IRAP e Professioni, niente autonoma organizzazione in caso di collaboratore con mansioni esecutive
18/05/2016
Niente Imposta Regionale sulle Attività Produttive (IRAP) in caso di professionisti che si avvalgono in modo non occasionale di lavoro altrui che non superi la soglia dell'impiego di un collaboratore che esplichi mansioni di segreteria ovvero meramente esecutive.
È questo il contenuto dell'interessante sentenza n. 9451 del 10/05/2016, con la quale la Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso presentato dall'Agenzia delle Entrate contro una precedente sentenza della Commissione tributaria che rigettandone l'appello, ha riconosciuto ad un professionista il diritto al rimborso dell'IRAP versata per mancanza dell'autonoma organizzazione, ovvero del requisito necessario per l'imposizione dell'imposta.
Ricordiamo, infatti, che come più volte rilevato dalla giurisprudenza, costituisce presupposto impositivo l'attività autonomamente organizzata che ricorre quando il contribuente:
- sia sotto qualsiasi forma il responsabile della organizzazione e non sia inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità o interesse;
- impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l'id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l'esercizio della attività in assenza di organizzazione oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui.
Nel caso di specie, il giudice d'appello, rilevato che nello
svolgimento dell'attività professionale il contribuente si avvaleva
"solo di un lavoratore dipendente con mansioni di segretario e di
beni strumentali minimi", ha ritenuto che "la presenza minimale di
strumenti e di collaborazione non costituiva autonoma
organizzazione" ai sensi dell'art. 2 del d.lgs. 18 dicembre 1997,
n. 446. Secondo la sezione tributaria, infatti, l'art. 2 del d.lgs.
n. 446/1997, richiede unicamente la presenza di un'organizzazione
autonoma senza fissare alcun limite quantitativo diverso da quello
insito nel concetto stesso evocato dalle parole usate che, a loro
volta, postulano soltanto l'esistenza di uno o più elementi
suscettibili di combinarsi con il lavoro dell'interessato,
potenziandone le possibilità. Non occorre, quindi, che si tratti di
una struttura d'importanza prevalente rispetto al lavoro del
titolare o addirittura in grado di generare profitti anche senza di
lui, ma è sufficiente che vi sia un insieme tale da porre il
professionista in una condizione più favorevole di quella in cui si
sarebbe trovato senza di esso.
La maggiore o minore consistenza di tale insieme non è dunque
importante purché, ben s'intende, si tratti di fattori che non
siano tutto sommato trascurabili, bensì capaci di fornire un
effettivo qualcosa in più al lavoratore autonomo.
La tesi è stata confermata dalla Suprema Corte che ha ribadito un concetto più volte espresso e per il quale il requisito dell'autonoma organizzazione, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente:
- sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell'organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse;
- impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l'id quod pleruraque accidit, il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui che superi la soglia dell'impiego di un collaboratore che esplichi mansioni di segreteria ovvero meramente esecutive.
A cura di Redazione LavoriPubblici.it
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