IN VIGORE IL CODICE DEONTOLOGICO PER ARCHITETTI, PIANIFICATORI TERRITORIALI, PAESAGGISTI, CONSERVATORI, ARCHITETTI IUNIOR E PIANIFICATORI TERRITORIALI IUNIOR

10/09/2009

Il Consiglio Nazionale Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori ha approvato i nuovi Codici Deontologici relativi alla professione di Architetto, Pianificatore Territoriale, Paesaggista, Conservatori dei Beni Architettonici ed Ambientali Italiani, Architetto Iunior e Pianificatore Territoriale Iunior.

I testi dei codici, in vigore già dall'1 settembre scorso e scaturiti da un confronto con le strutture ordinistiche locali, con gli esiti delle Conferenze degli Ordini di Parma (maggio 2007) e Caserta (dicembre 2007), e con i contenuti del Congresso Nazionale di Palermo del febbraio 2008, sono stati redatti tenendo conto delle valutazioni ed indicazioni espresse dall'Antistrust (leggi articolo), con particolare riferimento alle disposizioni sulla concorrenza e sulle Tariffe professionali; vengono confermate le norme sulla pubblicità e sull'informativa già modificate nel 2007.

Il nuovo codice deontologico è composto da 50 articoli suddivisi nei seguenti 8 titoli:
  • Titolo I - Parte generale (art. 1)
  • Titolo II - Principi e doveri generali (art. 2-10)
  • Titolo III - Rapporti esterni (art. 11-22)
  • Titolo IV - Rapporti interni (art. 23-24)
  • Titolo V - Esercizio professionale (art. 25-42)
  • Titolo VI - Potestà disciplinare (art. 43-46)
  • Titolo VII - Sanzioni (art. 47)
  • Titolo VIII - Disposizioni transitorie e finali (art. 48-50)
Di particolare importanza l'articolo 24 in cui vengono definiti i rapporti con i tirocinanti precisando che l'Architetto è tenuto a prestare in modo disinteressato il proprio insegnamento professionale e a compiere quanto necessario per assicurare ad essi il sostanziale adempimento della pratica professionale, con particolare cura per le regole deontologiche.
Viene precisato anche che l'Architetto deve improntare il rapporto con chi svolge il tirocinio presso il suo studio alla massima chiarezza e trasparenza, con particolare attenzione ai compiti e alle modalità di espletamento dello stesso.

Viene introdotto, all'art. 7, il dovere di aggiornamento della propria preparazione professionale, tanto che costituisce aggravante il mancato o non corretto adempimento dell'incarico professionale, per l'inosservanza di curare costantemente la propria preparazione.
In riferimento, poi, alla concorrenza sleale, nell'articolo 13 viene precisato che nell'esercizio professionale i seguenti comportamenti possono assumere rilevanza:
a) attribuirsi come proprio il risultato della prestazione professionale di altro professionista;
b) Il compimento, con qualsiasi mezzo, di atti idonei a creare confusione con il risultato di prestazioni professionali altrui;
c) la diffusione di notizie e apprezzamenti circa l'attività di un professionista idonei a determinarne il discredito;
d) il compimento di atti preordinati ad arrecare pregiudizio all'attività di altro professionista;
e) la qualificazione con modalità o l'uso di segni distintivi dello studio professionale idonei a produrre confusione con altro professionista.

Il codice deontologico potrà essere aggiornato con delibera del consiglio nazionale, sentiti gli Ordini provinciali, entro il mese di marzo di ogni anno.

A cura di Ilenia Cicirello


© Riproduzione riservata