INCENTIVI PROGETTAZIONE

02/05/2006

Ritorniamo sull’argomento relativo alla progettazione, per chiarire che nel nuovo "Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture" il problema relativo agli incentivi per la progettazione interna dei dipendenti pubblici che si trascinava ormai dal 1994, anno di entrata in vigore della legge n. 109/1994.

Il comma 5 dell’articolo 92 del nuovo Codice definisce in maniera definitiva tale problema ed infatti viene previsto che per la progettazione venga ripartita per ogni singola opera o lavoro, con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata e assunti in un regolamento adottato dall'amministrazione, tra il responsabile del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonché tra i loro collaboratori " Una somma non superiore al due per cento dell'importo posto a base di gara di un'opera o di un lavoro, comprensiva anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell’amministrazione"
In definitiva viene sancito con il citato comma 5 che la percentuale è del 2 per cento e che tale percentuale è al lordo degli oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell’Ente.

Viene definito, altresì, con il comma 6, sempre dell’articolo 92, che nel caso di pianificazione urbanistica eseguita dai dipendenti pubblici, il trenta per cento della tariffa professionale relativa alla redazione di un atto di pianificazione comunque denominato è ripartito, con le modalità e i criteri previsti nel regolamento tra i dipendenti dell'amministrazione aggiudicatrice che lo abbiano redatto

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Artt. 57-90-91-92 .rtf

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