IVA SU LOCAZIONE IMMOBILI
18/01/2006
La Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 4 del 9 gennaio 2006
ha risposto ad una istanza di interpello sul tema dell’IVA sui
canoni di locazione, con riferimento all’articolo 11 della Legge n.
212/2000, recante Disposizioni in materia di statuto dei diritti
del contribuente. L’ articolo citato consente l’interpello del
contribuente, che può inoltrare per iscritto all'amministrazione
finanziaria circostanziate e specifiche istanze di interpello
concernenti l'applicazione delle disposizioni tributarie a casi
concreti e personali, qualora vi siano obiettive condizioni di
incertezza sulla corretta interpretazione delle disposizioni
stesse. La Risoluzione n. 4 fornisce chiarimenti, ai fini del
pagamento IVA, in merito al trattamento fiscale dei canoni di
locazione relativi a un contratto di locazione a termine di 8 anni,
stipulato con una Cooperativa a proprietà indivisa, costruttrice
del relativo alloggio.
Il contribuente aveva richiesto che detti canoni debbano essere considerati esenti da IVA in quanto la Cooperativa ha costruito l'immobile "solo ed unicamente per una locazione a termine, quale condizione necessaria per l'ottenimento della sovvenzione regionale.
La risoluzione dell’Agenzia precisa che occorre innanzitutto verificare se la locazione dell'abitazione sia stata effettuata da un'impresa che l'ha costruita per la vendita o per la locazione.
Nella fattispecie la Cooperativa in questione risulta essersi qualificata come "impresa costruttrice per la vendita", e si ritiene opportuno evidenziare che sono previsti contributi tra l'altro a favore di determinate cooperative affinché le stesse realizzino immobili da destinare alla locazione ma anche da assegnare in godimento e, quindi, infine da trasferire ai soci.
Sussistono le condizioni che gli immobili realizzati con i contributi ricevuti e poi locati possano essere ceduti, e pertanto, nella fattispecie, i canoni di locazione sono da assoggettare ad I.V.A. con l'aliquota del 10% ai sensi del n. 127-ter), del Tabella "A" - parte III - allegata al D.P.R. n. 633/72.
© Riproduzione riservata
Il contribuente aveva richiesto che detti canoni debbano essere considerati esenti da IVA in quanto la Cooperativa ha costruito l'immobile "solo ed unicamente per una locazione a termine, quale condizione necessaria per l'ottenimento della sovvenzione regionale.
La risoluzione dell’Agenzia precisa che occorre innanzitutto verificare se la locazione dell'abitazione sia stata effettuata da un'impresa che l'ha costruita per la vendita o per la locazione.
Nella fattispecie la Cooperativa in questione risulta essersi qualificata come "impresa costruttrice per la vendita", e si ritiene opportuno evidenziare che sono previsti contributi tra l'altro a favore di determinate cooperative affinché le stesse realizzino immobili da destinare alla locazione ma anche da assegnare in godimento e, quindi, infine da trasferire ai soci.
Sussistono le condizioni che gli immobili realizzati con i contributi ricevuti e poi locati possano essere ceduti, e pertanto, nella fattispecie, i canoni di locazione sono da assoggettare ad I.V.A. con l'aliquota del 10% ai sensi del n. 127-ter), del Tabella "A" - parte III - allegata al D.P.R. n. 633/72.
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