IVA: Da oggi passa dal 21% al 22%
01/10/2013
L’Agenzia delle Entrate fornisce le prime indicazioni
sull’applicazione della nuova aliquota Iva al 22% che scatta
da oggi.
L’articolo 40, comma 1- ter del decreto legge 6 luglio 2011 n. 98 (come da ultimo modificato dall’art. 11, comma 1, lett. a) del decr eto legge 28 giugno 2013, n. 76) ha disposto l’aumento dell’aliquota Iva ordinaria dal 21 al 22% a decorrere dal 1° ottobre 2013.
Pertanto, gli operatori economici dovranno applicare, già da oggi, la nuova aliquota. Come già chiarito in passato, quando entrò in vigore l’aliquota ordinaria del 21%, qualora nella fase di prima applicazione ragioni di ordine tecnico impediscano di adeguare in modo rapido i software per la fatturazi one e i misuratori fiscali, gli operatori potranno regolarizzare le fatture eventualmente emesse e i corrispettivi annotati in modo non corretto effettuando la variazione in aumento (art. 26, primo comma, del DPR n. 633 del 1972). La regolarizzazione non comporterà a lcuna sanzione se la maggiore imposta collegata all’aumento dell’aliquota verrà c omunque versata nei termini indicati dalla circolare n. 45/E del 12 ottobre 2011, cui si rinvia per gli ulteriori chiarimenti.
In particolare, sarà possibile effettuare il versam ento dell’Iva a debito, incrementato degli interessi eventualmente dovuti, senza applica zione delle sanzioni entro i seguenti termini.
Liquidazione periodica mensile
Periodo di fatturazione: ottobre e novembre 2013
Termine versamento: 27 dicembre 2013 (data del versamento acconto IVA)
Liquidazione periodica mensile
Periodo di fatturazione: dicembre 2013
Termine versamento: 16 marzo 2014 (data termine liquidazione annuale)
Liquidazione periodica trimestrale
Periodo di fatturazione: quarto trimestre 2013
Termine versamento: 16 marzo 2014 (data termine liquidazione annuale)
Entro i termini indicati dovranno quindi essere regolarizzate, ai sensi dell’articolo 26 del DPR n. 633, le fatture erroneamente emesse con la minor aliquota del 21%.
Fonte: Agenzia delle Entrate
© Riproduzione riservata
L’articolo 40, comma 1- ter del decreto legge 6 luglio 2011 n. 98 (come da ultimo modificato dall’art. 11, comma 1, lett. a) del decr eto legge 28 giugno 2013, n. 76) ha disposto l’aumento dell’aliquota Iva ordinaria dal 21 al 22% a decorrere dal 1° ottobre 2013.
Pertanto, gli operatori economici dovranno applicare, già da oggi, la nuova aliquota. Come già chiarito in passato, quando entrò in vigore l’aliquota ordinaria del 21%, qualora nella fase di prima applicazione ragioni di ordine tecnico impediscano di adeguare in modo rapido i software per la fatturazi one e i misuratori fiscali, gli operatori potranno regolarizzare le fatture eventualmente emesse e i corrispettivi annotati in modo non corretto effettuando la variazione in aumento (art. 26, primo comma, del DPR n. 633 del 1972). La regolarizzazione non comporterà a lcuna sanzione se la maggiore imposta collegata all’aumento dell’aliquota verrà c omunque versata nei termini indicati dalla circolare n. 45/E del 12 ottobre 2011, cui si rinvia per gli ulteriori chiarimenti.
In particolare, sarà possibile effettuare il versam ento dell’Iva a debito, incrementato degli interessi eventualmente dovuti, senza applica zione delle sanzioni entro i seguenti termini.
Liquidazione periodica mensile
Periodo di fatturazione: ottobre e novembre 2013
Termine versamento: 27 dicembre 2013 (data del versamento acconto IVA)
Liquidazione periodica mensile
Periodo di fatturazione: dicembre 2013
Termine versamento: 16 marzo 2014 (data termine liquidazione annuale)
Liquidazione periodica trimestrale
Periodo di fatturazione: quarto trimestre 2013
Termine versamento: 16 marzo 2014 (data termine liquidazione annuale)
Entro i termini indicati dovranno quindi essere regolarizzate, ai sensi dell’articolo 26 del DPR n. 633, le fatture erroneamente emesse con la minor aliquota del 21%.
Fonte: Agenzia delle Entrate
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