INCARICHI AL DI SOTTO DI 100.000 EURO
08/02/2006
L'Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici con la
Determinazione n. 1 del 19 gennaio 2006 definisce nuove regole per
l'affidamento dei servizi di ingegneria di importo inferiore a
100.000 euro.
Il provvedimento fornisce alle stazioni appaltanti indicazioni per l'applicazione dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza sanciti dalla Legge comunitaria n. 62/2005. Prima di tale legge, che ha modificato l'art. 17 della Legge 11 febbraio n. 109/1994 (Merloni), gli incarichi di progettazione sotto i 100.000 euro potevano essere affidati ad un professionista di fiducia.
A seguito dei rilievi formulati dalla Commissione europea, il legislatore nazionale, con la Legge 18 aprile 2005, n. 62, ha proceduto alla modifica dell'art. 17 della Legge 11 febbraio 1994, n. 109 stabilendo che per l'affidamento di incarichi di progettazione ovvero di direzione dei lavori, il cui importo stimato è inferiore a 100.000 euro, le stazioni appaltanti, per il tramite del responsabile del procedimento, possono procedere all'affidamento nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza.
Affinché sia assicurata una concreta concorrenza, occorre pertanto garantire il rispetto della par condicio nei confronti di tutti i concorrenti in ordine alla valutazione comparativa dei requisiti da essi posseduti e verificare l'assenza di clausole che producano un effetto preclusivo all'accesso dei potenziali concorrenti all'appalto.
Peraltro, in ordine alla possibilità di istituire un elenco di professionisti presso le singole stazioni appaltanti l'Autorità rileva come lo stesso possa ritenersi ammissibile nei limiti in cui vengano previsti idonei meccanismi riguardanti il relativo aggiornamento periodico, anche semestrale, in modo che risulti garantito ai professioni in possesso dei prescritti requisiti il diritto di iscriversi all'albo stesso, senza limitazioni temporali.
Quando l'amministrazione intenda effettuare la scelta di istituire l'albo di professionisti, deve preliminarmente garantire, tra l'altro:
- il principio della rotazione;
- il divieto di cumulo degli incarichi;
- la correlazione dell'esperienza pregressa alle tipologie progettuali.
Relativamente al principio della parità di trattamento viene tradotto nell'obbligo di instaurare apposita procedura negoziata, in analogia a quanto prescritto dall'articolo 78 del D.P.R. n. 554/1999 e s.m.i., nella quale si procede alla comparazione dei requisiti posseduti da tutti i concorrenti, con applicazione, per ciascuno di essi, dei medesimi criteri selettivi.
I requisiti richiesti ai partecipanti alla selezione dovranno essere proporzionali all'incarico da affidare, con ciò escludendosi la possibilità di richiedere i requisiti previsti per incarichi appartenenti a fasce di importo superiore a 100.000 euro.
In conclusione i servizi di ingegneria di importo inferiore a 100.000 euro devono essere affidati previo esperimento di una procedura competitiva e comparativa, che dovrà essere preceduta dalla pubblicazione di un avviso, divulgato con modalità adeguate alla rilevanza dell'affidamento, tenendo anche conto del contesto ambientale e di mercato nel quale operano le stazioni appaltanti, quali ad esempio l'Albo pretorio, il sito internet (ove disponibile), ovvero l'Albo della stazione appaltante e diffuso ai rispettivi Ordini professionali, al fine di raggiungere la più ampia sfera di potenziali professionisti interessati all'affidamento.
© Riproduzione riservata
Il provvedimento fornisce alle stazioni appaltanti indicazioni per l'applicazione dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza sanciti dalla Legge comunitaria n. 62/2005. Prima di tale legge, che ha modificato l'art. 17 della Legge 11 febbraio n. 109/1994 (Merloni), gli incarichi di progettazione sotto i 100.000 euro potevano essere affidati ad un professionista di fiducia.
A seguito dei rilievi formulati dalla Commissione europea, il legislatore nazionale, con la Legge 18 aprile 2005, n. 62, ha proceduto alla modifica dell'art. 17 della Legge 11 febbraio 1994, n. 109 stabilendo che per l'affidamento di incarichi di progettazione ovvero di direzione dei lavori, il cui importo stimato è inferiore a 100.000 euro, le stazioni appaltanti, per il tramite del responsabile del procedimento, possono procedere all'affidamento nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza.
Affinché sia assicurata una concreta concorrenza, occorre pertanto garantire il rispetto della par condicio nei confronti di tutti i concorrenti in ordine alla valutazione comparativa dei requisiti da essi posseduti e verificare l'assenza di clausole che producano un effetto preclusivo all'accesso dei potenziali concorrenti all'appalto.
Peraltro, in ordine alla possibilità di istituire un elenco di professionisti presso le singole stazioni appaltanti l'Autorità rileva come lo stesso possa ritenersi ammissibile nei limiti in cui vengano previsti idonei meccanismi riguardanti il relativo aggiornamento periodico, anche semestrale, in modo che risulti garantito ai professioni in possesso dei prescritti requisiti il diritto di iscriversi all'albo stesso, senza limitazioni temporali.
Quando l'amministrazione intenda effettuare la scelta di istituire l'albo di professionisti, deve preliminarmente garantire, tra l'altro:
- il principio della rotazione;
- il divieto di cumulo degli incarichi;
- la correlazione dell'esperienza pregressa alle tipologie progettuali.
Relativamente al principio della parità di trattamento viene tradotto nell'obbligo di instaurare apposita procedura negoziata, in analogia a quanto prescritto dall'articolo 78 del D.P.R. n. 554/1999 e s.m.i., nella quale si procede alla comparazione dei requisiti posseduti da tutti i concorrenti, con applicazione, per ciascuno di essi, dei medesimi criteri selettivi.
I requisiti richiesti ai partecipanti alla selezione dovranno essere proporzionali all'incarico da affidare, con ciò escludendosi la possibilità di richiedere i requisiti previsti per incarichi appartenenti a fasce di importo superiore a 100.000 euro.
In conclusione i servizi di ingegneria di importo inferiore a 100.000 euro devono essere affidati previo esperimento di una procedura competitiva e comparativa, che dovrà essere preceduta dalla pubblicazione di un avviso, divulgato con modalità adeguate alla rilevanza dell'affidamento, tenendo anche conto del contesto ambientale e di mercato nel quale operano le stazioni appaltanti, quali ad esempio l'Albo pretorio, il sito internet (ove disponibile), ovvero l'Albo della stazione appaltante e diffuso ai rispettivi Ordini professionali, al fine di raggiungere la più ampia sfera di potenziali professionisti interessati all'affidamento.
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