INCAMERAMENTO CAUZIONE PROVVISORIA E REGOLARITA' DURC
01/12/2009
La regolarità della posizione contributiva e
fiscale delle imprese partecipanti ad una gara d'appalto
per l'aggiudicazione di un pubblico lavoro deve essere
comprovata al momento della presentazione
dell'offerta e assicurata nei momenti successivi alla
presentazione dell'offerta e anche successivamente
l'aggiudicazione. L’irregolarità del DURC risulta, dunque, essere
un motivo sufficiente per avviare il procedimento di
annullamento dell’aggiudicazione e procedere con
l’incameramento della cauzione provvisoria.
Lo ha affermato la Sezione Quinta del Consiglio di Stato che, con la sentenza n. 7255, ha fornito nuove ed interessanti informazioni in merito all’esclusione di un’impresa a seguito della sua irregolarità contributiva, ma soprattutto in merito alla legittimità di un Ente a procedere con l’incameramento della cauzione provvisoria. Come già affermato dalla stessa sezione del Consiglio di Stato (sentenza n. 4789 del 28 giugno 2004), tra le funzioni della cauzione provvisoria vi è quella di garantire la veridicità delle dichiarazioni fornite dalle imprese in sede di partecipazione alle gare in ordine al possesso dei requisiti stabiliti dal bando, al fine di assicurare serietà e correttezza all’intero procedimento di gara e di liquidare forfetariamente il danno subito dalla stazione appaltante. Il suo incameramento è, quindi, conseguenza diretta ed automatica dell’inadempimento del partecipante. Tale funzione non viene meno per effetto dell’aggiudicazione provvisoria, quando questa risulti comunque superata per effetto della successiva esclusione dell’impresa aggiudicataria per assenza dei requisiti partecipativi.
Da segnalare, inoltre, che, come già affermato in altre sentenze (leggi news), l’irregolarità della posizione contributiva e fiscale di un’impresa partecipanti ad una gara d'appalto per l'aggiudicazione di un pubblico lavoro non può essere sanata ex post, ma deve essere comprovata al momento della presentazione dell'offerta e assicurata nei momenti successivi alla presentazione dell'offerta e anche successivamente l'aggiudicazione. Per tale motivo, l’amministrazione che dopo l’aggiudicazione provvisoria apprende, in base al DURC, l’irregolarità contributiva dell’impresa aggiudicatrice, non può far altro che avviare il procedimento di annullamento dell’aggiudicazione, in quanto ammettere la regolarizzazione ex post di un soggetto non in possesso di uno dei requisiti richiesti dalla legge e dal bando, quale quello della regolarità contributiva, comporterebbe una palese violazione della regola della par condicio tra i concorrenti ed una evidente disparità di trattamento nei confronti delle imprese che possedevano i medesimi requisiti al momento della presentazione della domanda.
Da segnalare, inoltre, che nel caso in questione, l’impresa ricorrente, contestava alla stazione appaltante la mancata applicazione del requisito della gravità della violazione, rilevando che l’irregolarità contributiva era avvenuta per un esiguo importo (2.016,19 euro). Su questo punto, i giudici del Consiglio di Stato, seguendo la linea del TAR, ha considerato inapplicabile alla fattispecie l’art. 38, comma 1, lett. i) D.Lgs. n. 163/2006, che ha introdotto la connotazione di gravità della violazione, per essere tale disposizione entrata in vigore successivamente sia alla pubblicazione del bando che alla data di scadenza della domanda di partecipazione.
Accedi al FOCUS DURC e leggi tutto sull’argomento.
© Riproduzione riservata
Lo ha affermato la Sezione Quinta del Consiglio di Stato che, con la sentenza n. 7255, ha fornito nuove ed interessanti informazioni in merito all’esclusione di un’impresa a seguito della sua irregolarità contributiva, ma soprattutto in merito alla legittimità di un Ente a procedere con l’incameramento della cauzione provvisoria. Come già affermato dalla stessa sezione del Consiglio di Stato (sentenza n. 4789 del 28 giugno 2004), tra le funzioni della cauzione provvisoria vi è quella di garantire la veridicità delle dichiarazioni fornite dalle imprese in sede di partecipazione alle gare in ordine al possesso dei requisiti stabiliti dal bando, al fine di assicurare serietà e correttezza all’intero procedimento di gara e di liquidare forfetariamente il danno subito dalla stazione appaltante. Il suo incameramento è, quindi, conseguenza diretta ed automatica dell’inadempimento del partecipante. Tale funzione non viene meno per effetto dell’aggiudicazione provvisoria, quando questa risulti comunque superata per effetto della successiva esclusione dell’impresa aggiudicataria per assenza dei requisiti partecipativi.
Da segnalare, inoltre, che, come già affermato in altre sentenze (leggi news), l’irregolarità della posizione contributiva e fiscale di un’impresa partecipanti ad una gara d'appalto per l'aggiudicazione di un pubblico lavoro non può essere sanata ex post, ma deve essere comprovata al momento della presentazione dell'offerta e assicurata nei momenti successivi alla presentazione dell'offerta e anche successivamente l'aggiudicazione. Per tale motivo, l’amministrazione che dopo l’aggiudicazione provvisoria apprende, in base al DURC, l’irregolarità contributiva dell’impresa aggiudicatrice, non può far altro che avviare il procedimento di annullamento dell’aggiudicazione, in quanto ammettere la regolarizzazione ex post di un soggetto non in possesso di uno dei requisiti richiesti dalla legge e dal bando, quale quello della regolarità contributiva, comporterebbe una palese violazione della regola della par condicio tra i concorrenti ed una evidente disparità di trattamento nei confronti delle imprese che possedevano i medesimi requisiti al momento della presentazione della domanda.
Da segnalare, inoltre, che nel caso in questione, l’impresa ricorrente, contestava alla stazione appaltante la mancata applicazione del requisito della gravità della violazione, rilevando che l’irregolarità contributiva era avvenuta per un esiguo importo (2.016,19 euro). Su questo punto, i giudici del Consiglio di Stato, seguendo la linea del TAR, ha considerato inapplicabile alla fattispecie l’art. 38, comma 1, lett. i) D.Lgs. n. 163/2006, che ha introdotto la connotazione di gravità della violazione, per essere tale disposizione entrata in vigore successivamente sia alla pubblicazione del bando che alla data di scadenza della domanda di partecipazione.
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A cura di Ilenia
Cicirello
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