IN SICILIA APPALTI DI OPERE PUBBLICHE ASSEGNATE PER SORTEGGIO

11/11/2009

La maggior parte degli appalti di opere pubbliche in Sicilia, con importi al di sotto di 5.150.000 euro, definita come soglia comunitaria, viene assegnata oggi per sorteggio. Una modalità prevista dalla legge, ma contraddittoria con l’efficienza economica (concorrenza, competitività) propria dell’appalto.

OFFERTE IDENTICHE E TAGLIO DELLE ALI
La necessità di ricorrere al sorteggio dell’impresa aggiudicataria deriva da una vistosa anomalia: la presenza nelle gare d’appalto di “offerte identiche”. Non basta.
Lo stesso sorteggio - con l'eccezione degli uffici regionali per l’espletamento gare d’appalto, i cosiddetti Urega - viene spesso effettuato senza che gli imprenditori interessati siano informati ufficialmente sulle sue modalità: tempo, luogo, procedure. Per ultimo, la media dei ribassi nelle gare siciliane è del 7 per cento, mentre è pari al 15-18 per cento in altre regioni. (1)

Come si producono queste anomalie e quali responsabilità emergono? Partiamo dall’ultima domanda.

Se a una gara d’appalto si presentano, come oggi accade, dalle duecento alle trecento imprese, tutte con un’offerta al ribasso uguale, perfino nelle quattro cifre dopo la virgola, viene subito da pensare a un accordo collusivo tra gli stessi imprenditori. Motivo per cui sono pendenti numerose inchieste presso le procure della Repubblica siciliane con l’ipotesi di tentativo di turbativa d’asta. (2) Gli imprenditori, invece, respingono l’accusa. Intanto, dicono, sarebbe arduo mettere d’accordo svariate imprese, non tutte siciliane. E, poi, visto che il presunto cartello obbliga al sorteggio, sarebbe davvero strano che un imprenditore rischiasse un’accusa di turbativa d’asta senza neppure un’aspettativa consistente di potersela aggiudicare.

Eppure, gli imprenditori presentano, insistiamo, la stessa offerta. Questo, spiegano gli esperti, nasce dal meccanismo matematico adottato per la determinazione dell’offerta aggiudicataria in applicazione delle legge siciliana sugli appalti, da ultimo modificata dalla legge regionale n. 20/07. Meccanismo che vorrebbe prevenire gli effetti negativi attribuiti, talvolta con eccessiva disinvoltura, al massimo ribasso. Il metodo è complicato da spiegare, ma non impossibile da comprendere, anche per un profano. I ribassi dei vari partecipanti vengono elencati per ordine decrescente, dal minore al maggiore. E secondo quanto stabilito dalla legge regionale 20 agosto 2007 si procede a un iniziale “taglio delle ali” pari al 50 per cento di tutte le offerte annesse. Per individuare la quantità di offerte di maggiore e minore ribasso da “tagliare” si procede a sorteggiare un numero compreso tra 11 e 40. Tale numero indica la percentuale di offerte di minor ribasso da tagliare. Il numero estratto è poi sottratto a 50 e il risultato indica la percentuale di offerte di maggior ribasso da escludere con il taglio delle ali. Successivamente, si mediano tutte le offerte rimaste in gioco e si calcola lo scarto medio aritmetico. Questo va sommato alla media delle offerte se il numero precedentemente estratto è compreso tra 11 e 24, va sottratto se compreso tra 26 e 40, non entra in gioco se il numero estratto è pari a 25. La gara, a questo punto, viene aggiudicata all’offerta pari al risultato delle suddette operazioni oppure, in mancanza, a chi più vi si avvicina per difetto. A quanto sembra questo metodo sofisticato, modificato nella sua ultima formulazione rispetto a precedenti esperienze, ha causato un effetto forcella. Nella sostanza, dopo qualche applicazione, si è riscontrato che le offerte, calcolate sui ribassi premiati nelle gare precedenti, finivano col determinare un effetto di restringimento e il ribasso di aggiudicazione pian piano convergeva verso un unico valore, oggi appunto pari a -7,3152 per cento. È inutile, a questo punto, offrire qualcosa in più o in meno rispetto a questo secondo numero magico perché si resterebbe vittima del “taglio delle ali”. E conviene, comunque, partecipare alla gara perché sono minimi i costi di calcolo e, comunque, si può sempre sperare nell’effetto lotteria che faccia vincere una gara d’appalto così da mantenere in ogni caso il fatturato che consente all’impresa edile di conservare il “patentino” per continuare a partecipare alle gare d’appalto pubbliche, la cosiddettaattestazione Soa. Ecco dimostrata, dunque, la ragione plausibile delle numerose partecipazioni con offerte tutte uguali. (3)

VERIFICA SULLE MODALITÀ DEL SORTEGGIO
C’è una stranezza, infine, da sottolineare, e riguarda il “modus operandi” frequente nei sorteggi: la mancata pubblicità. La lotta contro le infiltrazioni mafiose negli appalti imporrebbe sul punto un’immediata verifica e il ricorso a rigorose determinazioni nel caso in cui la verifica attestasse quanto oggi denunziano gli imprenditori. Una denunzia, occorre dire, in punta di lingua, forse sin troppo silenziosa e rispettosa.
Attenzione. Parliamo di appalti, il settore nel quale è massimo il rischio di un’integrazione tra economia legale ed economia mafiosa. A che servono, viene da interrogarsi, i tanti protocolli di legalità che tutelano le gare d’appalto, se poi gli appalti stessi vengono assegnati con le anomalie descritte?

di Alessandra Bonafede e Mario Centorrino

Fonte: www.lavoce.info

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(1) Questo non vuol dire che una scuola, dal presunto valore di 100, costerà in Sicilia 93 e in Lombardia, mettiamo, 85. Occorrerebbe, invece, considerare anche la mancata “cantierabilità” dei progetti esecutivi continuamente denunciata dagli imprenditori. Ancor di più, bisognerebbe confrontare i prezziari regionali attraverso i quali si stima la cosiddetta base d’asta. Invero, in Sicilia è sovente la cattiva prassi di mandare in gara progetti redatti molti anni prima e facenti riferimento a prezzari vetusti che non permettono alle imprese di formulare un’offerta seria e congrua. Fenomeni di “cattiva amministrazione” che, grazie ai ricorsi al Tar da parte di alcune associazioni di categoria si spera vadano a scemare.
(2) Articolo 353 codice penale.
(3) Trova conferma così una tesi sconcertante emersa in una delle pochissime ricerche sul tema (Ance Catania, “Andamento dei ribassi di aggiudicazione in Sicilia”, studio condotto a luglio 2009). In Sicilia, almeno analizzando la rilevazione dei ribassi di aggiudicazione e correlandoli ai contenuti delle varie leggi sugli appalti succedutesi dal 1993 ad oggi, la percentuale di ribasso (offerta) che propone l’impresa dipende dalla norma vigente e non dalle caratteristiche del progetto. Ancor di più l’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici sia nella relazione al disegno di legge (poi divenuto Lr 20/07), che successivamente in risposta delle numerosissime segnalazioni inoltrate dagli enti appaltanti sul fenomeno dei ribassi uguali, ha evidenziato che “le offerte non scaturiscono da un’analisi dei costi e dell’utile d’impresa, ma semplicemente da una stima del valore medio di aggiudicazione basata sui risultati di precedenti gare che si è attestato intorno al 7/8 per cento”.


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