IVA LA 10% SOLTANTO IN DETERMINATE CONDIZIONI

19/02/2009

L’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n. 41/E del 17 febbraio scorso fornisce alcune indicazioni in risposta all’istanza di interpello con cui veniva chiesto se era possibile applicare l’aliquota IVA ridotta del 10 % ad alcuni lavori di recupero consistenti tra l’altro nella “rimozione delle pavimentazioni esistenti, sia carrabili che pedonali e del sistema di pubblica illuminazione sia pedonale che stradale esistente, previo rilevamento strumentale dello stato dei luoghi, rifacimento delle pavimentazioni carrabili con riposizionamento delle basi basaltiche rimosse, in alcuni tratti, e nuova pavimentazione dello stesso materiale, rifacimento dei percorsi pedonali (marciapiedi e Viale …) con pavimentazione in basalto e granito con definizione di nuove quote altimetriche di nuovo disegno, rete di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche, canalizzazioni elettriche con esclusione della posa in opera dei cavi elettrici e degli organi illuminanti, rimozione degli elementi di arredo urbano e messa in opera di nuovi elementi, posa in opera di nuove alberature, restauro di elementi architettonici quali piastrini, balaustre, muri di contenimento, realizzazione di nicchie espositive, opere varie di finitura”.

L’Agenzia, nella risoluzione ricorda, innanzitutto, che la tabella A, parte III, allegata al Dpr 633/1972 prevede l’applicazione dell’Iva al 10% tra l'altro, per la realizzazione degli interventi di recupero di cui alle lettere c) e d) ed e) dell'art. 31 della legge 5 agosto 1978 n. 457, concernenti interventi di:
  • di restauro e risanamento conservativo (lettera c)
  • di ristrutturazione edilizia (lettera d)
  • di ristrutturazione urbanistica (lettera e),
e precisa, anche, che gli interventi di restauro e risanamento conservativo, sono quelli rivolti a conservare l’organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell’organismo stesso mentre gli interventi di ristrutturazione edilizia sono quelli rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare a un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente.
Per gli interventi di ristrutturazione urbanistica di cui alla lett. e) dell’art. 31 della legge 457/1978, invece, l’Agenzia ha più volte chiarito che l’elemento caratterizzante tale tipologia di interventi, consiste nella sostituzione dell’esistente tessuto urbanistico edilizio, ovvero nell’eliminazione di alcune strutture edilizie esistenti (mediante demolizione di strutture fatiscenti) e nella realizzazione di altre diverse, mediante un insieme sistematico di interventi edilizi, che comprende la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale.

L'applicazione dell’aliquota ridotta è stata riconosciuta, anche, in occasione dei seguenti interventi urbanistici:
  • demolizione nel centro storico di un fabbricato degradato e costruzione sull’area di risulta di un parcheggio multipiano e di un fabbricato a uso abitativo (cfr. ris. min. n. 430395 del 24 settembre 1991);
  • ampliamento di uno stabilimento inserito nel piano di recupero di un’intera zona sottoposta a tutela ambientale (ris. min. n. 501157 del 17 dicembre 1991);
  • consolidamento o trasferimento di un intero centro abitato mediante la costruzione di un nuovo centro cittadino (ris. min. n. 501044 del 16 dicembre 1991).
Per ultimo, anche, che con riferimento a lavori relativi ad opere viarie, nella risoluzione n. 202/E del 19 maggio 2008, è stato precisato che i lavori di ammodernamento, sistemazione, pavimentazione di strada, non essendo riconducibili nel concetto di “costruzione”, rappresentano una semplice miglioria o modifica dell’opera stessa e come tali non rientrano tra gli interventi che possono fruire dell’aliquota IVA ridotta; soltanto in relazione alla costruzione di marciapiedi e vialetti pedonali realizzati su strade residenziali, anche se successivamente alla costruzione della strada, è applicabile l’aliquota IVA ridotta nella considerazione che trattasi di interventi inerenti opere di urbanizzazione primaria, ovvero strade residenziali.

Alla luce di tali indicazioni è necessario verificare, di volta in volta, se l’intervento presenta caratteristiche tali da poter essere ricondotto tra gli interventi agevolabili indicati nella Tabella A, parte III, allegata al D.P.R. n. 633 del 1972.

A cura di Paolo Oreto


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