IV Conto Energia pubblicato in Gazzetta: Decreto Ministero dello Sviluppo Economico 5 maggio 2011

13/05/2011

Dovrebbe essere terminato il clima di incertezza che aleggiava sugli impianti fotovoltaici italiani: è arrivato il IV Conto Energia. È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 12 maggio 2011, n. 109 il Decreto Ministero dello Sviluppo Economico 5 maggio 2011 recante "Incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti solari fotovoltaici" e contenente il nuovo sistema di incentivazione che partirà l'1 giugno prossimo (non l'1 settembre come si diceva inizialmente) al fine di dare stabilità e prospettive di lungo periodo al mercato fino al raggiungimento della competitività tecnologica. Anticipiamo subito che gli obiettivi per i grandi impianti sono stati notevolmente ridotti rispetto all'ultima bozza.

Il decreto si applica agli impianti fotovoltaici che entrano in esercizio in data successiva al 31 maggio 2011 e fino al 31 dicembre 2016, per un obiettivo indicativo di potenza installata a livello nazionale di circa 23.000 MW, corrispondente ad un costo indicativo cumulato annuo degli incentivi stimabile tra 6 e 7 miliardi di euro. Come stabilito dall'art. 2 del decreto, il regime di sostegno è assicurato secondo obiettivi indicativi di progressione temporale della potenza installata coerenti con previsioni annuali di spesa. Fatte salve le disposizioni transitorie per l’accesso agli incentivi definite per gli anni 2011 e 2012, il superamento dei costi annui indicativi definiti per ciascun anno o frazione di anno non limita l’accesso alle tariffe incentivanti, ma determina una riduzione aggiuntiva delle stesse per il periodo successivo, tenuto conto del costo indicativo cumulato. Al raggiungimento del minore dei valori di costo indicativo cumulato annuo, con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza unificata, possono essere riviste le modalità di incentivazione di cui al presente decreto, favorendo in ogni caso l’ulteriore sviluppo del settore.

Come già visto nella lettura dell'ultima bozza, il nuovo sistema di incentivazione prevede tagli alle agevolazioni per gli impianti di grandi dimensioni e delle strategie per arrestare le speculazioni. Per quanto concerne gli Obiettivi di potenza, sono definiti in riferimento a ciascun periodo e per la seguente tipologia di impianti:
  • impianti fotovoltaici solari (piccoli e grandi) definiti al titolo II del decreto;
  • impianti fotovoltaici integrati con caratteristiche innovative definiti al titolo III;
  • impianti a concentrazione di cui al titolo IV.

Per quanto concerne la prima tipologia di impianti, gli obiettivi per i grandi impianti sono stati notevolmente ridotti rispetto all'ultima bozza ed in particolare:
 
01/06/2011
31/12/2011
I sem
2012
II sem
2012
Totale
limite di costo (ML€)
300
150
130
580
Obiettivi indicativi di potenza (MW)
1.200
770
720
2.690


Per i piccoli impianti, dall'1 giugno 2011 e per tutto il 2012, non ci sono limiti di costo annuo, fatte salve delle riduzioni programmate alle tariffe incentivanti, previste dall'allegato 5.

Per gli anni dal 2013 al 2016, gli obiettivi sono:
2013
2014
2015
2016
 
I sem
II sem
I sem
II sem
I sem
II sem
I sem
II sem
TOTALE
Livelli di costo
(ML€)
240
240
200
200
155
155
86
86
1.361
Obiettivi indicativi
di potenza (MW)
1.115
1.225
1.130
1.300
1.140
1.340
1.040
1.480
9.770

Per gli impianti fotovoltaici integrati con caratteristiche innovative (titolo III) e per quelli a concentrazione (titolo IV) gli obiettivi sono:
 
Tipologia
di impianto
I semestre
2013
II semestre
2013
I semestre
2014
II semestre
2014
titolo IV
19
26
32
38
titolo IV
50
70
90
110


Per quanto concerne le tariffe incentivanti, rimandiamo all'allegato 5 de decreto.

Le tariffe incentivanti sono cumulabili esclusivamente con i seguenti benefici e contributi pubblici finalizzati alla realizzazione dell'impianto:
  • contributi in conto capitale in misura non superiore al 30% del costo di investimento per impianti fotovoltaici realizzati su edifici aventi potenza nominale non superiore a 20 kW;
  • contributi in conto capitale fino al 60% del costo di investimento per impianti fotovoltaici che siano realizzati su scuole pubbliche o paritarie di qualunque ordine e grado ed il cui il soggetto responsabile sia la scuola ovvero il soggetto proprietario dell'edificio scolastico, nonché su strutture sanitarie pubbliche e su superfici ed immobili di strutture militari e penitenziarie, ovvero su superfici e immobili o loro pertinenze di proprietà di enti locali o di regioni e province autonome;
  • contributi in conto capitale in misura non superiore al 30% del costo di investimento per impianti fotovoltaici che siano realizzati su edifici pubblici diversi dai precedenti, ovvero su edifici di proprietà di organizzazioni non lucrative di utilità sociale che provvedono alla prestazione di servizi sociali affidati da enti locali, ed il cui soggetto responsabile sia l'ente pubblico o l'organizzazione non lucrativa di utilità sociale;
  • contributi in conto capitale in misura non superiore al 30% del costo di investimento per impianti fotovoltaici realizzati su aree oggetto di interventi di bonifica, ubicate all'interno di siti contaminati come definiti dall'art. 240 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, purché il soggetto responsabile dell'impianto assuma la diretta responsabilità delle preventive operazioni di bonifica; i predetti contributi non sono cumulabili con il premio di cui all'art. 14, comma 1, lettera a);
  • contributi in conto capitale in misura non superiore al 30% del costo di investimento per impianti fotovoltaici integrati con caratteristiche innovative;
  • contributi in conto capitale in misura non superiore al 30% del costo di investimento per impianti fotovoltaici a concentrazione;
  • finanziamenti a tasso agevolato erogati in attuazione dell'art. 1, comma 1111, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
  • benefici conseguenti all'accesso a fondi di garanzia e di rotazione istituiti da enti locali o regioni e province autonome.

Per accedere alle tariffe incentivanti (2011-2012), i grandi impianti devono:
  • essere inscritti al registro per i grandi impianti, inviando la documentazione prevista (allegato 3-A) al GSE:
    • per il 2011 le richieste devono pervenire dal 20 maggio al 30 giugno 2011; in caso di disponibilità le iscrizioni verranno riaperte dal 15 settembre al 30 settembre 2011;
    • per il 2012 il primo periodo di iscrizione è dall'1 al 30 novembre 2011 e il secondo (in caso di disponibilità) dall'1 al 31 gennaio 2012.
  • inviare entro 7 mesi dalla data di pubblicazione della graduatoria degli impianti iscritti al registro la certificazione di fine lavori dell'impianto. In caso di impianti di potenza superiore a 1 MW il termine è prorogato a 9 mesi.

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A cura di Ilenia Cicirello


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Documenti Allegati

Decreto