ISCRIZION I NELLE SEZIONI A e B

18/05/2006

L’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n. 59/E del 12 maggio scorso, entra nel merito della iscrizione all’albo professionale dell’ordine degli ingegneri e della relativa tassa sulle concessioni governative.
L’Agenzia spiega, riferendosi al DPR n. 328/2001 l’articolazione delle sezioni (Sezione A e sezione B) relativa a coloro che sono in possesso di laurea specialistica ed a coloro che sono in possesso di laurea ed l’articolazione nei settori:
  • civile ed ambientale;
  • industriale;
  • dell’informazione.
Agli iscritti nella sezione A spettano i seguenti titoli professionali:
  1. agli iscritti al settore civile e ambientale, spetta il titolo di ingegnere civile ambientale;
  2. agli iscritti al settore industriale, spetta il titolo di ingegnere industriale;
  3. agli iscritti nel settore dell’informazione, spetta il titolo di ingegnere dell’informazione.
Agli iscritti nella sezione B spettano i seguenti titoli professionali:
  1. agli iscritti nel settore civile e ambientale, spetta il titolo di ingegnere civile e ambientale iunior;
  2. agli iscritti al settore industriale, spetta il titolo di ingegnere industriale iunior;
  3. agli iscritti al settore dell’informazione, spetta il titolo di ingegnere dell’informazione junior.
La risoluzione chiarisce anche che nel caso di passaggio dalla sezione B alla sezione A dell'Albo professionale dell'Ordine degli Ingegneri la prevista tassa sulle concessioni governative è nuovamente dovuta poiché la nuova iscrizione comporta la possibilità di svolgere l’attività professionale di ingegnere, prevista in un determinato settore, senza limitazioni mentre l’iscrizione al corrispondente settore della sezione B comporta l’esercizio dell’attività nei limiti precisati all’articolo 46, comma 3 del citato DPR n. 380/2001.

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