (D.Lgs. n. 163/2006) coordinato con le modifiche introdotte dal citato secondo decreto correttivo.
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La pubblicazione del testo sulla Gazzetta Ufficiale di ieri ed in vigore da oggi 1 agosto scongiura la possibilità che gli alcuni istituti tra i quali:
- l’appalto integrato nei settori ordinari (art. 53, commi 2 e 3);
- il dialogo competitivo (art. 58);
- l’accordo quadro nei settori ordinari (art. 59);
- l’ampliamento della trattativa privata ( artt. 56 e 57);
- le centrali di committenza (art. 33);
- l’abrogazione del criterio per l’aggiudicazione dei contratti relativo alla maggiore entità di lavori e servizi che il general contractor si impegna a subaffidare a terzi (art. 177, comma 4, lettera f),
I primi tre articoli sono quelli che contengono le modifiche al codice ed, in particolare contengono:
- l’art. 1 le disposizioni correttive;
- l’art. 2 le disposizioni di coordinamento;
- l’art. 3 le disposizioni per la tutela del lavoro e la vigilanza in materia di contratti pubblici.
Procedura negoziata (ex Trattativa privata)
Con la modifica dell’articolo 56 del Codice, la possibilità di affidare senza gara subisce alcune limitazioni. Gli appalti di lavori, servizi e forniture non potranno essere più concessi con procedura negoziata (trattativa privata) nel caso di impossibilità di fissare prima i prezzi (lettera b) comma 1, art, 56); con la modifica, poi, dell’articolo 57 la procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara è consentita soltanto nei casi particolari definiti nel citato articolo 57.
Appalto integrato
Questione tra le più spinose che, di fatto nella versione definitiva, viste anche le divergenti posizioni dei professionisti e delle imprese, lascia insoddisfatte entrambe le categorie.
Vengono, di fatto, introdotti alcuni paletti alla piena liberalizzazione originariamente prevista ed, in particolare, con le modifiche dell’articolo 122, per le opere sotto la soglia comunitaria di 5.278 milioni di euro, l’appalto integrato è possibile soltanto per lavori di speciale complessità o in caso di progetti integrali, come definiti rispettivamente dal regolamento di cui all’articolo 5, ovvero riguardino lavori di manutenzione, restauro e scavi archeologici.
Subappalto
Con le modifiche introdotte all’articolo 118, viene prevista la sospensione dei pagamenti per gli appaltatori che non trasmettono le fatture quietanzate del subappaltatore o del cottimista . Viene, altresì, precisato, sempre nella nuova stesura dell’articolo 118 che il pagamento degli oneri della sicurezza ai subappaltatori deve avvenire senza ribasso sotto la sorveglianza della pubblica amministrazione, sentiti il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ovvero il direttore dell’esecuzione e scatta la responsabilità solidale tra appaltatore e subappaltatore sul rispetto degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.
Arbitrati
Con la modifica introdotta all’articolo 241, relativo all’arbitrato e, precisamente al comma 12 dello stesso, viene precisato che l’articolo 24 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. si interpreta come non applicabile e che, quindi, per gli arbitrati sulle opere pubbliche sono nuovamente valide le tariffe di cui al D.M. n. 398/2000 sensibilmente più basse (circa la metà) di quelle degli avvocati, originariamente previste dal citato articolo 24 della decreto legge n. 223/2006 convertito dalla legge n. 248/2006.
Tariffe professionali
Con le modifiche introdotte all’articolo 92, di fatto viene precisato che i corrispettivi sono determinati sulla base delle tariffe professionali, fatto salvo quanto previsto dal comma 12-bis dell’articolo 4 del decreto legge 2 marzo 1989, n. 65 convertito con modificazioni dalla legge 26 aprile 1989, n. 155.
In attesa di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale; riteniamo, comunque, importante allegare alla presente il testo, non ancora ufficiale, del secondo decreto correttivo ed il testo, sempre non ufficiale, del Codice dei contratti (D.Lgs. n. 163/2006) coordinato con le modifiche introdotte dal citato secondo decreto correttivo.
A cura di Paolo
Oreto
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